BGer 4A_135/2020 | |||
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BGer 4A_135/2020 vom 01.04.2020 |
4A_135/2020 |
Sentenza del 1° aprile 2020 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dagli avv.ti Rosella Chiesa Lehmann e Ryan Lehmann,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
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opponente.
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Oggetto
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locazione; conciliazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2019.81).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. L'8 giugno 2019 la A.________ SA ha disdetto il contratto di impiego concluso con il suo insegnante B.________. Il 23 luglio 2019 ha confermato la disdetta e ha chiesto la riconsegna entro il 31 luglio 2019 dei locali abitativi presi in locazione da terzi e messi a disposizione del docente.
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2. Quest'ultimo, invocando un contratto di sublocazione, ha introdotto il 25 luglio 2019 un'istanza all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, con cui ha chiesto di accertare la nullità delle disdette 8 giugno e 23 luglio 2019 nella misura in cui erano riferite ai locali abitativi da lui occupati. All'udienza 24 settembre 2019 l'Ufficio di conciliazione ha ritenuto che la causa esulava dal diritto di locazione, ha dichiarato l'istanza inammissibile e l'ha stralciata dai ruoli.
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3. Con sentenza 29 gennaio 2020 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un appello di B.________, annullato la predetta decisione dell'Ufficio di conciliazione ritornandogli l'incarto affinché effettui " la conciliazione e, se dati i presupposti, rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire ". Ha indicato che sarà compito del giudice ordinario esaminare la validità dell'autorizzazione ad agire dal profilo della competenza materiale.
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4. Con ricorso del 10 marzo 2020 la A.________ SA chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo ed emanazione di misure cautelari, di annullare la sentenza di appello e di confermare la decisione dell'ufficio di conciliazione.
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La domanda di misure d'urgenza è stata respinta il 12 marzo 2020.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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5. Il ricorso in materia civile presentato tempestivamente dalla parte soccombente contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- è ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. a, 76 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF.
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6. La sentenza impugnata, che rinvia la causa all'Ufficio di conciliazione affinché proceda nei propri incombenti, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF). Essa è, come correttamente indicato nell'impugnativa, una decisione incidentale.
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7. Giusta l'art. 92 LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. In virtù dell'art. 93 LTF, invece, il ricorso contro le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è ammissibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
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7.1. L'autorità di conciliazione non ha in linea di principio alcuna competenza decisionale. Il suo compito primario consiste nel cercare di conciliare le parti in un'udienza senza formalità (art. 201 cpv. 1 CPC); nelle controversie di cui all'art. 200 CPC l'autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica (art. 201 cpv. 2 CPC). Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione rilascia in linea di principio l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 LTF). La facoltà di terminare la procedura con una decisione di inammissibilità presuppone la possibilità di determinare in modo affidabile la competenza materiale. Come emerge ad esempio dagli art. 201-203 CPC, la procedura di conciliazione non è predisposta per tale compito (sentenza 4A_191/2019 del 5 novembre 2019 consid. 4.2.3, destinato alla pubblicazione). Incombe infatti al giudice, innanzi al quale va depositata l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, pronunciarsi sulla validità dell'autorizzazione ad agire nell'ambito dell'esame dei presupposti processuali (DTF 140 III 227 consid. 3.2). A tale giudice spetta quindi anche di verificare che l'autorizzazione ad agire sia stata rilasciata dall'autorità di conciliazione competente (DTF 139 III 273 consid. 2.2 e seg.). Giova infine rilevare che, in base ai vincolanti accertamenti della Corte cantonale, il qui opponente si era prevalso dell'esistenza di un contratto di sublocazione di locali d'abitazione, ragione per cui non sussiste nemmeno l'eccezione che permette all'autorità di conciliazione di emanare una decisione di inammissibilità (sentenza 4A_191/2019 del 5 novembre 2019 consid. 4.3, destinato alla pubblicazione). Non è pertanto possibile ritenere, come pare invece essere suggerito nel gravame, che la sentenza impugnata si sia occupata di una decisione in cui veniva stabilita la competenza dell'Ufficio di conciliazione, ragione per cui l'art. 92 LTF non è di soccorso alla ricorrente.
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7.2. Giusta la giurisprudenza spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti da tale norma non è ravvisabile e la ricorrente non ha allegato l'esistenza di una procedura probatoria defatigante o dispendiosa idonea a giustificare un ricorso immediato al Tribunale federale, limitandosi ad affermare che, nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere disatteso, essa dovrà contestare innanzi al giudice di primo grado la validità dell'autorizzazione ad agire rilasciata dall'Ufficio di conciliazione.
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8. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, perché diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente senza che siano adempiuti i presupposti di cui agli art. 92 e 93 LTF, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente non è incorso in spese, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso.
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° aprile 2020
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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