BGer 4A_34/2019 | |||
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BGer 4A_34/2019 vom 15.04.2020 |
4A_34/2019 |
Sentenza del 15 aprile 2020 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Andrea Toschini,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Paolo Marchi,
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opponente.
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Oggetto
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indennità per licenziamento abusivo,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2018 dalla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK2 16 62).
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Fatti: | |
A. Il 30 marzo 2012 la A.________ SA ha disdetto per la fine di giugno 2012 il rapporto di lavoro con B.________, che era alle sue dipendenze dal 1° dicembre 1996 quale aiuto carpentiere.
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In seguito al licenziamento B.________ ha convenuto in giudizio la predetta società, chiedendo che fosse condannata a versargli fr. 5'572.10 (ridotti in corso di causa a fr. 2'786.--) a titolo di adeguamento del salario a quanto previsto dal CCL per gli anni 2011 e 2012, a pagargli fr. 41'347.20 quale indennità per disdetta abusiva e a rilasciargli due attestati di lavoro. Con decisione dell'11 dicembre 2015 il Tribunale distrettuale Moesa ha in parziale accoglimento della petizione condannato la convenuta a corrispondere all'attore fr. 758.05, importo che questa aveva riconosciuto di dovere quale adeguamento salariale, e a consegnargli i richiesti attestati di lavoro.
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B. Con sentenza 28 giugno 2018, comunicata il 3 dicembre 2018, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha, in parziale accoglimento di un appello dell'attore, modificato la sentenza di primo grado nel senso che ha condannato la A.________ SA a versare al lavoratore pure un'indennità per disdetta abusiva di fr. 34'456.--, importo " pari a cinque mesi di salario ", e ha adattato di conseguenza le spese giudiziarie. La Corte cantonale ha disatteso la richiesta del lavoratore di ottenere un importo maggiore a titolo di adeguamento del salario al CCL, perché l'ha ritenuta priva di motivazione.
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C. Con ricorso in materia civile del 21 gennaio 2019 la A.________ SA postula la riforma della sentenza di seconda istanza nel senso di essere condannata a pagare all'ex dipendente per il licenziamento abusivo solo fr. 29'475.75 e il conseguente mutamento delle spese processuali. La ricorrente afferma che la Corte cantonale non ha stabilito il salario mensile determinante, ma si è limitata a moltiplicare per cinque un sesto dell'importo di fr. 41'347.20 chiesto dal lavoratore. Lamenta un accertamento arbitrario dei fatti e asserisce che in realtà il salario in questione ammonta a fr. 5'895.15, ragione per cui un'indennità per licenziamento abusivo pari alla retribuzione di 5 mesi ascende unicamente a fr. 29'475.75.
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Con risposta 18 marzo 2019 B.________ propone la reiezione del ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità grigione di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Esso è pure tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF), la data di comunicazione 3 novembre 2018 indicata sulla prima pagina della sentenza essendo manifestamente dovuta a una svista. Il gravame si rivela pertanto ammissibile.
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2. La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all'altra un'indennità (art. 336a cpv. 1 CO), che viene stabilita dal giudice tenuto conto di tutte le circostanze e che non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). Determinante è lo stipendio lordo a cui vanno aggiunte le altre prestazioni del datore di lavoro che hanno un carattere salariale, quali provvigioni e tredicesimo salario (sentenze 4A_92/2017 del 26 giugno 2017 consid. 3.2.1; 4A_485/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 4.1; 4A_571/2008 del 5 marzo 2009 consid. 5.1). La dottrina vi include pure rimborsi spese forfettari con carattere retributivo, le gratifiche e altri supplementi di stipendio (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7aed. 2012, n. 3 ad art. 336a CO).
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Il giudice fissa l'indennità secondo equità (art. 4 CC; DTF 123 III 391 consid. 3c). Quando un tribunale procede in tal modo il Tribunale federale non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore: esso interviene unicamente se questa ha abusato del suo potere di apprezzamento, vale a dire se si è basata su criteri inappropriati, se la decisione porta a un risultato manifestamente ingiusto o a un'iniquità scioccante (DTF 142 III 612 consid. 4.5, con rinvii; sentenza 4A_401/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 6.2.2).
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2.1. La Corte cantonale ha ritenuto che un'indennità corrispondente a 6 mesi di salario, come quella richiesta dal lavoratore, è troppo elevata, ma che si giustifica condannare "la datrice di lavoro al versamento di un'indennità pari a cinque mesi di salario per un importo di CHF 34'456.00".
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2.2. La ricorrente afferma che la Corte cantonale non ha determinato il salario mensile del lavoratore, lamenta un accertamento arbitrario dei fatti e rimprovera all'autorità inferiore di essersi scostata senza spiegazione (violando pure l'art. 29 cpv. 2 Cost.) dal salario orario contenuto nella sentenza di primo grado e dai documenti prodotti. Essa propone un suo calcolo del salario, giungendo alla conclusione che un'indennità pari a 5 mesi di stipendio corrisponde unicamente a fr. 29'475.75, ragione per cui ritiene di essere stata condannata a pagare fr. 4'980.25 di troppo.
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2.3. Nella fattispecie la ricorrente medesima riconosce rettamente che il Tribunale distrettuale Moesa non si era pronunciato sull'ammontare della domandata indennità nel senso dell'art. 336a CO, perché non aveva considerato il licenziamento abusivo e si era limitato ad occuparsi della richiesta di adeguare il salario orario del lavoratore al CCL. Ora, questo salario non coincide necessariamente con quello a cui si riferisce l'art. 336a CO, che può invece essere più elevato. Tale differenza si manifesta del resto anche nella presente procedura ricorsuale, in cui l'opponente pare includere nel salario determinante indennità che la ricorrente non ha considerato nei propri calcoli. Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, le considerazioni esposte dal Tribunale distrettuale con riferimento all'adeguamento salariale non sono di utilità alcuna ai fini di questo giudizio.
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È poi esatto che nemmeno l'autorità precedente menziona esplicitamente il salario mensile su cui si è basata, ma, come giustamente recepito nel ricorso, essa ha considerato che l'importo di fr. 41'347.20 preteso dal lavoratore corrispondeva effettivamente al salario nel senso dell'art. 336a CO per 6 mesi. Poiché dal gravame in esame emerge che la ricorrente ha compreso che secondo la Corte cantonale un'indennità pari a 5 mesi di salario equivale ai 5/6 del predetto importo, la censura con cui viene lamentata un'insufficiente motivazione del giudizio impugnato si rivela inconferente. Occorre pertanto esaminare se il predetto modo di procedere dell'autorità inferiore viola il diritto federale.
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A giusta ragione l'opponente afferma di aver postulato la massima sanzione prevista dalla norma in discussione e che il valore di fr. 41'347.20 da lui dato all'indennità è stato contestato in quanto tale per la prima volta nel ricorso in materia civile. Nella risposta all'appello la qui ricorrente si era infatti limitata a indicare i salari corrisposti per gli anni 2009-2011, raffrontandoli a quanto previsto dal CCL. Così facendo essa non ha contestato il predetto importo e la Corte cantonale poteva utilizzarlo senza violare il diritto federale. Nella risposta all'appello la parte appellata può infatti presentare argomenti che dimostrano, nonostante la fondatezza delle censure proposte dall'appellante o in deroga alle constatazioni o all'applicazione del diritto contenute nella sentenza di primo grado, che questa è - almeno parzialmente - corretta nel suo risultato (sentenza 4A_258/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 2.4.2). Di conseguenza, per evitare che la Corte di appello si fondasse sul summenzionato importo, la datrice di lavoro avrebbe dovuto proporre in quella sede gli argomenti presentati nel ricorso in materia civile a fondamento della tesi secondo cui il salario ai sensi dell'art. 336a cpv. 1 CO non era quello indicato dal lavoratore e sostenere che, nell'eventualità in cui il licenziamento fosse stato considerato abusivo, l'indennità da corrispondere non avrebbe potuto essere determinata sulla base di quanto preteso dall'appellante.
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Ne segue che la censura si rivela infondata. In queste circostanze non si giustifica nemmeno modificare la ripartizione delle spese processuali, poiché tale richiesta è unicamente motivata con la pretesa erroneità del computo dell'indennità per licenziamento abusivo.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 15 aprile 2020
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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