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Informationen zum Dokument  BGer 1C_399/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_399/2020 vom 14.07.2020
 
 
1C_399/2020
 
 
Sentenza del 14 luglio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Giudice presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Revoca della licenza di condurre,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2020 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (52.2020.217).
 
 
Considerando:
 
che con risoluzione del 18 dicembre 2019 la Sezione della circolazione, dopo la crescita in giudicato di un decreto di accusa, ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese ad A.________, che il 22 agosto 2019 aveva provocato una collisione, decisione confermata il 13 marzo 2020 dal Consiglio di Stato;
 
che con decisione del 29 maggio 2020, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, adito dall'interessato, ne ha respinto in quanto ricevibile il ricorso;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni di giudizio;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che il ricorrente, limitandosi a criticare, peraltro in maniera generica, l'accertamento dei fatti, non si confronta con le motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, richiamato dal Tribunale federale dalla Corte cantonale, segnatamente che il gravame era irricevibile poiché non motivato e che, comunque, nella sede amministrativa egli non può contestare di massima l'accertamento dei fatti;
 
che quando la decisione impugnata si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
 
che il decreto del 4 dicembre 2019 prodotto dal ricorrente, con il quale la Sezione della circolazione ha stabilito il riscatto di una multa con un lavoro di pubblica utilità, non costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), essendo impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali;
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 luglio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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