BGer 8C_180/2020 | |||
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BGer 8C_180/2020 vom 12.05.2020 |
8C_180/2020 |
Sentenza del 12 maggio 2020 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Heine, Viscione,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, patrocinato dall'avv. Mattia A. Ferrari,
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ricorrente,
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contro
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Helsana Infortuni SA,
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Diritto, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (riduzione delle prestazioni),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 29 gennaio 2020 (S 18 114).
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Fatti: |
A. | |
A.a. Nella notte del 4 agosto 2013 A.________, nato nel 1967, mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata a una festa di quartiere a U.________, ha subito un incidente della circolazione, cadendo dallo scooter che stava guidando. Ad A.________ è stato riscontrato un tasso alcolemico di almeno 1.24 per mille. In seguito a ciò, egli ha riportato la perdita del braccio destro, la frattura del ginocchio sinistro e del femore destro, diverse abrasioni e la rottura di quattro denti. Il caso è stato assunto e riconosciuto da Helsana Infortuni SA (di seguito: l'Helsana).
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A.b. Il 3 dicembre 2013 l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha revocato ad A.________ la licenza di condurre per quattro mesi a causa dell'alcolemia alla guida.
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A.c. Il 15 gennaio 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di abbandono (art. 54 CP) siccome A.________ è stato colpito così duramente dalle conseguenze dell'incidente da rendere inappropriata l'applicazione di una pena.
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A.d. Svolti alcune visite mediche e un colloquio personale il 18 febbraio 2014, l'Helsana con lettera del 20 febbraio 2014 ha comunicato ad A.________ che avrebbe rinunciato ad applicare una riduzione del 10% sulle prestazioni in contanti, versando l'importo integrale delle indennità giornaliere.
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A.e. Con decisione del 25 gennaio 2018 Helsana ha concesso ad A.________ una rendita di invalidità del 33% e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 65%. L'assicuratore ha deciso altresì di ridurre ex nunc e pro futuro, senza richiesta di restituzione sulle indennità giornaliere già versate integralmente, le prestazioni in contanti del 30% a causa del tasso alcolemico nel sangue dell'assicurato al momento dell'incidente. Con decisione su opposizione del 4 luglio 2018 l'Helsana ha modificato il precedente provvedimento nel senso che l'IMI è stata alzata all'85% e sono state riconosciute la presa a carico di due cicli di fisioterapia all'anno.
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B. Con giudizio del 29 gennaio 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente la riforma del giudizio cantonale, nel senso di annullare la riduzione delle prestazioni operata dall'assicuratore.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato - come nel caso concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere è la questione se il Tribunale amministrativo abbia violato il diritto federale, confermando la decisione su opposizione dell'assicuratore che ha proceduto a una riduzione delle prestazioni.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il Tribunale amministrativo ha esposto lo svolgimento del processo e le censure del ricorrente L'autorità giudiziaria grigionese ha osservato che l'assicuratore nello scritto del 20 febbraio 2014 inizialmente si era fondato sull'art. 37 cpv. 2 LAINF, mentre solo in un secondo tempo ha richiamato l'art. 37 cpv. 3 LAINF. La Corte cantonale ha rilevato che, perseverando nell'errore di applicare il cpv. 2, sarebbe stato più opportuno per l'assicuratore riferirsi soltanto alle indennità giornaliere, evitando di evocare così certezze anche per le prestazioni future non ancora decise (rendita di invalidità e IMI). A prescindere da ciò, l'assicuratore poteva legittimamente ritornare con effetto ex nunc e pro futuro su una precedente argomentazione (sbagliata), riferendosi giustamente sul cpv. 3. Il Tribunale amministrativo ha negato che la decurtazione di cui all'art. 37 cpv. 3 LAINF possa essere esclusa siccome l'autorità penale ha abbandonato il procedimento secondo l'art. 54 CP. La riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni è determinata dal grado di negligenza dell'assicurato, mentre la norma penale tiene conto degli scopi penali, quando le conseguenze dell'atto puniscono l'imputato maggiormente rispetto allo scopo sanzionatorio dello Stato. Visto che l'assicurato si è messo alla guida con un tasso di alcolemia contrario alla legge ed egli doveva mettere in conto l'eventualità di mettersi alla guida in seguito al consumo di alcolici, la riduzione decisa dall'assicuratore è apparsa secondo i giudici grigionesi come sostenibile e conforme alla prassi.
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3.2. Secondo il ricorrente il Tribunale amministrativo non è stato conseguente siccome, pur avendo condiviso le critiche mosse dall'assicurato, a fronte di una norma discrezionale, ha confermato la riduzione delle prestazioni. Il ricorrente ricorda la lettera del 20 febbraio 2014 dell'assicuratore con cui esso aveva rinunciato alla riduzione sull'indennità giornaliera. Tale comunicazione deve ritenersi alla pari di una decisione passata in giudicato e l'amministrazione non poteva più, senza violare il diritto federale, ritornare sulla stessa. In seguito alla comunicazione dell'assicuratore, il ricorrente ha adottato disposizioni non reversibili, investendo le prestazioni in contanti ricevute dall'assicuratore in una società anonima da lui fondata. L'assicuratore avrebbe creato un'aspettativa verso il ricorrente e ha provveduto a un cambiamento della decisione senza che ve ne fossero date le condizioni.
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3.3. In linea di principio la riduzione e il rifiuto di prestazioni delle assicurazioni sociali è ancorato all'art. 21 LPGA. Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni il legislatore ha previsto ulteriori fattori di riduzione (cfr. DTF 134 V 277 consid. 3.3 pag. 282). Infatti, a norma dell'art. 37 LAINF (colpa dell'assicurato) se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie (cpv. 1). In deroga all'articolo 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cpv. 2). Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 cpv. 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà (cpv. 3).
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3.4. L'art. 37 cpv. 3 LAINF presuppone la realizzazione oggettiva di un reato penale e non esige la presenza di dolo o negligenza grave. L'infortunio non deve nemmeno essere causato in maniera colpevole. Per la norma legale è sufficiente il verificarsi di un crimine o di un delitto; l'infortunio non deve essere causato dall'atto penalmente punibile. L'ambito di rischio, che è compreso nell'art. 37 cpv. 3 LAINF, è più esteso della norma penale e include anche ogni fattispecie direttamente connessa, come per esempio la fuga dopo la rinuncia a commettere il reato o l'interruzione del comportamento delittuoso. Determinante è soltanto un nesso temporale e materiale tra l'infortunio e il reato. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina liberamente se oggettivamente un reato penale è adempiuto. Egli non è legato all'accertamento e all'apprezzamento del giudice penale, né per quanto attiene alla violazione delle norme né sulla valutazione della colpa (DTF 125 V 237 consid. 6a pag. 242; sentenza 8C_420/2016 del 27 ottobre 2016 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente non può quindi dedurre alcunché in suo favore dal decreto di abbandono emesso dall'autorità penale. Al contrario, il Procuratore pubblico ha confermato oggettivamente la realizzazione del reato, ma ha archiviato la procedura penale a causa degli aspetti soggettivi di cui ha sofferto il ricorrente e attinenti esclusivamente al diritto penale.
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3.5. Diversamente da quanto il tenore letterale della norma possa far credere, l'art. 37 cpv. 3 LAINF non permette all'assicuratore di decidere liberamente, se applicare o no la riduzione. Esso è obbligato a procedervi, salvo in casi eccezionali, ossia quando la colpa del reato è assente o minima o si realizza una legittima difesa o uno stato di necessità (DTF 120 V 224 consid. 4b pag. 230 seg.; BRUNNER/VOLLENWEIDER, Basler Kommentar zum UVG, 2019, N 74 ad art. 37 LAINF). Nella misura in cui il ricorrente si rifà al carattere discrezionale della disposizione, la sua censura cade nel vuoto. Del resto, rettamente non pretende che sia realizzato uno dei casi eccezionali contemplati dalla giurisprudenza per prescindere dalla decurtazione.
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3.6. Il carattere di decisione della lettera del 20 febbraio 2014 non necessita di essere approfondito, poiché seppure tale scritto sia conciso, esso riguarda solamente nel suo insieme le prestazioni di corta durata. A tal proposito la disamina del Tribunale amministrativo è imprecisa. Infatti, nella parte iniziale dello scritto del 20 febbraio 2014 si accenna alle "prestazioni in contanti", ma poi si parla dell' "indennità giornaliera LAINF" e dell' "indennità giornaliera complementare LAINF" e si cita l'art. 37 cpv. 2 LAINF relativo proprio alle indennità giornaliere, ma non si fa alcun cenno per esempio sulla rendita o sull'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). A ciò si aggiunga che per le prestazioni di corta durata, l'assicurato, analogamente all'assicuratore, avrebbe avuto comunque la possibilità di rimettere in discussione con effetto ex nunc e pro futuro, senza che fosse adempiuto un motivo di riconsiderazione, l'ammontare dell'indennità giornaliera (DTF 138 V 140 consid. 5.3.2 pag. 144; 130 V 380 consid. 2.3.1 pag. 384 seg.; sentenza 8C_284/2015 del 10 novembre 2015 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2016 UV n. 12 pag. 37). L'assicuratore non ha peraltro sfruttato questa facoltà, applicando la riduzione solo con effetto ex nunc e pro futuro sulle prestazioni di lunga durata. Anche sotto questo profilo il ricorso è pertanto infondato.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il Tribunale amministrativo ha respinto le censure del ricorrente relative al principio della buona fede, dell'affidamento e del divieto dell'arbitrio. Secondo la Corte cantonale non è adempiuto il requisito di avere preso disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, avendo fatto affidamento sull'informazione ricevuta. Non è poi dato concludere che la decisione su opposizione non si fondi su motivi seri e oggettivi o che appaia priva di senso o di scopo, per cui non può nemmeno essere invocata una violazione del divieto dell'arbitrio.
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4.2. Il ricorrente fa valere una violazione del principio della buona fede ancorato all'art. 9 Cost. L'assicuratore, dopo l'emanazione del decreto di abbandono da parte dell'autorità penale, ha convocato il ricorrente per un colloquio, spiegando che esso rinunciava a una riduzione delle prestazioni in contanti. A tale promessa sono seguiti una comunicazione scritta di conferma e pagamenti non ridotti. Si aggiunga poi che il ricorrente avrebbe investito un importante importo in una nuova società da lui fondata. Ridurre ora le prestazioni, significherebbe provocargli un pregiudizio irreversibile.
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4.3. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità statale e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione erronea possono causare conseguenze giuridiche. A tal riguardo devono essere adempiute le seguenti condizioni cumulative: a) si tratta di un'informazione senza riserve dell'autorità; b) l'informazione riguarda un rapporto giuridico concreto con il cittadino; c) l'autorità, che ha fornito l'informazione, ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti; d) il cittadino non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; e) egli, facendo affidamento sull'informazione ricevuta, ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio; f) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico; g) l'interesse alla corretta applicazione del diritto materiale non è superiore a quello della tutela della buona fede (DTF 143 V 95 consid. 3.6.2 pag. 103 con riferimenti).
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4.4. Il richiamo alla tutela della buona fede è destinato all'insuccesso. Infatti, dalla lettera dell'assicuratore del 20 febbraio 2014, il ricorrente non poteva presumere che l'assicuratore non avrebbe applicato l'obbligo (consid. 3.5) di riduzione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. L'assicuratore rinvia al contrario esplicitamente solo al cpv. 2, ma non si dilunga sugli altri capoversi. Nemmeno ha citato genericamente l'art. 37 LAINF, facendo quindi supporre al ricorrente che non si sarebbe provveduto ad alcuna riduzione. Inoltre, nella circostanza concreta, è senz'altro maggiore l'interesse all'applicazione del diritto materiale, senza che siano ribaltati sull'universalità degli assicurati dei danni che l'interessato con un minimo di attenzione avrebbe potuto evitare (cfr. sentenza 8C_707/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.2; BRUNNER/VOLLENWEIDER, N 8 ad art. 37 LAINF). Nella fattispecie, al ricorrente, dopo una festa che l'aveva portato a raggiungere un tasso alcolemico importante, bastava far capo a terze persone o a un taxi per rincasare ed evitare facilmente il danno alla salute. Questo per non nascondere che l'uso di denaro non configura una disposizione rilevante secondo la giurisprudenza (DTF 142 V 259 consid. 3.2.2 pag. 262; cfr. anche sentenze 9C_1056/2010 del 21 marzo 2011 consid. 6 e 9C_674/2007 dell'8 aprile 2008 consid. 5.1 e 5.2).
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5. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 12 maggio 2020
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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