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Informationen zum Dokument  BGer 4A_163/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_163/2020 vom 28.04.2020
 
 
4A_163/2020
 
 
Sentenza del 28 aprile 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Patrick Bianco,
 
opponente.
 
Oggetto
 
anticipo spese,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.192);
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha respinto, con decisione 11 ottobre 2019, la petizione 28 giugno 2018 inoltrata da A.________ nei confronti di B.________ con cui l'attore aveva chiesto, in via principale, l'annullamento della disdetta del contratto di locazione ricevuta dal convenuto e, in via subordinata, la concessione di una protrazione fino al 30 giugno 2020, nonché una riduzione della pigione o il mantenimento di quest'ultima con l'ordine al locatore di procedere all'esecuzione di determinati lavori.
 
2. Con sentenza 12 febbraio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, nella composizione di un giudice unico, dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo spese, l'appello presentato A.________. L'autorità inferiore ha constatato che l'ordinanza 21 novembre 2019 con cui l'appellante era stato invitato a pagare entro il 9 dicembre 2019 un anticipo spese di fr. 600.-- le è stata ritornata dalla posta con la dicitura "non ritirato". Ha poi accertato che il pagamento non è nemmeno intervenuto dopo la fissazione di un ultimo termine, scadente il 23 gennaio 2020 e accompagnato dalla comminatoria di non entrare nel merito del gravame nell'eventualità di un suo decorso infruttuoso. Ha indicato che lo stesso appellante ha riconosciuto di avere ricevuto il 16 gennaio 2020 quest'ultima ordinanza e che egli non aveva formulato in tempo utile alcuna domanda di esonero dal domandato versamento, limitandosi ad erroneamente (art. 119 cpv. 5 CPC) affermare nello scritto del 25 gennaio 2020 - e quindi posteriormente alla scadenza del termine - che l'assistenza giudiziaria al cui beneficio era stato posto nella procedura di prima istanza valeva automaticamente anche innanzi al Tribunale cantonale supremo. Ha infine aggiunto a titolo abbondanziale che, in ogni caso anche in presenza di una tempestiva domanda, il gratuito patrocinio non avrebbe potuto essere accordato, poiché l'appello non aveva possibilità di esito favorevole.
 
3. A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 20 marzo 2020 con cui chiede la condanna del Pretore e del giudice unico del Tribunale di appello al versamento di un risarcimento danni, l'annullamento delle decisioni di prima e seconda istanza con l'accoglimento della sua petizione, la concessione di ripetibili nonché la rifusione delle sue spese. Il ricorrente ha pure postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale federale.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4. La sentenza impugnata, emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in materia di diritto della locazione con valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. a LTF), è suscettiva di un ricorso in materia civile. Con tale rimedio è unicamente possibile impugnare le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti (art. 75 cpv. 1 LTF). Ne segue che la richiesta di annullare la decisione di prima istanza si rivela di primo acchito inammissibile. Altrettanto inammissibile si palesa la domanda di condannare i summenzionati giudici a un risarcimento danni, non essendo tale richiesta stata oggetto di una decisione da parte di un tribunale cantonale di ultima istanza.
 
 
5.
 
5.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa una volta scaduto tale termine (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345).
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii).
 
5.2. In concreto l'impugnativa non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Infatti, la maggior parte del gravame si esaurisce in lamentele concernenti l'operato del Pretore aggiunto, sebbene la sentenza di primo grado non possa essere validamente impugnata innanzi al Tribunale federale. Nemmeno la descrizione dell'operato della posta alla fine del 2019 è di soccorso al ricorrente. Infatti, pur prevalendosi esclusivamente di fatti che non sono stati riportati nella sentenza impugnata, egli omette di formulare una censura che permette al Tribunale federale di completare gli accertamenti dell'autorità inferiore. Anche limitandosi a ribadire che, alla luce dell'assistenza giudiziaria accordata in prima istanza, la Corte cantonale non avrebbe dovuto chiedergli un anticipo spese, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto applicando l'art. 119 cpv. 5 CPC.
 
6. Ne segue che il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese.
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 aprile 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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