BGer 6B_681/2020 | |||
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BGer 6B_681/2020 vom 08.07.2020 |
6B_681/2020 |
Sentenza dell'8 luglio 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Verena Ursula Fontana,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di abbandono,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.261).
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Considerando: | |
che, nel periodo tra il 5 marzo 2016 e il 22 febbraio 2017, A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino delle denunce penali nei confronti, in particolare, di B.________ per numerosi titoli di reato;
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che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 18 settembre 2019, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale contro B.________ per quanto concerne i reati di lesioni gravi, vie di fatto, danneggiamento, estorsione, diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti, disobbedienza a decisioni dell'autorità, denuncia mendace e sviamento della giustizia;
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che, con un'ulteriore decisione del 18 settembre 2019, il magistrato inquirente ha per contro emanato nei confronti di B.________ un decreto di accusa, ritenendolo colpevole di ingiuria in relazione a delle espressioni pronunciate in due occasioni ai danni del querelante;
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che, il 28 settembre 2019, A.________ ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 4 maggio 2020, la CRP ha respinto il reclamo;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale del 5 giugno 2020, trasmessi per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
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che il ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di ordinare la riapertura del procedimento penale, ritenendo in sostanza l'imputato autore colpevole di lesioni corporali gravi, subordinatamente colpose, di coazione, di minaccia, di falsità in documenti, di disobbedienza a decisioni dell'autorità nonché di sviamento della giustizia;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), è di principio dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF, sicché il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è inammissibile;
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che, in concreto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, ma non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che il ricorrente fa valere un diniego di giustizia, ma non sostanzia la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
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che, al riguardo, egli presenta argomentazioni di merito, lamentando un accertamento insufficiente dei fatti e richiamando altre cause penali tra le parti, mirando in sostanza a fare rivedere l'esito del procedimento penale oggetto del decreto di abbandono;
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che il ricorrente non solleva quindi critiche di natura formale, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, che come visto non è abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione;
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ch'egli sarebbe inoltre legittimato ad adire il Tribunale federale in veste di querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
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che, in questa sede, non contesta tuttavia in modo specifico la parziale tardività della querela, rilevata dalla Corte cantonale con riferimento ai reati punibili a querela di parte commessi prima del 5 dicembre 2015;
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che il ricorrente non censura pertanto la violazione degli art. 30 segg. CP relativi al suo diritto di querela con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. sentenza 6B_295/2018 del 24 aprile 2018);
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che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo rispettoso degli esposti requisiti, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, rispettivamente alla patrocinatrice del ricorrente, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 luglio 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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