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Informationen zum Dokument  BGer 5A_430/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_430/2020 vom 14.07.2020
 
 
5A_430/2020
 
 
Sentenza del 14 luglio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Maurizio Roveri,
 
opponente.
 
Oggetto
 
exequatur, sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2020
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.213).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. In accoglimento dell'istanza di B.________, con decisione 16 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, sulla base della CLug (RS 0.275.12), il  Jugement N.R.G. n. 18/82352 del 22 novembre 2018 mediante il quale il  Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) ha condannato la società A.________ a pagare a B.________ EUR 254'460.66 oltre interessi e EUR 1'500.--. Il Pretore ha anche decretato il sequestro dei beni di A.________ presso un istituto bancario di Lugano fino a concorrenza di EUR 255'960.66 (fr. 280'968.02) oltre interessi, in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 6 CLug.
 
2. Mediante sentenza 3 aprile 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo 18 dicembre 2019 di A.________ nella misura della sua ricevibilità.
 
3. Con ricorso 27 maggio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullare sia la decisione pretorile sia la sentenza cantonale e, pertanto, di non riconoscere e non dichiarare esecutivo in Svizzera il predetto  Jugement.
 
Con osservazioni 15 giugno 2020 B.________ si è rimesso al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, chiedendo però che il sequestro resti in ogni caso in vigore per la durata della procedura ricorsuale. Il Tribunale d'appello ha rinunciato a prendere posizione sull'istanza.
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito del ricorso.
 
4. La sentenza impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
 
 
5.
 
5.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
 
Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
 
5.2. Nel gravame qui all'esame la ricorrente si limita in sostanza ad affermare che il I Giudici cantonali si sono già pronunciati su questa censura in sede di reclamo, spiegando che la CLug prevede una definizione ampia del concetto di "decisione", che comprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione (v. art. 32 CLug), a patto che sia frutto di un procedimento rispettoso del diritto al contraddittorio (v. DTF 139 III 232 consid. 2.3; sentenza 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.2). La Corte cantonale ha poi osservato che, in concreto, il  Jugementè palesemente una decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente e che B.________ ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi al giudice francese. Per i Giudici cantonali, la censura era pertanto destituita di fondamento e in ogni modo anche irricevibile per carente motivazione (v. art. 321 cpv. 1 CPC), dato che B.________ non aveva fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi.
 
Limitandosi in questa sede a ribadire che il  Jugement non sarebbe una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, la ricorrente critica (peraltro in modo del tutto generico) la prima argomentazione sviluppata dai Giudici cantonali di infondatezza di tale censura, ma omette del tutto di confrontarsi con la loro seconda motivazione, indipendente dalla prima, di irricevibilità di tale censura per insufficiente motivazione. In applicazione della menzionata giurisprudenza (supra consid. 5.1), il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
 
6. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diviene priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 luglio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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