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Informationen zum Dokument  BGer 8C_155/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_155/2020 vom 01.04.2020
 
 
8C_155/2020
 
 
Sentenza del 1° aprile 2020
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Maillard, Presidente,
 
Wirthlin, Viscione,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Franco Pagani,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (malattia professionale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 gennaio 2020 (35.2018.31).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. L'11 giugno 2015 è stato annunciato all'INSAI il caso di A.________, nato nel 1955, dipendente di una stazione di servizio, per perdita dell'olfatto "dopo anni di contatto con materiale pericoloso". L'INSAI con decisione del 16 febbraio 2017, confermata sostanzialmente su opposizione il 24 aprile 2017, ha negato l'adempimento dei presupposti per ammettere l'esistenza di una malattia professionale a norma dell'art. 9 LAINF.
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A.b. Il 7 dicembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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A.c. Con sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A.________, annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione.
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B. Il 27 gennaio 2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver ripreso l'istruzione e raccolto una perizia giudiziaria, ha respinto nuovamente il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede il riconoscimento di una rendita di invalidità.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia a ragione o no confermato la decisione su opposizione dell'assicuratore, che ha negato ogni prestazione connesso con l'anosmia di cui soffre il ricorrente.
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Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato lo svolgimento del processo e, dando seguito alla sentenza del Tribunale federale, ha ordinato una perizia a cura del PD Dr. med. B.________. L'esame clinico ha avuto luogo il 12 dicembre 2018. Il perito ha diagnosticato la presenza di un'anosmia, di un'assenza di funzione intranasale trigeminale e di un'ageusia. Il perito ha affermato che il danno olfattivo non ha verosimilmente un'eziologia infettiva, traumatica oppure dipendente da rinosinusite, lasciando aperta l'origine legata all'esposizione professionale a sostanze nocive. L'esperto ha dichiarato di non avere mai potuto osservare una perdita olfattiva derivante dai vapori di benzina. Come indicato dal PD Dr. med. B.________, la Corte cantonale ha ordinato un complemento peritale presso il Dr. med. C.________. Quest'ultimo specialista ha visitato personalmente il ricorrente il 31 ottobre 2019. Anche questo perito ha accertato i disturbi di cui soffre il ricorrente, analizzando le diverse esposizioni alle quali l'assicurato è stato confrontato. Quest'ultimo, alla luce dell'insieme degli elementi, ha ritenuto poco probabile l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno alla salute e l'esposizione dei vari prodotti in questione. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche il perito ha riferito che l'esposizione ai vapori e ai gas di benzina, come anche ai gas di scappamento, non può dunque costituire la causa dell'anosmia a norma dell'art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF. La Corte cantonale, dopo aver ricordato il potere di esame del giudice rispetto alle perizie esterne, ha scartato la perizia del PD Dr. med. B.________ e fatto propria quella del Dr. med. C.________. I giudici ticinesi hanno concluso che le obiezioni del ricorrente non erano atte a sminuire il pieno valore probatorio di questa perizia. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato che in tali evenienze occorre dimostrare un nesso di causalità, che nella fattispecie manca. Infatti, la responsabilità dell'assicuratore non è presunta, solo perché v'è stata un'esposizione a sostanze nocive secondo l'art. 9 cpv. 1 LAINF.
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3.2. Il ricorrente rileva che i periti non hanno risposto ai quesiti che sono stati posti. Il 4 luglio 2019 il PD Dr. med. B.________ ha dichiarato di non essere in misura di poter rispondere alla questione, se l'anosmia possa rientrare nella categoria delle malattie professionali. Il 25 novembre 2019 il Dr. med. C.________ secondo il ricorrente avrebbe usato espressioni vaghe e generiche. Il ricorrente afferma che nessuno ha dimostrato che la sua professione di benzinaio non sia la causa del male di cui soffre. Dà atto che la nomina di un terzo perito è superflua. A suo parere il Tribunale cantonale delle assicurazioni, negando la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni, ha adottato una decisione ingiusta e lesiva della parità di trattamento.
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Erwägung 4
 
4.1. L'interpretazione dell'art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF è già stata ampiamente esposta nella precedente sentenza 8C_28/2018 consid. 4.1 e 4.2, a cui per brevità si può rinviare. Il riconoscimento di una malattia professionale presuppone un nesso di causalità qualificato tra l'esposizione all'agente nocivo e il disturbo alla salute. Non è sufficiente che l'agente nocivo sia una causa fra tante. È proprio per questa ragione che la sola esposizione a una sostanza nociva non fa presumere un nesso causale tra quest'ultima e l'affezione lamentata e ancora meno accertare l'esigenza di una relazione preponderante (sentenza 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5.2 con riferimento).
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4.2. Diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa o giudiziaria (art. 44 LPGA) da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
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4.3. La non concludenza del referto del PD Dr. med. B.________ è stata confermata dalla stessa Corte cantonale. Non occorre quindi ritornare su quella valutazione. Nella fattispecie, dalla perizia del Dr. med. C.________ non emergono indizi concreti che mettano in dubbio l'affidabilità della perizia. Lo specialista ha valutato compiutamente la situazione medica del ricorrente, confrontandosi con i materiali e i vapori con cui l'assicurato è stato confrontato nella sua esperienza lavorativa. L'esperto, diversamente dalle critiche invero molto vaghe del ricorrente, si è pronunciato in maniera convincente sulla causalità dei disturbi lamentati dal ricorrente con svariate sostanze. Ad ogni modo è opportuno ricordare che la semplice esposizione a sostanze nocive non è sufficiente per fondare la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni (consid. 4.1). Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).
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5. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, può essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 1° aprile 2020
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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