BGer 1C_214/2020 | |||
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BGer 1C_214/2020 vom 11.05.2020 |
1C_214/2020 |
Sentenza dell'11 maggio 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Guido E. Urbach,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
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a Israele; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 aprile 2020
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.34).
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Fatti: | |
A. Il 30 gennaio 2017 la Procura di Gerusalemme presso il Ministero di giustizia israeliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ per i reati di corruzione, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. L'imputato, quale direttore di una divisione di una società di trasporto pubblica israeliana, avrebbe ricevuto tangenti per un importo complessivo di circa un milione di euro da parte di una società tedesca al fine di favorire illegalmente le attività commerciali tra le due società.
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B. L'autorità estera ha chiesto di acquisire la documentazione di relazioni bancarie, intestate all'inquisito, tra le quali una presso B.________ Ltd. Con decisione di chiusura del 20 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità israeliane della documentazione del conto yyy. Adita dall'interessato, con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alla decisione di chiusura e di rifiutare la rogatoria, subordinatamente di rinviare la causa al MPC per nuovo giudizio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).
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1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.3. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF; sulla composizione della Corte vedi l'art. 109 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
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1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente adduce la sussistenza di un caso particolarmente importante perché si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cd. "fishing expedition") e quindi, al suo dire, di una violazione di elementari principi procedurali. A torto.
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2.2. La CRP ha spiegato perché, conformemente all'invalsa prassi, dalla quale non si è scostata, in concreto la trasmissione dell'integralità dei documenti sequestrati all'autorità estera non lede il principio della proporzionalità, invocato dal ricorrente, né costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Il ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con queste motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare quelle relative all'utilità potenziale della documentazione litigiosa, ritenuto che sul conto, a lui intestato, sarebbero stati versati fondi provenienti da risparmi personali, affermazione la cui veridicità dev'essere chiarita dall'autorità estera. Ora, il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza applicata dalla CRP, né spiega perché in concreto se ne sarebbe scostata, ciò che vale pure per l'applicazione del divieto di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta (cd. "Übermassverbot").
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2.3. Anche riguardo alla pretesa violazione del principio della doppia punibilità il ricorrente non dimostra che l'istanza precedente non si sarebbe attenuta alla relativa giurisprudenza, né ciò è ravvisabile (DTF 145 IV 294 consid. 2.2 pag. 298). Infine, rimproverando alla CRP di non avere depennato i nomi di terzi non coinvolti indicati nella documentazione bancaria, egli disattende che il previgente art. 10 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, norma del resto non applicabile in una causa retta dalla CEAG (RS 0.351.1; DTF 122 II 367 consid. 1e in fine pag. 369), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996.
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2.4. Neppure il richiamo alla prescrizione fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante. In effetti, ritenendo che nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG, tale questione non dev'essere esaminata, la CRP ha applicato la costante prassi (DTF 136 IV 4 consid. 6.3 pag. 11; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed., n. 670 pag. 731). A ciò nulla muta un accenno di critica a tale prassi sollevata nella dottrina richiamata dal ricorrente (GERHARD FIOLKA, in: BSK Internationales Strafrecht, 2015, n. 77-79 ad art. 5 IRSG). D'altra parte, contrariamente all'assunto ricorsuale, si tratta di un silenzio qualificato e non di una lacuna colmabile mediante interpretazione (sentenza 1C_511/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2).
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 11 maggio 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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