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Informationen zum Dokument  BGer 6B_102/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_102/2020 vom 02.03.2020
 
 
6B_102/2020
 
 
Sentenza del 2 marzo 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
patrocinata dagli avv. Luca Marcellini e Maria Galliani,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 3 dicembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.164+222).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 29 marzo 2018, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di violazione del dovere di assistenza o educazione, ripetuta e consumata, per avere, in qualità di tutore della minore B.________, nata nel 2005, a X.________ e in altre località del Cantone Ticino, dal 15 marzo 2011 al 12 aprile 2012, violato e trascurato il dovere di assistenza e di educazione verso la sua pupilla durante il di lei affidamento a due genitori affidatari, omettendo di prendere le misure necessarie a protezione della bambina ed in tal modo avendone esposto a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;
 
che A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di favoreggiamento;
 
che, accertata una violazione del principio di celerità, l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
 
ch'egli è inoltre stato condannato a versare all'accusatrice privata B.________ un'indennità di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale;
 
che, con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado, confermandolo;
 
che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale del 23 gennaio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione e di riconoscergli un indennizzo di fr. 67'237.70 per le spese legali da lui sostenute nel procedimento penale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove;
 
che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono infatti di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF);
 
che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4);
 
che, in questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3);
 
che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;
 
che il ricorrente critica genericamente il giudizio di condanna esponendo la propria versione dei fatti, ma non spiega in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i giudici della CARP sarebbero incorsi nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);
 
che, in particolare, il lungo esposto della fattispecie presentato dal ricorrente non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare le constatazioni di fatto contenute nella sentenza della CARP, delle quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.2 e riferimenti);
 
che il ricorrente si limita a ridimensionare le sue responsabilità esponendo la propria versione dei fatti, adducendo di avere avuto fiducia nei genitori affidatari, facendo sostanzialmente riferimento a stralci di verbali d'interrogatorio, criticando l'inchiesta condotta dal Procuratore pubblico e lamentando la mancata estensione della stessa ad altre persone, in particolare a funzionari superiori;
 
ch'egli muove critiche al magistrato inquirente anche con riferimento all'accusa di favoreggiamento (art. 305 CP), dalla quale è tuttavia stato prosciolto già in prima istanza e che esula pertanto dall'oggetto del litigio;
 
ch'egli non si confronta per contro specificatamente con la sentenza del 3 dicembre 2019 della CARP, unico oggetto della procedura ricorsuale al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF), in particolare con le inattività a partire dal 15 marzo 2011 rimproverategli dalla Corte cantonale in modo puntuale e ritenute lesive dei suoi obblighi di assistenza e di educazione (cfr. sentenza impugnata, consid. 14, pag. 57 segg.);
 
che, in tali circostanze, il ricorrente non sostanzia nemmeno una violazione dell'art. 219 CP;
 
ch'egli critica l'accertamento della CARP secondo cui, ritenuto che ad ogni caso di tutela o curatela affidatogli occorreva dedicare, in linea di massima, 75 ore all'anno, egli aveva all'epoca dei fatti un grado di occupazione che superava il 150 %;
 
che il ricorrente non dimostra tuttavia che l'accertamento relativo al suo carico di lavoro, dedotto dalla Corte cantonale sulla base di 30-35 casi di tutela o curatela da lui mediamente seguiti, in aggiunta ad una percentuale di occupazione del 40 % in ambito sociale, sarebbe in chiaro contrasto con determinati atti e manifestamente insostenibili;
 
ch'egli non rende nemmeno seriamente verosimile che l'eliminazione di un eventuale vizio nell'accertamento del suo grado di occupazione sarebbe determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF);
 
che peraltro, se, come sembra sostenere il ricorrente, il suo carico di lavoro era inferiore a quello accertato dalla CARP, le manchevolezze e le inazioni rimproverategli sarebbero ancora più inspiegabili;
 
che il ricorrente contesta inoltre l'accertamento della CARP, secondo cui egli non ha riferito agli istituti di accoglienza, ai quali si era rivolto per collocare la pupilla, che si trattava di un'urgenza;
 
che, al riguardo, egli si limita tuttavia a criticare le modalità con cui il Procuratore pubblico ha condotto l'inchiesta, asserendo in particolare che la domanda postagli in sede di interrogatorio non era pertinente, trattandosi di istituti già di per sé destinati ai casi d'emergenza;
 
che, con questa argomentazione, egli non sostanzia arbitrio alcuno e non si confronta con il considerando 11.g della sentenza impugnata (pag. 53), in cui la CARP ha pure rilevato che, contraddicendosi, il ricorrente aveva addirittura sostenuto che per lui la questione non era urgente;
 
che il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe interpretato a torto come ammissione di colpevolezza il suo silenzio all'osservazione della Presidente al dibattimento d'appello, secondo cui i genitori affidatari non avevano fatto subire gli stessi trattamenti "estetici" ai loro figli naturali;
 
che, in realtà, la CARP ha semplicemente rilevato che il silenzio del ricorrente a tale constatazione da parte della Presidente avvalorava la natura difensiva della sua ritrattazione, avendo egli stesso inizialmente ritenuto inadeguati i trattamenti "estetici", siccome diseducativi e dannosi per la salute della pupilla, per poi ridimensionare in seguito questa valutazione, asserendo che detti trattamenti non sarebbero stati preoccupanti (cfr. sentenza impugnata, consid. 8a e 8.a.1, pag. 33 segg.);
 
che la censura travisa la portata della sentenza impugnata, non sostanzia arbitrio alcuno ed appare di conseguenza inammissibile in questa sede;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono di conseguenza essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo presentata il 25 febbraio 2020 dal ricorrente;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 marzo 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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