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Informationen zum Dokument  BGer 9C_671/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_671/2019 vom 30.03.2020
 
 
9C_671/2019
 
 
Sentenza del 30 marzo 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata da Studio B.C. Consulenze / Rappresentanze, Bruno Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, Viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2019 (36.2019.3).
 
 
Fatti:
 
A. A.________ è affiliata presso Helsana Assicurazioni SA (di seguito: Helsana) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal). Dal 3 al 18 aprile 2018 è stata degente presso l'Ospedale B.________ presso il reparto acuto di minore intensità (RAMI). In data 30 giugno 2018 Helsana ha trasmesso all'assicurata un conteggio di fr. 232.80 (comprensivi di fr. 27 per dei medicamenti prescritti durante il mese di maggio 2018) in relazione alle prestazioni ricevute durante questa ospedalizzazione per complessivi fr. 1'949.85. L'assicurata ha contestato tale conteggio. Con decisione del 28 settembre 2018, confermata su opposizione il 28 novembre seguente, Helsana ha reiterato la validità del conteggio.
1
B. L'interessata inoltra un ricorso davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino cui chiede di annullare il conteggio di Helsana. L'insorgente chiede che le prestazioni fatturate in relazione alla degenza ospedaliera vengano calcolate in base a una fatturazione forfettaria (propria delle cure ospedaliere) e non analitica (propria delle cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pazienti lungodegenti). Con giudizio del 10 settembre 2019, il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile.
2
C. A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale cui chiede di annullare il giudizio cantonale e che sia stabilito che "non è tenuta al pagamento della partecipazione ai costi (art. 64 cpv. 2 LAMal) per le prestazioni in RAMI ai sensi dei considerandi".
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In sede di risposta Helsana ha proposto di respingere il ricorso, mentre la parte ricorrente ha ribadito le sue conclusioni con scritto del 22 novembre 2019.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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2. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: a. ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; b. è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e c. ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
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Per quanto riguarda la lettera c di questa disposizione, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno già ripetutamente precisato che rappresenta un interesse degno di protezione qualsiasi interesse giuridico o anche solo di mero fatto ad ottenere la modifica o l'annullamento della decisione impugnata. Detto interesse consiste quindi nell'utilità pratica che l'accoglimento del gravame comporterebbe per il ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio economico, materiale o ideale che gli verrebbe invece causato dalla decisione impugnata. L'interesse vantato deve inoltre essere diretto e concreto, non semplicemente mediato. Il ricorrente deve perciò trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della contestazione ed essere toccato in misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini. Questa esigenza esclude l'ammissibilità di ricorsi interposti nell'interesse della collettività o di un terzo (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ed., n. 17 ad art. 83; sentenza 2C_913/2008 del 18 settembre 2008 consid. 3.1).
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3. In merito all'interesse degno di protezione a ricorrere dell'insorgente, i giudici cantonali hanno ritenuto che questo era dato. I primi giudici si riferiscono in particolare allo scritto dell'interessata del 24 giugno 2019, nel quale essa dichiara in sostanza di "voler pagare il giusto" e che "si sente vittima di un sistema che viola il diritto" (cfr. giudizio impugnato consid. 2.3). In precedenza, con scritto dell'8 maggio 2019, il Dipartimento cantonale della sanità e della socialità aveva osservato che la fatturazione reclamata dall'insorgente avrebbe potuto esserle meno favorevole di quella finalmente applicata da Helsana, da cui il dubbio che essa non avrebbe un interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione.
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Erwägung 4
 
4.1. Alla luce della motivazione presentata dall'insorgente si deve ritenere che le condizioni dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF non sono adempiute. In base alla fatturazione analitica (v. art. 39 cpv. 3 LAMal in combinazione con gli art. 35 cpv. 2 lett. k, 50 e 25a LAMal), adottata da Helsana per l'ospedalizzazione dal 3 al 18 aprile 2018 in questione, sono stati messi a carico dell'assicurata fr. 205.80 (dall'importo di fr. 232.80 vanno detratti fr. 27.- per le spese di medicinali prescritti nel mese di maggio 2018 e che quindi non si possono mettere in relazione diretta con l'ospedalizzazione). Se si volesse applicare la fatturazione forfettaria (v. art. 39 cpv. 1 in combinazione con gli art. 35 cpv. 2 lett. h e 49 cpv. 1 LAMal) reclamata dall'insorgente, l'importo dovuto sarebbe inevitabilmente superiore. Infatti, il solo contributo ai costi di degenza ospedaliera per le 15 notti trascorse all'ospedale, fatturate fr. 15.- ciascuna, pari a fr. 225.- (art. 64 cpv. 5 LAMal e 104 cpv. 1 OAMal), supererebbe il conteggio messo a carico da Helsana all'assicurata. All'importo di fr. 225.- andrebbe ancora aggiunto il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) conformemente all'art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal.
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4.2. Si deve pertanto negare che l'interessata abbia un interesse pratico all'annullamento del giudizio del Tribunale cantonale. Come indicato qui sopra al considerando 2, un eventuale interesse virtuale a una corretta applicazione del diritto federale (in relazione alla questione della compatibilità con la LAMal del sistema di fatturazione cantonale delle prestazioni fornite nei reparti RAMI) non è sufficiente. Pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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5. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente non ha diritto alle spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 30 marzo 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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