BGer 6B_36/2020 | |||
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BGer 6B_36/2020 vom 19.06.2020 |
6B_36/2020 |
Sentenza del 19 giugno 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Muschietti, Koch,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. B.________,
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3. C.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Camponovo,
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opponenti.
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Oggetto
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Diffamazione; arbitrio, ecc.,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 6 dicembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.113 + 17.2019.312).
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Fatti: | |
A. Negli anni 2009-2011 si è creato a W.________ un clima alquanto teso e polemico a seguito di alcune proposte pianificatorie.
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Nel febbraio 2011 è stata presentata una domanda di revoca del Municipio, criticata da A.________ in alcuni articoli apparsi sui quotidiani locali, tra cui xxx del 27 gennaio 2011.
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Il 28 febbraio 2011 il Consiglio comunale ha adottato una variante del piano regolatore poi sottoposta a votazione popolare in seguito al referendum promosso, tra gli altri, da A.________. In vista della votazione, il 27 maggio 2011 è stato distribuito un opuscolo informativo comprensivo segnatamente di un fumetto e di un trafiletto intitolati rispettivamente yyy e zzz.
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B. Dopo un iter procedurale che non occorre qui ripercorrere, il 17 aprile 2018 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta diffamazione in relazione all'articolo del 27 gennaio 2011 e all'opuscolo informativo e gli ha inflitto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché una multa di fr. 250.--. Lo ha inoltre condannato a pagare agli accusatori privati, B.________ e C.________, un indennizzo per le spese legali sostenute, rinviandoli al competente foro per le pretese civili. A.________ è stato invece prosciolto dall'accusa di diffamazione in relazione a un ulteriore articolo apparso il 29 dicembre 2010 su un'altra testata.
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C. Con sentenza del 6 dicembre 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto l'appello presentato da A.________. Pur confermando la condanna per ripetuta diffamazione, ha ridotto la pena pecuniaria a 10 aliquote giornaliere, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, e ha annullato la multa. Ha riconosciuto agli accusatori privati un ulteriore indennizzo per le spese legali afferenti la procedura di appello e li ha rinviati al foro civile per le altre pretese.
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D. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza dell'autorità cantonale.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è proponibile e di massima ammissibile perché inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2; v. pure sentenza 6B_1045/2017 del 27 aprile 2018 consid. 1.1). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2).
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In concreto l'insorgente formula delle conclusioni meramente cassatorie. L'impugnativa si appalesa nondimeno ammissibile, nella misura in cui dalla sua motivazione appare chiaro che il ricorrente intende essere prosciolto dall'accusa di ripetuta diffamazione.
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2. Con riferimento all'articolo xxx del 27 gennaio 2011, richiamando quanto già esposto dal giudice di prime cure, la CARP ha osservato che il ricorrente ha espresso la sua opinione (negativa) sull'opportunità di revocare il Municipio, di cui B.________ faceva allora parte, malgrado le critiche alla politica pianificatoria di quest'ultimo. L'insorgente ha però spinto il suo pensiero oltre la critica politica, sostenendo che il municipale in questione "porta[va] avanti una pianificazione edilizia favorevole a pochi eletti e contraria agli interessi dei cittadini" e concludendo come egli voleva "rovinare la città pur di riempire le tasche di pochi privilegiati". Egli ha così chiaramente espresso la (supposta) volontà del municipale di utilizzare la sua carica pubblica allo scopo di favorire interessi privati. Secondo l'autorità cantonale, benché debbano essere collocate nel particolare contesto di quel periodo, tali asserzioni non offuscano unicamente le qualità politiche del municipale, ma lo fanno apparire come una persona disonesta che, con la sua politica, avrebbe permesso a pochi privilegiati di arricchirsi a scapito dell'interesse dei cittadini. Per la CARP, imputare a qualcuno una simile condotta, priva di probità, lealtà e correttezza, significa renderlo disprezzabile come persona, e non solo come politico, e dunque diffamarlo.
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Quanto all'opuscolo informativo, con richiamo alle considerazioni del giudice di primo grado, la CARP ha osservato che sia il fumetto sia il trafiletto hanno come Leitmotiv la denuncia di un asserito conflitto di interessi nell'ambito dei piani regolatori che "danneggiano i cittadini e arricchiscono alcuni politici, grazie ai silenzi e alle negligenze dei loro colleghi". I protagonisti del fumetto di satira, in cui si precisa che "ogni riferimento a persone reali non è affatto casuale", sono inequivocabilmente identificabili con B.________ e il padre C.________, e vengono dipinti come persone disoneste che, per ottenere profitti personali, favorirebbero determinate categorie di persone attive nell'edilizia con la politica pianificatoria comunale a scapito del pubblico interesse. La medesima idea è poi espressa nel trafiletto. L'opuscolo risulta quindi diffamatorio verso B.________ e C.________, tangendo direttamente la loro onestà e andando oltre a quanto consentito nel dibattito politico, tanto più nei confronti di C.________, coinvolto unicamente quale libero professionista e non in veste di personalità politica. Per la Corte cantonale, l'opuscolo informativo, diffuso pubblicamente e indistintamente a numerosi fuochi del Comune, ha ritratto gli accusatori privati come persone disoneste e senza scrupoli, esorbitando pure dalla tolleranza di cui occorre dar prova di fronte alla satira.
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Per entrambe le pubblicazioni, la CARP ha ritenuto dati i presupposti tanto oggettivi quanto soggettivi della diffamazione. Benché ammesso alla prova liberatoria della verità, per i giudici cantonali il ricorrente non è riuscito a dimostrare che B.________ abbia sfruttato la sua carica di municipale per interessi propri a scapito di quelli dei cittadini e nemmeno che C.________ abbia approfittato della carica del figlio per trarne vantaggio per sé rispettivamente per alcune categorie di persone. Hanno quindi confermato la sua condanna per ripetuta diffamazione.
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3. L'insorgente lamenta la violazione dell'art. 173 CP, dell'art. 29 cpv. 2 Cost., nonché dell'art. 10 CEDU. Sostiene che le critiche a B.________, riferite alla sua attività politica, sarebbero state mosse nel contesto particolarmente teso della raccolta firme volta alla revoca del Municipio, rispettivamente di una votazione popolare. Considerate le peculiarità di tali situazioni, una condanna per diffamazione costituirebbe una limitazione della libertà d'espressione indispensabile al buon funzionamento della democrazia. Il ricorrente rimprovera inoltre la CARP per non essersi confrontata con le prove da lui fornite a dimostrazione della veridicità degli scritti in giudizio e per aver rifiutato l'audizione testimoniale dell'allora sindaco del Comune.
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3.1. L'insorgente non nega la paternità dei testi in giudizio. Sebbene indichi che le frasi incriminate debbano essere lette tenendo conto del testo nella sua integralità e del clima di tensione politica, egli non contesta la natura diffamatoria dei passaggi evidenziati dall'autorità cantonale, quanto meno con riguardo all'articolo del 27 gennaio 2011 e al fumetto. Per quanto concerne il trafiletto pubblicato nell'opuscolo informativo, sostiene che, essendo privo di riferimenti a B.________, non potrebbe essere considerato diffamatorio. Sennonché disattende che in sede cantonale è stato osservato come il trafiletto non facesse che esplicitare il concetto espresso nel fumetto satirico i cui protagonisti sono inconfondibilmente identificabili negli accusatori privati. Il gravame non critica in alcun modo il ritenuto nesso tra il fumetto, il cui carattere diffamatorio non è censurato, e il trafiletto. Per il resto, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di diffamazione (v. in proposito DTF 137 IV 313 consid. 2.1.1-2.1.6) non è messa in discussione, e non v'è dunque motivo di soffermarsi oltre.
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3.2. Il ricorrente chiosa diversi passaggi dei testi in giudizio con riferimenti a documenti prodotti in sede cantonale a comprova della veracità di quanto scritto. Argomenta liberamente come se si trovasse dinanzi a un'autorità dotata di pieno potere d'esame in materia di valutazione delle prove, non avvedendosi che in tale ambito la cognizione di questo Tribunale è limitata all'arbitrio (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.3, 500 consid. 1.1). Benché trascriva le considerazioni dell'autorità cantonale in proposito, non si confronta compiutamente con esse spiegando perché sarebbero arbitrarie, in urto con le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò appare con particolare evidenza laddove, in relazione al fumetto, ripropone testualmente quanto già esposto in prima istanza (v. doc. dib. 5). L'insorgente era chiamato a provare le allegazioni considerate diffamatorie, ossia che B.________ avrebbe esercitato il suo ruolo di municipale negando il senso di responsabilità del bene comune affidatogli in tale veste, segnatamente modificando a suo piacimento e per interessi propri il piano regolatore, e che il padre, libero professionista, avrebbe agito di comunella con lui a vantaggio proprio rispettivamente di alcune categorie di persone. La CARP ha ritenuto che il ricorrente non fosse riuscito a dimostrare ciò, considerato viepiù che le criticate decisioni pianificatorie non potevano essere imputate al solo B.________, essendo state emesse dal Municipio, organo collegiale, e che la variante posta in votazione è stata approvata dal Consiglio comunale e in seguito dal popolo. Al riguardo l'insorgente nulla obietta. Si duole del rifiuto di procedere alla richiesta audizione dell'allora sindaco, ma neppure in questo caso sostanzia arbitrio nella valutazione anticipata della sua rilevanza operata dalla CARP. Ritiene che avrebbe potuto riferire se B.________ avesse segnalato al Municipio un conflitto di interessi nonché esporre gli eventi occorsi prima della pubblicazione e quindi se i fatti narrati nel fumetto fossero realmente accaduti. Manifestamente equivoca l'oggetto della prova della verità in questo ambito. Non doveva provare la veridicità di tutto quanto scritto, bensì delle allegazioni lesive dell'onore degli accusatori privati, ossia l'abuso di una carica pubblica allo scopo precipuo di arricchire alcune categorie di persone. Come osservato dall'autorità cantonale, l'allora sindaco non avrebbe potuto riferire alcunché su questo preciso aspetto; pretendere il contrario significherebbe, per forza di cose, ammettere una connivenza dell'intero Municipio, mai ventilata neanche dal ricorrente.
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3.3. La libertà di espressione, garantita dall'art. 10 CEDU ma anche dall'art. 16 Cost., è invocata per la prima volta in questa sede. Trattandosi di un diritto di rango costituzionale e convenzionale, la relativa censura soggiace alle accresciute esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Queste esigenze sono in concreto disattese, posto come il ricorrente si limiti a invocarne la violazione richiamando il dibattito politico molto acceso in cui si inseriscono le pubblicazioni in giudizio. Si rileva comunque che la libertà d'espressione non è assoluta. Sono possibili restrizioni, purché fondate su una base legale, giustificate da un interesse pubblico, quale la tutela della reputazione e dei diritti altrui, nonché proporzionate, ovvero limitate a quanto strettamente necessario al perseguimento degli scopi di interesse pubblico (art. 36 Cost., art. 10 n. 2 CEDU). La libertà di espressione riveste la più grande importanza nell'ambito del dibattito politico; l'uomo politico si espone inevitabilmente e coscientemente a un attento controllo di ogni sua mossa da parte sia dei giornalisti sia dei cittadini e deve pertanto dar prova di una tolleranza maggiore. L'autore di un articolo, nondimeno, non sfugge alle possibilità di restrizioni di cui all'art. 36 Cost. e all'art. 10 cpv. 2 CEDU: chiunque si prevale della libertà di espressione assume dei doveri e delle responsabilità come esplicitamente previsto da quest'ultima norma (DTF 137 IV 313 consid. 3.3.1-3.3.2). Nella fattispecie, l'insorgente non contesta che la sua condanna si fondi su una base legale e persegua un interesse pubblico, ossia la tutela dell'altrui onore, e non pretende che non sia proporzionata. Sostiene unicamente che i fatti divulgati sarebbero veri e di interesse pubblico. Sennonché, come visto (v. supra consid. 3.2), egli non è riuscito a dimostrare la veracità delle allegazioni in giudizio. Benché siano state formulate in un contesto di acceso dibattito politico, circostanza del resto tenuta in debita considerazione dalla CARP, sono state considerate varcare i confini della tolleranza che si impone in quest'ambito, in quanto esorbitanti la critica politica, facendo apparire gli accusatori privati come persone disoneste. Con tale considerazione il ricorrente non si confronta minimamente e nemmeno spiega perché sarebbe contraria al diritto.
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4. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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In assenza di uno scambio di scritti non si accordano ripetibili (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 giugno 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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