BGer 9C_606/2019 | |||
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BGer 9C_606/2019 vom 20.05.2020 |
9C_606/2019 |
Sentenza del 20 maggio 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Parrino, Presidente,
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Stadelmann, Moser-Szeless,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 2 luglio 2019 (C-5143/2017).
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Fatti: |
A. | |
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1953, attivo in Svizzera dal 1976 al 1994 come frontaliere in qualità di falegname, ha presentato nel marzo 1995 una domanda di prestazioni AI per le conseguenze di un infortunio sul lavoro avvenuto il 9 marzo 1994, preso a carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Con decisione del 6 marzo 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) gli ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 1995.
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A.b. Le revisioni avviate d'ufficio nel 1999, nel 2002, nel 2005, rispettivamente nel 2008 hanno constatato una situazione sostanzialmente invariata, con le conseguenti pronunce del 16 dicembre 1999, del 15 maggio 2003, del 28 luglio 2005 e del 19 novembre 2008 con cui l'amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità.
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A.c. Nell'ambito di una quinta procedura di revisione promossa d'ufficio nell'aprile 2012, con decisione del 18 febbraio 2013 l'UAIE ha soppresso la rendita d'invalidità dal 1° aprile 2013, in considerazione della perizia reumatologica esperita dal dott. B.________ del 5 novembre 2012, come pure alla luce dell'attività svolta in Italia quale custode/portinaio presso il Centro culturale C.________ dal 1° gennaio 1998. L'assicurato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, il quale con giudizio del 7 gennaio 2015 lo ha parzialmente accolto e, annullata la decisione impugnata, ha rinviato l'incarto all'autorità inferiore per nuovo accertamento economico. Con decisione del 10 luglio 2017 l'UAIE ha confermato il progetto di decisione del 20 marzo 2017 dell'UAI con cui è stata soppressa la mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 2013.
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B. A.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo federale il 12 settembre 2017, domandando l'annullamento della decisione amministrativa e il ripristino del diritto a mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 2013.
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Con giudizio del 2 luglio 2019 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame e confermato la decisione di soppressione della rendita d'invalidità dell'AI dal 1° aprile 2013.
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C. Il 16 settembre 2019 A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede, in via principale, l'annullamento della decisione amministrativa e il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2013 e, in via subordinata, l'annullamento della decisione amministrativa e il rinvio degli atti al Tribunale amministrativo federale e all'UAIE per nuova decisione.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. La lite si iscrive nel quadro di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la mezza rendita d'invalidità concessa a A.________ dal 1° marzo 1995 debba essere mantenuta anche dopo il 1° aprile 2013.
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3. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA, con un rilievo particolare riferito all'anno determinante per il raffronto dei redditi (art. 88a e art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. DTF 129 V 370 e 222) e infine all'applicazione dei dati statistici, svizzeri e italiani, per la determinazione dei redditi (cfr. DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276 seg.) A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4. Con giudizio del 7 gennaio 2015 il Tribunale amministrativo federale aveva annullato la decisione del 18 febbraio 2013 dell'UAIE e gli aveva rinviato la causa affinché potesse procedere a un nuovo calcolo del grado d'invalidità e rendere una nuova decisione.In quel giudizio il Tribunale amministrativo federale aveva prospettato all'UAIE due possibilità per il calcolo del raffronto dei redditi, ovvero far capo ai dati del mercato del lavoro italiano o a quello svizzero.Con il giudizio del 2 luglio 2019 il Tribunale amministrativo federale ha quindi avallato la scelta dell'amministrazione di fondarsi sul mercato del lavoro italiano per determinare il grado d'invalidità, in considerazione soprattutto del fatto che l'assicurato svolgeva in Italia un'attività a tempo pieno, mettendo interamente a frutto la propria capacità lavorativa residua. Basandosi sugli accertamenti dell'UAIE, i primi giudici hanno ritenuto un reddito da invalido di Euro 29'724 per il 2013, in considerazione del salario percepito quale custode/portinaio in Italia, attività svolta da quasi 20 anni. Peraltro questo importo nemmeno costituisce un salario sociale secondo gli standard italiani. Per il reddito da valido il Tribunale amministrativo federale ha accertato la correttezza del valore ritenuto dall'amministrazione riferendosi ai dati statistici italiani per l'attività di falegname, ovvero un reddito lordo mensile aggiornato al 2013 di Euro 2'055.85. La Corte federale ha dunque ritenutocome l'assicurato non subiva più alcuna perdita economica in seguito alla sua invaliditàe che pertanto il diritto alla mezza rendita d'invalidità andava soppresso con effetto dal 1° aprile 2013.
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Erwägung 5 | |
5.1. Il ricorrente non censura formalmente il giudizio precedente del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2015, limitandosi a contestare quanto deciso nel giudizio del 2 luglio 2019. Egli fa valere che, in considerazione della sua età, non vi è più alcun interesse a una revisione del suo diritto alla rendita. Al momento determinante, che egli situa al 10 luglio 2017, data della decisione dell'UAIE confermata con il secondo giudizio del Tribunale amministrativo federale, egli aveva già 64 anni. Inoltre, dal 30 giugno 2016 egli aveva già cessato la propria attività lucrativa in Italia avendo raggiunto l'età pensionabile.
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5.2. L'argomentazione del ricorrente non è corretta. Infatti, il momento determinante per sapere se una persona può mettere a profitto la sua capacità di lavoro residua è quello in cui l'esigibilità di un'attività è constatata dal punto di vista medico (DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 pag. 433; 138 V 457 consid. 3 pag. 460 seg.). In questo contesto sono determinanti gli accertamenti medici operati fino alla decisione del 18 febbraio 2013 dell'UAIE. Gli accertamenti effettuati dopo il giudizio del 7 gennaio 2015 concernono esclusivamente la valutazione economica del grado d'invalidità. Peraltro, il ricorrente non contesta nel presente gravame l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, questione risolta con il primo giudizio del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2015. Ora, al momento del 5 novembre 2012, data della perizia del dott. B.________ alla base della decisione del 18 febbraio 2013, l'assicurato non aveva ancora 60 anni e lavorava a tempo pieno come custode/portinaio in Italia. In queste condizioni, non si può ritenere che un lavoro non fosse più esigibile.
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Erwägung 6 | |
6.1. Il ricorrente censura in seguito l'utilizzo dei dati statistici italiani nel calcolo del raffronto dei redditi motivando che, siccome la rendita d'invalidità era stata riconosciuta applicando i parametri validi in Svizzera, anche per la revisione ci si dovrà fondare sul medesimo mercato del lavoro.
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Erwägung 6.2 | |
6.2.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati statistici, sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348).La valutazione dell'invalidità si effettua tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art. 16 LPGA). Tale nozione, teorica e astratta (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 pag. 70 seg.), implica un equilibrio da una parte tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, l'esistenza di un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. In particolare, in materia di confronto dei redditi di un assicurato residente all'estero, il raffronto dei redditi determinanti per la definizione del grado d'invalidità deve effettuarsi sul medesimo mercato del lavoro, considerato che la disparità delle retribuzioni e del costo della vita da una paese all'altro non permette di procedere a un confronto oggettivo dei redditi in questione (DTF 110 V 273 consid. 4 b pag. 277).
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6.2.2. Nella procedura in rassegna, il Tribunale amministrativo federale ha accertato che l'amministrazione ha optato per i dati risultanti dal mercato del lavoro italiano in considerazione anche del fatto che, nonostante il danno alla salute, il ricorrente aveva ripreso un'attività lavorativa dal gennaio 1998 a tempo pieno, ovvero sfruttando integralmente la capacità lavorativa residua. Dalle constatazioni dell'autorità giudiziaria inferiore emerge che sono stati considerati i dati salariali segnalati dal datore di lavoro italiano, come pure i valori statistici relativi all'attività di falegname in Italia derivanti dalle tabelle dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra (Bureau International du Travail [BIT], Statistiques des salaires et de la durée du travail par profession et des prix de produits alimentaires). Ora, l'uso dei dati statistici del BIT è riconosciuto dalla giurisprudenza federale (cfr. a tal proposito sentenze 9C_574/2012 del 12 giugno 2013 consid. 4.1; 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 6). Ne consegue che, in assenza di unaviolazione del diritto federale, questacensura è infondata.
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Erwägung 7 | |
7.1. Il ricorrente contesta inoltre la data a partire dalla quale gli effetti della revisione dovrebbero decorrere.A suo dire l'anno determinante è quello della decisione impugnata, ovvero il 2017, mentre il Tribunale amministrativo federale ha concluso che gli effetti della revisione decorrono dal 1° aprile 2013. A mente del ricorrente una revisione retroattiva alla data in cui avviene la modifica determinante può verificarsi solo alle condizioni di cui all'art. 88bis OAI, ovvero in caso di prestazione ottenuta indebitamente o per violazione dell'obbligo di informare.
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7.2. Neppure tale tesimerita accoglimento. Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che il rinvio per istruzione complementare non significa necessariamente che gli accertamenti svolti in origine erano sbagliati, ma solo che questi non potevano essere confermati sulla base dei documenti disponibili. Secondo la giurisprudenza, qualora la nuova istruzione conferma quanto concluso inizialmente,la prima decisione che sopprime o diminuisce le prestazioni essendosi rivelata corretta, si giustifica la sua conferma con effetto retroattivo, con riserva che l'effetto sospensivo sia stato ritirato nella prima decisione (sentenza 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. da2a4, pubblicata in SVR 2011 IV 33 pag. 96, v. anche DTF 129 V 370 e 106 V 18). Nel caso in rassegna, gli accertamenti di natura economica operati dal Tribunale amministrativo federale hanno permesso di confermare il risultato a cui è giunta la decisione del 18 febbraio 2013, ovvero l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità. Come correttamente concluso dal Tribunale amministrativo federale, l'amministrazione poteva pertanto sopprimere la prestazione con effetto retroattivo al 1° aprile 2013.
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7.3. Si evidenzia infine per completezza che la pretesa indicizzazione dei dati al 2017 rimane comunque ininfluente ai fini della risoluzione della vertenza, dal momento che la data determinante per la soppressione della mezza rendita d'invalidità è quella del 1° aprile2013.
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8. Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 maggio 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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