BGer 6B_663/2020 | |||
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BGer 6B_663/2020 vom 22.06.2020 |
6B_663/2020 |
Sentenza del 22 giugno 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. B.________,
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patrocinata dall'avv. Michela Pedroli,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (denuncia mendace),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 30 aprile 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2019.254).
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Considerando: | |
che, con atto di accusa del 29 dicembre 2016, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto A.________ in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali per i reati di violenza carnale, di coazione sessuale, in parte tentata, e di minaccia, commessi ai danni di B.________;
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che, con sentenza del 18 gennaio 2018, la Corte delle assise criminali ha prosciolto A.________ dalle citate imputazioni e gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di riparazione per la carcerazione preventiva subita;
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che questa sentenza non è stata impugnata dalle parti ed è cresciuta in giudicato;
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che, il 15 luglio 2019, A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti di B.________ per il titolo di denuncia mendace (art. 303 CP) in relazione all'avvio del procedimento penale terminato con il suddetto proscioglimento;
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che, con decisione del 30 agosto 2019, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del prospettato reato;
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che, il 12 settembre 2019, A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 30 aprile 2020, la CRP ha respinto il reclamo e la contestuale domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata dal reclamante;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
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che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che, in concreto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, ma non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con il reato prospettato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che il ricorrente disattende inoltre che le pretese d'indennità dell'imputato prosciolto sono disciplinate dagli art. 429 segg. CPP;
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che, a questo titolo, la Corte delle assise criminali gli ha riconosciuto un indennizzo di fr. 1'000.--;
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che la decisione del tribunale di primo grado sull'ammontare dell'indennità avrebbe potuto, se del caso, essere impugnata dinanzi all'istanza superiore di ricorso (cfr. art. 399 cpv. 4 lett. f CPP);
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione pertinente sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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ch'egli non solleva quindi critiche di natura formale, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, che come visto il ricorrente non è abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione;
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che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 giugno 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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