BGer 1F_9/2020 | |||
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BGer 1F_9/2020 vom 17.06.2020 |
1F_9/2020 |
Sentenza del 17 giugno 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Fonjallaz, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________e B.________,
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istanti,
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contro
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C.________,
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controparte,
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Municipio di Gravesano,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_72/2020 del 5 marzo 2020.
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Fatti: | |
A. Il 25 giugno 2019 il Municipio di Gravesano, respinta l'opposizione di A.________ e B.________, ha rilasciato una licenza edilizia a C.________, decisione confermata dal Consiglio di Stato.
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B. Con giudizio del 28 gennaio 2020, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ha dichiarato irricevibile per carenza della capacità processuale il ricorso in quanto presentato da A.________, respingendolo in quanto ricevibile riguardo a B.________.
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C. Mediante sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale federale, accertato che il co-curatore del ricorrente, prodotta la ratifica dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne, ha ritirato il gravame in quanto presentato da A.________, ha stralciato la sua causa dai ruoli e dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, il ricorso in quanto inoltrato da B.________.
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D. Avverso questa sentenza il 18 aprile 2020 A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. L'avviso di ricevimento del ricorso è stato comunicato al co-curatore, che non si è espresso sull'istanza.
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Diritto: | |
1. Secondo la costante prassi, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43), peraltro nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda).
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2. La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Crameri dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. Come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5F_6/2020 del 7 aprile 2020 consid. 4 che li concerne).
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Erwägung 3 | |
3.1. Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può rimanere aperta, dato ch'essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito.
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3.2. Gli istanti, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF e all'art. 121 lett. a LTF, fondano la domanda su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo essi ripropongono semplicemente le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte (vedi anche sentenza 6F_43/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 4.2 nei loro confronti) e il fatto che, il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile, non è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Anche l'accenno al fatto che, per svista (art. 121 lett. d LTF), il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del co-curatore non reggerebbe (al riguardo vedi sentenze 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 e 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 4 nei loro confronti). In effetti, il quesito è stato esaminato, ritenuto inoltre che l'accertata carenza di motivazione del ricorso, presentato con un unico allegato dai ricorrenti, valeva anche per l'istante.
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4. Del tutto generica, l'istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarata inammissibile. La domanda può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico degli istanti.
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3. Comunicazione agli istanti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, a C.________, al Municipio di Gravesano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 giugno 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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