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Informationen zum Dokument  BGer 5A_956/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_956/2018 vom 22.04.2020
 
 
5A_956/2018
 
 
Sentenza del 22 aprile 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
 
ricorrente,
 
contro
 
Società svizzera di radiotelevisione,
 
patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione della personalità, provvedimenti cautelari,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (11.2017.75).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. bbb è una trasmissione televisiva della Società svizzera di radiotelevisione che va in onda sul canale svizzero di lingua italiana RSI 1. Il 19 gennaio 2017 è stata diffusa un'inchiesta della durata di circa un'ora e un quarto intitolata: " D.________SA, fine di una banca ", nella quale si riferiva delle vicende in cui era incorsa la filiale di Singapore della D.________SA, implicata nello scandalo del fondo sovrano malese 1MDB. Il servizio traeva spunto da un comunicato stampa 24 maggio 2016 della FINMA (autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), la quale rendeva noto che la D.________SA aveva effettuato per anni, nonostante sospetti manifesti e un richiamo della stessa FINMA a fine 2013, molteplici transazioni con scopi non trasparenti senza accertarne i retroscena, violando in tal modo gravemente le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. La FINMA aveva ritenuto il comportamento della banca " particolarmente grave ", anche perché i vertici avevano consapevolmente e ripetutamente deciso di mantenere le relazioni d'affari con il fondo 1MDB, molto attrattive dal punto di vista economico: l'esecuzione di transazioni di centinaia di milioni di dollari in favore di fondi sovrani esteri le aveva fruttato commissioni molto elevate rispetto alla media, non usuali sul mercato.
1
Nel servizio mandato in onda appariva due volte, per pochi secondi, una fotografia con il ritratto di A.________, già CEO (Chief Executive Officer) della D.________SA a Singapore, corredata della didascalia: "A.________ 'The Shar k', ex CEO D.________SA Singapore ". Il capo del servizio giuridico della D.________SA di Lugano, intervistato nel servizio, aveva osservato che tutti i soggetti (persone e banche) che avevano partecipato alle operazioni di riciclaggio avevano ricevuto somme astronomiche: il denaro, a suo dire, aveva fatto fallire la lotta antiriciclaggio.
2
In data 6 febbraio 2017 A.________ ha chiesto alla RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, di cancellare dal filmato le sequenze in cui appare la sua fotografia nonché i passaggi in cui si allude all'accettazione di ingenti somme di denaro da parte delle persone coinvolte, e inoltre di leggere una sua breve dichiarazione nella puntata successiva di bbb. La RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha respinto la richiesta in data 6 marzo 2017.
3
A.b. In data 16 marzo 2017 A.________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano con una richiesta cautelare avente per oggetto quanto precedentemente chiesto all'ente radiotelevisivo ( 
4
B. La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________ il 7 agosto 2017, con il giudizio qui impugnato del 16 ottobre 2018 ha respinto l'appello e ha confermato il decreto cautelare, ponendo spese e ripetibili a carico dell'appellante soccombente.
5
C. Con ricorso in materia civile datato 19 novembre 2018, A.________ (qui di seguito: ricorrente) postula in via principale la riforma della sentenza cantonale reiterando le conclusioni già prese in appello e in via subordinata l'annullamento della sentenza cantonale con rinvio della causa al Tribunale d'appello.
6
Non sono state chieste determinazioni nel merito. Il Tribunale federale ha nondimeno acquisito gli atti cantonali.
7
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Impugnata è una decisione pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in tema di protezione della personalità (art. 28a CC) per mezzo di misure provvisionali (art. 261 segg. CPC, in particolare art. 266 CPC). Decisioni di questo genere hanno carattere incidentale e sono presunte causare un pregiudizio irreparabile, posto che la presunta violazione della personalità non potrebbe più essere sanata retroattivamente nemmeno in caso di una decisione di merito favorevole alla parte ricorrente; contro di esse è dato il ricorso immediato al Tribunale federale in applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 5A_354/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1.2 con rinvii). Il giudizio è di natura ideale (art. 72 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, soccombente in istanza cantonale, è legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).
8
1.2. Poiché concerne misure provvisionali, contro la decisione impugnata il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
9
1.2.1. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 II 369 consid. 21; 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
10
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3; su quanto precede v. da ultimo sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 2, non pubblicato in DTF 145 III 324). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
11
1.2.2. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
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L'arbitrio nell'accertamento dei fatti si verifica qualora l'autorità non prenda in considerazione, senza ragione seria, un elemento di prova suscettibile di modificare la decisione, qualora erri manifestamente sul senso e la portata di tale elemento di fatto, infine qualora tragga dagli elementi raccolti delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 con rinvi o).
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2. Controverso è l'adempimento delle condizioni per la pronuncia di provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici giusta l'art. 266 CPC.
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Giusta la citata norma di legge, nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se: l'incombente lesione dei diritti dell'instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave (lett. a); manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b); e il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). La disposizione, introdotta nel 2011, corrisponde all'abolito art. 28c cpv. 3 CC e fissa le condizioni alle quali il giudice può, segnatamente, ordinare a titolo di misure provvisionali quanto chiesto nel merito giusta l'art. 28a cpv. 1-2 CC (sentenze 5A_706/2010 del 20 giugno 2011 consid. 4.2.1, in sic! 11/2011 pag. 657; 5D_54/2015 del 5 marzo 2015 consid. 2.3; SABINE KOFMEHL EHRENZELLER, in Kurzkommentar ZPO, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 266 CPC). Le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente e sono maggiormente restrittive di quelle elencate agli art. 261 e 264 CPC, in modo da garantire il giusto equilibrio fra libertà di stampa e protezione della personalità (Kofmehl Ehrenzeller, op. cit., n. 1 e 3 ad art. 266 CPC). Incombe alla parte istante dimostrare l'incombente pregiudizio particolarmente grave; richiesto è un grado di prova più severo della semplice verosimiglianza di cui all'art. 261 cpv. 1 CPC, assimilabile alla quasi certezza della lesione nel merito (sentenza 5A_706/2010 cit. consid. 4.2.1; per l'applicazione del criterio della semplice verosimiglianza Kofmehl Ehrenzeller, op. cit., n. 3 ad art. 266 CPC).
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Erwägung 3
 
3.1. Il Pretore, premesso un interesse pubblico evidente a che venissero riferiti fatti e nomi di una vicenda relativa sì alla D.________SA di Singapore, ma che aveva avuto conseguenze tanto gravi sulla casa madre in Svizzera da portare al ritiro della licenza bancaria di quest'ultima da parte della FINMA, ha evidenziato che il servizio ad opera della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, aveva riportato fatti oggettivi, di considerevole importanza per il telespettatore medio, mentre il capo dell'ufficio giuridico della D.________SA di Lugano si era limitato a rilasciare dichiarazioni su una vicenda già di dominio pubblico, senza ascrivere colpe o muovere rimproveri al qui ricorrente. Il giudice di prime cure ha di seguito negato che l'espressione " The Shark ", apposta sulla fotografia del qui ricorrente mostrata nel servizio, dovesse permettere di associarlo, agli occhi del pubblico medio, a delle irregolarità o, peggio ancora, a dei reati penali; tanto meno ove si consideri che il servizio lo descrive come una persona abile, carismatica e con un curricolo di successo. Il Pretore ha indi negato che il lettore medio potesse confondere l'inchiesta giornalistica con un'inchiesta giudiziaria, e ha concluso che in concreto non erano soddisfatte le condizioni dell'art. 266 lett. b CPC, dato che era nell'interesse della collettività essere informata nel dettaglio in merito all'episodio in questione dando anche un ruolo e un nome ai suoi protagonisti. Da cui la reiezione dell'istanza.
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3.2. Dopo aver riassunto le motivazioni del giudizio di prima sede e i presupposti di legge per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media periodici, il Tribunale di appello si è chinato sulle censure formulate dal ricorrente. Ha in primo luogo negato che il servizio giornalistico abbia lasciato credere che egli fosse perseguito penalmente: il capo del servizio giuridico della D.________SA di Lugano non avrebbe fatto nomi né accennato a perseguimenti penali, mentre nel servizio si fa cenno unicamente a inchieste amministrative condotte nei confronti del ricorrente dalla Banca centrale di Singapore e dalla FINMA, che il ricorrente non smentisce. Quanto all'impiego fatto nell'inchiesta dell'epiteto " The Shark ", affiancato alla fotografia del ricorrente, i Giudici cantonali si sono distanziati dal Pretore, ammettendo che il termine " squalo " denotasse persona molto avida, arricchitasi o pervenuta a posizioni di prestigio in modo spregiudicato e privo di scrupoli. Rammentato il peso - diverso - che hanno la pubblicazione di fatti e l'espressione di valori di giudizio nel quadro della protezione della personalità, il Tribunale di appello ha qualificato l'utilizzo del termine " squalo " nel presente contesto quale giudizio di valore misto. Ora, se fondato su fatti veri, un tale giudizio appare lesivo della personalità della persona concerta unicamente se si rivela inutilmente offensivo. Ciò, secondo i Giudici cantonali, non è il caso: la consapevole e reiterata decisione dei vertici aziendali di continuare a intrattenere relazioni d'affari correlate al fondo 1MDB, ignorando manifesti sospetti e persino un richiamo della stessa FINMA a fine 2013, riscuotendo commissioni inusuali sul mercato, è stata accertata e comunicata dalla FINMA. I fatti alla base del giudizio non sono dunque inveritieri. " Qualificare di 'squalo' l'ex CEO della D.________SA di Singapore per essersi [...] comportato avidamente per sete di denaro e per conquistare posizioni di prestigio in modo spregiudicato e privo di scrupoli non può quindi ritenersi, a un sommario esame, un giudizio di valore misto lesivo della personalità, che svilisce inutilmente la figura dell'istante [n.d.r.; qui ricorrente] giusta l'art. 266 lett. a CPC ", tanto più che in concreto l'utilizzo del termine " squalo " non è stato denigratorio o inutilmente lesivo nemmeno nella forma, visto che il ricorrente è stato descritto - richiamati anche gli ottimi risultati ottenuti alla guida della D.________SA di Singapore - come " top manager "; la sua fotografia, con relativa didascalia, è rimasta visibile soltanto per pochi secondi; e nel servizio egli non è mai stato menzionato con detto termine. " Se il ricorrente si ritiene oggetto di una 'sentenza finale di condanna' per la sua attività in campo bancario " - epiloga il Tribunale di appello - " ciò si deve non al servizio giornalistico diffuso dal canale RSI 1, bensì ai suoi stessi trascorsi nella filiale D.________SA di Singapore ". Per queste ragioni, i Giudici cantonali hanno respinto l'appello e confermato il decreto cautelare pretorile.
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4. Il ricorso è manifestamente votato all'insuccesso.
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4.1. In una prima parte del proprio gravame, il ricorrente riassume l'istoriato della procedura, arricchendolo delle proprie critiche. Nella misura in cui le generiche critiche ricorsuali non sono accompagnate da una censura di violazione del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) formulata nel rispetto delle esigenze legali ( 
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Erwägung 4.2
 
4.2.1. Il ricorrente lamenta in seguito una violazione dell'art. 13 Cost. in relazione con l'art. 9 Cost. Adduce, per l'essenziale, che il Tribunale di appello avrebbe arbitrariamente " dato per certo un comportamento che poggia su condotte di carattere penale ", benché non fosse contestato che egli non fosse oggetto di un procedimento penale, un'affermazione divergente non trovando posto nel comunicato della FINMA. Qualificandolo di " squalo ", il Tribunale di appello avrebbe a torto dedotto che egli " avrebbe adottato un comportamento, a dir poco, illecito ", sicché il giudizio di valore misto espresso con l'immagine di " squalo " sarebbe basato su fatti inveritieri.
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4.2.2. La censura appare debole per diverse ragioni.
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In primo luogo, non è chiaro come debba configurarsi la violazione congiunta degli art. 9 e 13 Cost. lamentata dal ricorrente.
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In secondo luogo, appare opinabile che le critiche ricorsuali soddisfino le rigorose esigenze di motivazione presentate in ingresso ( supra consid. 1.2.1 e 1.2.2), considerato come vengano formulate, senza nemmeno un tentativo di mantenerle debitamente distinte, censure asseritamente di fatto (l'accertamento errato di procedure penali nei confronti del ricorrente) e censure contro l'apprezzamento che il Tribunale di appello ha effettuato di tali fatti.
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Nel merito, comunque sia, il punto di vista del ricorrente secondo il quale l'essere lui descritto quale " squalo " debba necessariamente sottintendere un suo comportamento penalmente rilevante, costituisce un'opinione personale. Ora, come già visto ( supra consid. 1.2.1), un'opinione personale divergente da quella adottata dall'autorità precedente non è sufficiente per dimostrare l'arbitrarietà dell'opinione contestata, nemmeno se la posizione sostenuta dal ricorrente dovesse apparire addirittura preferibile. Nel presente caso, nulla permette di ritenere che il Tribunale di appello abbia imputato al ricorrente, contrariamente al vero, comportamenti di rilevanza penale. Già ad una sommaria lettura della sentenza impugnata appare manifesto che altri sono i fatti sui quali i Giudici cantonali hanno poggiato il loro apprezzamento dell'utilizzo del termine " squalo " nei confronti del ricorrente: le gravi, ripetute e consapevoli violazioni delle disposizioni contro il riciclaggio in capo alla filiale D.________SA di Singapore.
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Si constata infine che il ricorrente evita accuratamente di affermare, nel proprio ricorso, che egli - seppur CEO della filiale di Singapore della D.________SA - non abbia esercitato alcun ruolo nei fatti in discussione, né che dai fatti accertati egli non abbia personalmente tratto alcun beneficio, sia esso pecuniario o sotto forma di avanzamenti nella propria carriera. Pure la conclusione del Tribunale di appello di includerlo nella cerchia delle persone che hanno tratto beneficio dalla gestione delle relazioni della filiale D.________SA di Singapore con il fondo sovrano malese 1MDB resta incontestata. Limitandosi ad affermare " che non possono essere messi a carico [suo, ndr.] dei comportamenti come quelli formulati dal Tribunale d'appello, non essendoci, ad oggi, dei procedimenti penali avviati nei confronti di quest'ultimo ", il ricorrente mistifica dunque il ragionamento dell'istanza precedente, che ha riferito l'utilizzo del termine " squalo " non già a comportamenti penalmente rilevanti, bensì eticamente problematici, e che per questa ragione vi ha scorto un giudizio di valore misto non lesivo della personalità del ricorrente.
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4.2.3. Nella ridotta misura in cui essa sia ammissibile, la censura si rivela manifestamente infondata.
26
 
Erwägung 4.3
 
4.3.1. Il ricorrente lamenta poi una violazione dell'art. 32 cpv. 1 Cost. in relazione con l'art. 9 Cost. La censura è dichiaratamente fondata sulla falsità della constatazione di fatto che sussista un procedimento penale nei confronti del ricorrente, base del giudizio di valore misto, e stigmatizza che nel servizio giornalistico non sia stato indicato " il rispetto del principio riguardante la presunzione di innocenza ". L'accusa nei confronti del ricorrente di aver adottato " un comportamento spregiudicato e privo di scrupoli [...] trova il suo significato solo (ed unicamente) se messo in correlazione con condotte di natura penale [...] ", generando " un'intrinseca violazione del principio della presunzione d'innocenza ".
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4.3.2. Questa censura, di ardita motivazione e ardua comprensione, soffre di diverse pecche, a cominciare da quella - comune alla prima censura - del poco chiaro rapporto fra i due diritti costituzionali invocati.
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Secondariamente, essa poggia sull'assunto - già smentito - secondo il quale il Tribunale di appello avrebbe lasciato trasparire che il ricorrente si sia reso colpevole di comportamenti penalmente reprensibili: l'erroneità del presupposto rende di per sé caduca la censura. Come è già stato indicato ( supra consid. 4.2.2  in fine), e contrariamente a quanto egli ribadisce, il Tribunale di appello ha giustificato l'attribuzione dell'immagine di "squalo" al ricorrente - rispettivamente non ha ritenuto tale immagine, veicolata dal servizio giornalistico, lesiva della personalità di lui - in ragione della connotazione eticamente problematica dell'attività da lui svolta quale CEO della D.________SA a Singapore, non - nemmeno implicitamente - con riferimento a qualsivoglia connotazione penale di tale comportamento.
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In terzo luogo, sollevando la questione a sapere se il Tribunale di appello non avrebbe dovuto tematizzare la necessità di indicare nel servizio giornalistico il rispetto del principio della presunzione di innocenza senza evocare la violazione di un proprio diritto costituzionale, il ricorrente, oltre ad avvalersi di un argomento che non emerge dalla sentenza impugnata, dunque nuovo e come tale inammissibile (DTF 143 III 290 consid. 1.1), non formula una censura conforme alle esigenze di motivazione ripetutamente indicate ( supra consid. 1.2.1).
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4.3.3. Soltanto in minima misura ammissibile, questa censura si rivela manifestamente infondata.
31
 
Erwägung 4.4
 
4.4.1. In un ultimo capitolo, il ricorrente propone la propria sussunzione della fattispecie sotto i criteri dell'art. 266 CPC. Spiega per quale ragione la lesione della personalità asseritamente subita debba essere ritenuta particolarmente grave (il particolare utilizzo del termine " squalo " nel quadro di un servizio incentrato " quasi unicamente " sulla rappresentazione di condotte di natura penale e quale didascalia di una fotografia " segnaletica "; la costruzione di una scenografia che pone in connessione i protagonisti del servizio, mettendo sul medesimo piano persone che hanno e persone che non hanno un procedimento penale a proprio carico, accompagnando in tal modo il telespettatore " a considerare che il ricorrente abbia commesso i reati penali descritti nel servizio [...] "), perché l'insieme degli elementi utilizzati nel servizio abbia costituito una presentazione inutilmente offensiva della sua personalità, e perché l'intervento richiesto all'autorità - in particolare la cancellazione di soli 56 secondi del servizio - non fosse sproporzionato alla luce dell'art. 266 lett. c CPC.
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4.4.2. Anche a questa censura non può arridere un successo maggiore di quello raccolto dalle censure precedenti. Già manca un qualsivoglia riferimento a un diritto costituzionale preteso leso: nell'ambito di un ricorso sottoposto ai limiti di cognizione dell'art. 98 LTF, la personale lettura delle condizioni di cui all'art. 266 CPC, non accompagnata da una censura di arbitraria applicazione della stessa norma, è inammissibile. In verità, essa si esaurisce in un esposto appellatorio del punto di vista del ricorrente.
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4.4.3. La censura va pertanto ritenuta integralmente inammissibile.
34
5. Ne discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità, con conseguenza di spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, parte opponente non avendo dovuto esprimersi e non essendo pertanto incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).
35
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 aprile 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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