BGer 5A_33/2020 | |||
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BGer 5A_33/2020 vom 21.02.2020 |
5A_33/2020 |
Sentenza del 21 febbraio 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Lugano,
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B.________.
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Oggetto
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pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.54).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Nell'esecuzione promossa da A.________ nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 32'401.-- oltre interessi, con sentenza 11 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) di pignorare l'autovettura dell'escusso (venduta nel frattempo al fratello di quest'ultimo). Il 17 aprile 2019 l'UE ha pignorato l'autovettura, attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.--.
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Rispondendo ad uno scritto 11 giugno 2019 di A.________ che chiedeva di rettificare il calcolo del minimo vitale dell'escusso e di pignorare un suo conto di risparmio, con decisione 19 giugno 2019 l'UE ha indicato che un complemento di pignoramento non era possibile.
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2. Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso introdotto da A.________ contro il provvedimento dell'UE del 19 giugno 2019.
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2.1. I Giudici cantonali hanno innanzitutto esaminato la censura ricorsuale secondo cui lo scritto 11 giugno 2019 avrebbe dovuto essere trattato quale istanza di revisione della sentenza 11 aprile 2019 dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 26 lett. a della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220], osservando che in ogni modo la domanda di revisione sarebbe stata tardiva (v. art. 28 cpv. 1 LPR) e pure infondata: le circostanze invocate dalla ricorrente per ottenere una rettifica del calcolo del minimo vitale del debitore non sarebbero fatti rilevanti che la Camera avrebbe omesso per inavvertenza (come l'asserita falsità del contratto di locazione dell'escusso, la pretesa nullità dell'aumento del canone di locazione o l'asserita esistenza di un conto di risparmio del debitore) oppure non risulterebbero dagli atti (come il fatto che tre dei quattro figli dell'escusso sarebbero maggiorenni ed eserciterebbero un'attività lavorativa).
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2.2. L'autorità di vigilanza ha poi spiegato che un pignoramento complementare ex art. 110 cpv. 1 LEF era escluso sia perché altri creditori non avevano partecipato al procedimento sia perché il termine di partecipazione era scaduto, che un pignoramento successivo ex art. 115 cpv. 3 LEF non poteva entrare in considerazione in mancanza di beni nuovamente scoperti e che un pignoramento complementare d'ufficio ex art. 145 cpv. 1 LEF era prematuro siccome la sorte esecutiva del predetto veicolo non era ancora definita.
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3. Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.
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Non sono state chieste determinazioni.
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4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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In concreto la ricorrente lamenta la violazione degli art. 18, 88 cpv. 2, 91, 110, 115 cpv. 2 e 3, 116 e 145 LEF, nonché degli art. 9, 29, 30 Cost. e 6 CEDU. Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE ( che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui le sue censure sono invece rivolte contro la sentenza cantonale, e meglio contro i dettagliati e pertinenti ragionamenti con cui l'autorità di vigilanza ha escluso la possibilità di una revisione del calcolo del minimo vitale dell'escusso (supra consid. 2.1), la ricorrente si limita a definirli - apoditticamente e superficialmente - "inaccettabili", "senza base legale", "fuori ogni logica" e "fuorvianti", senza seriamente confrontarsi con essi.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 21 febbraio 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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