BGer 2C_286/2020 | |||
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BGer 2C_286/2020 vom 08.06.2020 |
2C_286/2020 | |
Decreto dell'8 giugno 2020
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II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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Trasmissioni del xxx del 4 novembre 2019 rispettivamente del yyy del 20 e 28 novembre 2019,
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ricorso contro la decisione emanata il 5 marzo 2020 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) (b. 836/b. 840).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Il 14 aprile 2020 A.________ ha contestato dinanzi al Tribunale federale la decisione emessa il 5 marzo 2020 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), la quale non entrava in materia sui suoi ricorsi esperiti contro le trasmissioni del xxx del 4 novembre 2019 (b. 836) rispettivamente del yyy del 20 e 28 novembre 2019 (b. 840). Il 15 maggio 2020 A.________ ha inviato ulteriori determinazioni al Tribunale federale.
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Non sono state chieste osservazioni.
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2. Con scritto del 2 giugno 2020 l'avv. C.________ ha dichiarato di non ratificare il ricorso presentato da A.________, chiedendone quindi lo stralcio nonché la rinuncia alla riscossione delle spese giudiziarie.
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3. Con decisione cautelare 9 dicembre 2019 dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, l'avv. C.________ è stato nominato co-curatore di rappresentanza giusta l'art. 394 CC di A.________ (in appoggio al curatore D.________, nominato con una precedente decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019). Al co-curatore è in particolare stato assegnato il compito di "rappresentare il curatelato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo" e di "chiudere dove possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere". La decisione cautelare 9 dicembre 2019 ha tolto a un eventuale reclamo l'effetto sospensivo e non risulta che esso sia stato restituito; la decisione è pertanto esecutiva (sentenza 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 4).
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4. Tenuto conto dello scritto del 2 giugno 2020 dell'avv. C.________, il Presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, prende quindi atto del ritiro del ricorso, dichiarando di riflesso il processo terminato e disponendo lo stralcio della causa dai ruoli, nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF). Considerate le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1. La causa 2C_286/2020 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e, per conoscenza, ai curatori D.________ e avv. C.________.
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Losanna, 8 giugno 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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