BGer 6B_280/2019 | |||
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BGer 6B_280/2019 vom 19.05.2020 |
6B_280/2019 |
Sentenza del 19 maggio 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Muschietti, van de Graaf,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Indennizzo,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 24 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
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(incarto n. 17.2018.131+132+190+191).
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Fatti: | |
A. Con sentenza del 17 aprile 2018, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. Gli è stato sostanzialmente rimproverato di avere, nel corso del 2013, a X.________, Y.________ e in altre località, utilizzato nell'ambito della società B.________ SA, di cui era azionista al 50 %, uno strumento di calcolo sottratto al suo precedente datore di lavoro C.________ AG unitamente ad altra documentazione, sulla cui base sono stati allestiti un'offerta e un contratto quadro, con i relativi allegati, tra D.________ e la società B.________ SA. Il reato sarebbe stato commesso in correità con E.________, pure già dipendente di C.________ AG e azionista al 50 % di B.________ SA.
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A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di violazione del segreto di fabbrica o commerciale. Egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 260.-- ciascuna, per complessivi fr. 7'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'500.--, da sostituirsi con una pena detentiva di 5 giorni in caso di mancato pagamento.
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B. Con sentenza del 24 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato dall'imputato contro il giudizio di primo grado e lo ha prosciolto dall'accusa di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. In parziale accoglimento della relativa istanza, la Corte cantonale gli ha contestualmente riconosciuto un'indennità di fr. 55'244.35 per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Ha per contro respinto le pretese d'indennizzo avanzate per il danno economico e per il torto morale. La CARP ha inoltre posto gli oneri processuali d'appello, di complessivi fr. 1'200.--, a carico dello Stato nella misura di 9/10 e per il rimanente 1/10 a carico dell'appellante.
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C. A.________ impugna i dispositivi di questa sentenza relativi al parziale accollamento degli oneri processuali d'appello e all'indennità giusta l'art. 429 CPP con un ricorso in materia penale del 26 febbraio 2019 al Tribunale federale. In via principale, chiede che le spese giudiziarie d'appello siano poste integralmente a carico dello Stato e che gli sia assegnata un'indennità complessiva ai sensi dell'art. 429 CPP di fr. 4'147'335.60 oltre interessi, di cui fr. 60'780.60 per le spese legali, fr. 4'076'555.-- per il danno economico e fr. 10'000.-- per la riparazione del torto morale. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione sull'istanza di indennità. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 429 CPP, art. 42 cpv. 2 CO e art. 29 cpv. 2 Cost.
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D. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.
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1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 145 II 153 consid. 2.1; 142 V 118 consid. 1.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente sostiene che la CARP gli avrebbe negato a torto un'indennità per il danno economico ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Le rimprovera di avere erroneamente ravvisato nella pretesa fatta valere un danno per lui indiretto: in realtà egli non avrebbe invocato un danno subito da B.________ SA, bensì una perdita diretta di reddito personale per la mancata distribuzione dei dividendi della società. Il ricorrente adduce che, a seguito dell'apertura del procedimento penale, D.________ avrebbe rescisso unilateralmente il contratto concluso il 12 dicembre 2013 con B.________ SA per la durata di otto anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022). A suo dire, questo contratto avrebbe aperto a B.________ SA la prospettiva di inserirsi con successo nel mercato ticinese dei servizi logistici e di sviluppare ulteriormente la propria attività. Il fatto di avere perso D.________ quale cliente importante, avrebbe perciò praticamente sancito la fine dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa con il coimputato. Con l'istanza di indennità, il ricorrente ha fatto valere il risarcimento per i mancati dividendi che avrebbe percepito quale azionista al 50 % di B.________ SA fino al 2022, qualora D.________ non avesse rescisso il contratto. Egli ha quantificato tale perdita economica in fr. 4'076'555.--, facendo riferimento, oltre al guadagno derivante dal contratto con D.________, a quello che avrebbe conseguito da un contratto concluso con un altro cliente (F.________) e da una prospettata crescita annua del 5 % dei ricavi della società.
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2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Per potere essere risarcito, il danno economico invocato deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi. Si tratta al riguardo di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii).
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2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che il danno derivante dalla rescissione, da parte di D.________, del contratto concluso con B.________ SA colpirebbe il patrimonio di quest'ultima società e rappresenterebbe per il ricorrente, in veste di azionista della stessa, soltanto un danno indiretto, che non sarebbe risarcibile sotto il profilo dell'art. 429 CPP. La CARP ha inoltre considerato che la perdita di valore azionario non è stata sostanziata dal ricorrente, che si era limitato ad esporre quantificazioni "prudenziali" e teoriche e non aveva dimostrato la riconducibilità di tale perdita al procedimento penale. La precedente istanza ha altresì rilevato che il contratto sottoscritto con D.________ prevedeva per l'anno 2014 una fase di implementazione, durante la quale il rapporto tra le parti poteva essere sciolto dietro pagamento di una penale. Nella fattispecie, la penale ammontava a fr. 300'000.-- ed è effettivamente stata versata da D.________ a B.________ SA.
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2.4. Contrariamente all'opinione della CARP, l'esistenza di un danno indiretto non è in casu di per sé decisiva per negare l'indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Determinante per il risarcimento è, come visto, la questione di sapere se il danno è in un rapporto di causalità adeguata o meno con il procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1-1.3.4). La CARP ha inoltre ravvisato a torto il danno invocato dal ricorrente nella diminuzione di valore delle azioni di B.________ SA: in realtà egli ha fatto valere la perdita economica per i mancati dividenti derivanti da tali azioni. È comunque dubbio che il ricorrente abbia sufficientemente comprovato le sue pretese relative al danno economico. Ciò, in particolare, con riferimento al contratto esistente con F.________, di cui non sono stati specificatamente addotti i motivi e le circostanze della rescissione, e all'aspettativa di una crescita, regolare e costante, del 5 % all'anno dei ricavi dell'impresa fino al 2022. La questione può nondimeno rimanere indecisa, siccome le pretese del ricorrente devono in ogni caso essere respinte.
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2.5. Come accertato dalla Corte cantonale sulla base del comunicato stampa del 5 giugno 2014 di D.________ allegato all'istanza di indennità, la rescissione del contratto relativo alla fornitura di servizi logistici concluso con B.________ SA è riconducibile al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e del coimputato. In tale comunicazione, D.________ ha precisato che il 3 giugno 2014 il consiglio di amministrazione ha È quindi assodato che il procedimento penale contro il ricorrente costituisce una condizione senza la quale D.________ non avrebbe sciolto il contratto. L'esistenza di un nesso causale naturale tra il procedimento penale e la rescissione del contratto, rispettivamente il mancato guadagno invocato è perciò data. La causalità deve però anche essere adeguata, nel senso che il procedimento penale deve essere idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre il pregiudizio invocato dal ricorrente. Nel gravame, il ricorrente ribadisce l'esistenza del nesso causale naturale, ma non si confronta specificatamente con il requisito della sua adeguatezza. Non lo fa in particolare laddove richiama le sentenze 4A_204/2017 del 29 agosto 2017 (consid. 5) e DTF 132 III 715, giacché questi giudizi non concernono la causalità adeguata, ma la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale, rispettivamente ipotetico.
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2.6. In concreto, la previsione secondo cui il procedimento penale pendente contro il ricorrente ed il coimputato avrebbe impedito alla B.________ SA di adempiere le prestazioni previste dal contratto costituisce una semplice supposizione di D.________. Nell'ambito dell'inchiesta, il ricorrente non è stato privato della libertà personale e non sostiene che non avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Non adduce che B.________ SA non sarebbe stata in grado di fornire le prestazioni concordate. Un eventuale inadempimento del contratto non poteva apparire manifesto in quella fase della procedura e non imponeva a D.________ di rescindere anticipatamente il contratto. Tanto più che ciò ha comportato l'obbligo per D.________ di versare a B.________ SA una penale di fr. 300'000.--. L'inizio del contratto era previsto per il 1° gennaio 2015 e, in caso di inadempimento, D.________ disponeva dei rimedi previsti dal diritto contrattuale (cfr. art. 97 segg. CO). Il contratto medesimo prevedeva, in caso di inadempienza e in difetto di un intervento correttivo tempestivo, il diritto per la controparte di recedervi con un preavviso ridotto a sei mesi (cfr. punto n. 9.1 seg. del contratto). D.________ ha per contro optato per una rescissione del contratto già nel giugno 2014, durante la fase di implementazione dello stesso, dietro pagamento di una penale di fr. 300'000.-- (cfr. punto n. 11.4 del contratto). Questa scelta è stata fondata su una valutazione di opportunità e non è stata necessariamente imposta dall'apertura dell'inchiesta contro il ricorrente e il coimputato. Il fatto che nei loro confronti fosse pendente un procedimento penale promosso dal precedente datore di lavoro non era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a comportare la disdetta anticipata del contratto litigioso da parte di D.________ quale cliente di B.________ SA. In tali circostanze, non essendo realizzato un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale, non si giustifica di accollare alle autorità penali il pregiudizio economico che ne è derivato al ricorrente (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.5.3). A maggiore ragione, un nesso causale con il procedimento in oggetto deve essere escluso nell'ipotesi, invero non accertata, che la rescissione del contratto da parte di D.________ fosse piuttosto riconducibile al procedimento penale aperto nei confronti di alcuni suoi organi.
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Considerato che, secondo il ricorrente, l'intero progetto imprenditoriale sarebbe sfumato a seguito della rescissione del contratto con D.________, devono parimenti essere respinte le sue pretese relative al danno economico per la perdita del contratto con F.________ e per il mancato incremento dell'attività di B.________ SA.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il ricorrente ribadisce la richiesta di un'indennità di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale. Sostiene di avere sofferto psicologicamente a causa della risonanza mediatica data al procedimento penale e della sua durata rilevante, nonché a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nel mese di aprile del 2014, di primo mattino (alle ore 06.40), presso il suo domicilio.
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3.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere determinata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1).
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Un'indennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sottoposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128 IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b).
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3.3. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, non sottoposto alla carcerazione preventiva, non aveva sufficientemente sostanziato, né dinanzi alla Pretura penale né in sede di appello, l'asserita sofferenza psicologica da lui patita, limitandosi ad addurre un generico pregiudizio per la sua immagine e la sua reputazione.
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Emerge effettivamente che, nell'istanza d'indennità presentata al tribunale di primo grado, ribadita in appello, il ricorrente ha richiamato la risonanza mediatica data al procedimento penale e la sua durata, limitandosi tuttavia ad addurre generiche "ripercussioni pesanti a livello di immagine e di reputazione". In questa sede, egli fa inoltre riferimento ad una perquisizione domiciliare avvenuta all'alba. Non risulta tuttavia che la misura sia stata adottata illegalmente dall'autorità penale (cfr. art. 431 cpv. 1 CPP), o sia stata eseguita in pubblico oppure che la sua esecuzione abbia avuto un'eco particolare nei mass media. Non può pertanto essere attribuita a questo specifico provvedimento una valenza sotto il profilo di una lesione grave della personalità. Certo, la durata del procedimento penale e l'esposizione mediatica appaiono nel complesso rilevanti. Tuttavia, il ricorrente non ha addotto che queste circostanze hanno comportato determinate conseguenze familiari o professionali, tali da poter dedurre una sua grave sofferenza morale. Risulta peraltro che, nonostante il procedimento penale, il ricorrente ha continuato a svolgere un'attività professionale nel settore dei servizi logistici. In simili condizioni, a ragione la Corte cantonale non ha ravvisato gli estremi di una lesione particolarmente grave della personalità, tale da giustificare il versamento di un'indennità per torto morale.
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Erwägung 4 | |
4.1. La CARP ha riconosciuto al ricorrente un'indennità complessiva di fr. 55'244.35 a titolo di rifusione delle spese legali. In questa sede, egli riconosce che l'elenco delle note professionali riportate nella sentenza impugnata sarebbe corretto, ma il totale indicato dai giudici cantonali (fr. 57'825.85) sarebbe errato. Il ricorrente sostiene che la sua richiesta complessiva ammontava a fr. 63'362.10. Chiede che gli sia versata la differenza di fr. 5'536.25, aggiungendola all'importo di fr. 55'244.35.
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4.2. La CARP è verosimilmente incorsa in un errore di calcolo, poiché la somma complessiva delle note professionali di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione non ammonta a fr. 57'825.85, bensì a fr. 62'962.10 (la differenza di fr. 400.-- rispetto a quanto indicato dal ricorrente nel ricorso non risulta dalle note prodotte). Tuttavia, la Corte cantonale non ha stabilito l'indennità di fr. 55'244.35, riconosciuta per finire al ricorrente, operando semplici decurtazioni a partire dall'importo di fr. 57'825.85, ma ha considerato le prestazioni esposte nelle singole note professionali, stralciando determinate voci e riducendo a fr. 280.-- la tariffa oraria relativa alle ore lavorative fatturate a fr. 300.-- all'ora. Il ricorrente non considera questo modo di procedere e non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Non spiega quindi per quali motivi l'indennizzo di fr. 55'244.35 non si collocherebbe in un rapporto ragionevole con le difficoltà e l'importanza della causa e violerebbe di conseguenza l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (cfr. DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2 pag. 167 e 169). Insufficientemente motivata su questo aspetto, la censura è pertanto inammissibile.
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5. Il ricorrente chiede, di transenna, che l'intero ammontare delle spese giudiziarie d'appello sia posto a carico dello Stato del Cantone Ticino. La richiesta è presentata unicamente come conseguenza dell'accoglimento delle suddette pretese d'indennità. Visto l'esito del gravame, essa non deve essere esaminata oltre.
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6. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 maggio 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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