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Informationen zum Dokument  BGer 2C_105/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_105/2020 vom 10.02.2020
 
 
2C_105/2020
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Zünd, Donzallaz,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Parrocchia di B.________,
 
Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (CIR-OP), 6501 Bellinzona,
 
Curia Vescovile, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Approvazione del consuntivo 2017,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.143).
 
 
Fatti:
 
A. L'11 aprile 2018 l'Assemblea della Parrocchia di B.________ ha approvato il consuntivo concernente il 2017, il quale presentava un disavanzo di esercizio, che voleva coprire utilizzando la sostanza netta.
1
Adita da A.________, la Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (in seguito: CIR-OP) ha respinto, l'8 febbraio 2019, il suo gravame. In sintesi ha considerato che il consuntivo presentava in maniera chiara, completa e veridica i valori contabili così come era corretto attribuire il disavanzo alla sostanza netta.
2
Il 21 marzo 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale ha confermato il giudizio della CIR-OP con sentenza del 12 dicembre 2019. Ammessa la legittimazione attiva dell'insorgente ad agire e circoscritto l'oggetto del litigo, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'approvazione del consuntivo era conforme al diritto, risultando in particolare corretto riportare il disavanzo di esercizio a bilancio.
3
B. Il 27 gennaio 2020 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità precedente affinché, effettuati i necessari accertamenti, emani un nuovo giudizio. Censura la violazione di diversi principi costituzionali.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 121 consid. 1 pag. 124; 143 IV 357 consid. 1 pag. 358 e rispettivi rinvii).
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2. Oggetto di disamina è il consuntivo per il 2017 approvato dall'Assemblea della Parrocchia di B.________ l'11 aprile 2018.
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2.1. Nel Cantone Ticino la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 [RL/TI 191.100], vedasi anche l'art. 24 cpv. 1 Cost/TI [RL/TI 101.100] in relazione con l'art. 1 della legge sulla Chiesa cattolica). La presente vertenza attiene pertanto al diritto pubblico.
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2.2. Occorre in seguito appurare se il consuntivo in esame costituisce una decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF (le lettere b e c non trovando applicazione nella fattispecie), contro la quale è possibile adire il Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo, con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva, i suoi rapporti con l'ente pubblico. Un atto amministrativo interno oppure una prassi amministrativa generale senza effetto giuridico concreto non sono pertanto suscettibili d'impugnazione. Per determinare se l'atto contestato è una decisione suscettibile di ricorso, va esaminato in che misura il comportamento dell'autorità può ledere i diritti fondamentali o altri interessi che devono essere giuridicamente tutelati. In effetti il diritto di ricorso dipende anche dalla situazione giuridica sostanziale e dalle connesse necessità di un controllo giudiziario (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2 pag. 125 e richiami).
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In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (per ultimo in DTF 145 I 121 consid. 1.1.3 pag. 125 con numerosi riferimenti), il Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi in vigore e che deve servire da piano finanziario per l'anno successivo. La sua approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto in precedenza. Queste considerazioni possono senz'altro essere applicate per analogia al consuntivo. Quest'ultimo infatti è solo il rendiconto dei risultati economici di un dato periodo di attività (il 2017) della Parrocchia, ossia un atto interno e destinato a verificare la situazione patrimoniale e finanziaria della medesima, senza effetti giuridici specifici e in particolare senza l'apertura delle vie ricorsuali. Il consuntivo impugnato non costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è improponibile.
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2.3. A titolo abbondanziale si può poi rilevare che al ricorrente difetta anche la legittimazione ad agire. In effetti, anche se possono indirettamente esercitare un influsso sull'ampiezza del carico fiscale, gli atti statali concernenti l'impiego delle risorse pubbliche non influiscono sulla situazione giuridica dei cittadini rispettivamente dei contribuenti. Questi non sono quindi legittimati a contestare una spese pubblica per il solo fatto che, per vari motivi, la disapprovano (DTF 145 I 121 consid. 1.5.3.2 pag. 131 e rinvii). Anche da questo profilo il ricorso sfugge ad un esame di merito.
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2.4. Infine dato che la nozione di decisione di cui all'art. 82 lett. a LTF corrisponde con quella di cui all'art. 113 LTF non è nemmeno data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 145 I 121 consid. 1.2. in fine).
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2.5. Si può inoltre aggiungere che il fatto che le autorità cantonali non si siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che, per potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali possono essere più restrittive di quelle esatte dal diritto cantonale.
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2.6. Premesse queste considerazioni il gravame si rivela inammissibile.
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3. Considerate le particolari circostanze del caso si giustifica rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, alla Parrocchia di B.________, alla Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (CIR-OP), al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per informazione, alla Curia Vescovile.
 
Losanna, 10 febbraio 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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