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Informationen zum Dokument  BGer 5A_380/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_380/2020 vom 25.05.2020
 
 
5A_380/2020
 
 
Sentenza del 25 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento di salario,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2020
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.25).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Mediante sentenza 8 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da A.________ contro il pignoramento del suo salario eseguito il 30 luglio 2019 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano e il relativo verbale di pignoramento del 29 ottobre 2019. L'autorità di vigilanza ha osservato che il rimedio non conteneva né proposte di giudizio né motivazione.
 
2. Con scritto 18 maggio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 8 maggio 2020 dinanzi al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
 
Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
 
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 25 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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