BGer 1C_292/2020 | |||
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BGer 1C_292/2020 vom 16.06.2020 |
1C_292/2020 |
Sentenza del 16 giugno 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dagli avv.ti Mario Brandulas e Milos Blagojevic,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
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a Panama; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.15).
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Fatti: | |
A. Il 10 giugno 2019 la Procura generale della Repubblica di Panama ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, C.________ e D.________, cittadini panamensi, per reati contro l'amministrazione pubblica relativi a un significativo sovrapprezzo di un appalto inerente alla realizzazione di un collegamento stradale verso il Brasile. Somme derivanti dalla sovrafatturazione sarebbero poi state bonificate alla società A.________ SA presso banche svizzere. L'autorità estera ha chiesto di trasmetterle i documenti inerenti a tre conti presso banche elvetiche, tutti intestati alla citata società.
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B. Con decisioni di chiusura del 2 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari allo Stato richiedente. Adita dall'interessata, con giudizio dell'11 maggio 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso.
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C. Avverso questa decisione A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alle decisioni di chiusura, di dichiarare irricevibile la domanda di assistenza e, sussidiariamente, di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo, né la ricorrente lo chiede, di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF; sulla composizione della Corte vedi l'art. 109 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
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1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107).
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2.
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2.1. La ricorrente osserva che E.________, avvocato panamense, è l'azionario unico, l'avente diritto economico e il suo organo di fatto. Nel 2017 egli è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione a un'inchiesta concernente numerose persone relativa alla società F.________: ha riconosciuto i fatti imputatigli e il 21 novembre 2018 ha concluso in suo nome un "accordo di collaborazione e pena" con il Ministero pubblico panamense, convalidato in seguito da un tribunale panamense. Ha accettato una pena detentiva, commutata in aliquote giornaliere e una multa di USD 1,6 milioni, da lui pagate. Il Ministero pubblico panamense si è impegnato a non perseguirlo per gli stessi fatti oggetto dell'accordo, o derivanti dallo stesso. La ricorrente ne deduce che alla concessione dell'assistenza osterebbe il principio ne bis in idem. Adduce che il Tribunale federale dovrebbe precisare la portata dell'art. 5 cpv. 1 AIMP in relazione a un'eventuale applicazione, per analogia, dell'art. 66 cpv. 2 AIMP, ciò che costituirebbe una decisione di principio. A torto.
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2.2. In effetti, la CRP, applicando l'art. 5 cpv. 1 AIMP, non si è scostata dalla costante prassi sebbene, verosimilmente per un errore di battitura, ne indichi solo la lett. a, relativa all'assoluzione o all'abbandono e non la lett. b concernente l'esecuzione della sanzione, in concreto quelle pecuniarie derivanti dal menzionato accordo. In effetti, in caso di dubbio sugli elementi costitutivi del reato e sull'identità dei fatti e degli autori, l'assistenza dev'essere concessa; il richiamato principio è d'altra parte invocabile soltanto dalla persona perseguita, condizione non realizzata riguardo alla ricorrente (sentenza 1A_413/1996 del 1° aprile 1997 consid. 3c non pubblicato in DTF 123 II 134; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 663 pag. 720 seg.; GERHARD FIOLKA, in: BSK Internationales Strafrecht, n. 8 e 9 ad art. 5 IRSG).
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2.3. Ora, disattendendo il suo obbligo di allegazione, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (art. 42 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286; 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23), limitandosi a produrre il citato accordo, che per di più non la concerne, la ricorrente non precisa né tenta di dimostrare che i fatti e la persona oggetto dell'accordo sarebbero identici a quelli posti a fondamento della rogatoria litigiosa, nell'ambito della quale il suo avente diritto economico non parrebbe peraltro essere perseguito. Non spetta infatti al Tribunale federale, giudice del diritto e non dei fatti, spulciare gli incarti allo scopo di verificare una parvenza di fondatezza della tesi ricorsuale sull'asserita violazione del principio ne bis in idem. È quindi a torto ch'essa insiste sul fatto che la domanda sarebbe irricevibile perché nello Stato in cui il reato è stato commesso la sanzione è stata eseguita (art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP).
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2.4. Essa disattende inoltre che il richiamo della CRP all'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP non si riferisce al citato accordo, bensì all'apertura di una presunta procedura svizzera cui accennava in maniera vaga la ricorrente, argomento non ripreso nel ricorso in esame. Visto che il procedimento all'estero è diretto contro numerose altre persone e non soltanto contro l'avente diritto economico della ricorrente, del quale essa non è peraltro legittimata a tutelare gli interessi (MARC FORSTER, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 36 seg. ad art. 84), la concessione dell'assistenza, conformemente alla prassi, non deve necessariamente essere negata neppure in applicazione dell'art. 66 AIMP. Ne segue che l'accenno a un'asserita lesione del diritto di essere sentito (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.), del resto sanato dalla CRP, non reggerebbe neppure riguardo all'applicazione degli art. 5 e 66 AIMP e alla censura di diniego di giustizia formale (DTF 144 II 184 consid. 3.1 consid. 192).
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2.5. Infine, nemmeno l'accenno all'importante mediatizzazione, all'asserita incidenza politica del caso, alle dimissioni di un Procuratore pubblico e all'importanza degli importi in gioco conferisce alla causa un'importanza particolare (sentenza 1C_11/2019 del 18 gennaio 2019 consid. 2).
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 16 giugno 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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