BGer 9C_404/2020 | |||
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BGer 9C_404/2020 vom 24.06.2020 |
9C_404/2020 |
Sentenza del 24 giugno 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 marzo 2020 (C-8566/2019).
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Visto: | |
il giudizio del 6 marzo 2020 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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il messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 di A.________ alla Cassa svizzera di compensazione (di seguito CSC) trasmesso il 17 giugno 2020 al Tribunale federale,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che nel giudizio del 6 marzo 2020 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso tramite e-mail del 26 novembre 2019 di A.________ contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 - che confermava il rigetto della domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia - dopo aver accertato che l'impugnazione era stata proposta al di fuori del termine di ricorso di 30 giorni, come pure che non sussistevano motivi idonei a consentire di ripristinare i termini non rispettati,
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che nella e-mail del 22 marzo 2020 (sul tema che gli invii per posta elettronica non soddisfano i requisiti della forma scritta, cfr. DTF 142 V 152 consid. 2.2 pag. 154 seg.) con cui il ricorrente invita la CSC a trasmettere il "ricorso" al Tribunale federale, egli non indica minimamente per quale motivo il Tribunale amministrativo federale sarebbe dovuto entrare nel merito del suo gravame,
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 giugno 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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