BGer 1C_331/2020 | |||
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BGer 1C_331/2020 vom 15.07.2020 |
1C_331/2020 |
Sentenza del 15 luglio 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente,
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Jametti, Müller,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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patrocinato dall'avv. Andrea Rigamonti,
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ricorrente,
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contro
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B.________ Sagl,
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patrocinata dall'avv. Ilario Bernasconi,
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opponente,
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Municipio di Stabio,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
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Ufficio delle domande di costruzione,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Oggetto
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Licenza edilizia; legittimazione ricorsuale,
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ricorso contro la decisione emanata il 29 aprile 2020 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.598).
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Fatti: | |
A. Il 18 febbraio 2019 B.________ Sagl ha chiesto al Municipio di Stabio di rilasciarle la licenza edilizia per la realizzazione di uno stabile residenziale sul fondo n. 1593. A.A.________, all'epoca usufruttuario di quello vicino n. 1873, vi si è opposto. Il 29 aprile 2019 il Municipio, dichiarata irricevibile l'opposizione poiché l'opponente non aveva dimostrato d'essere portatore di un interesse legittimo, respingendola nondimeno nel merito, ha rilasciato la licenza edilizia. A seguito di donazione e scioglimento di comproprietà, quest'ultimo fondo è attualmente di proprietà di C.A.________ e D.A.________.
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B. Con decisione del 23 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione attiva, l'impugnativa presentata dall'opponente, dato che il 30 settembre 2019 a Registro fondiario era stata inoltrata un'istanza di cancellazione dei suoi diritti sul fondo n. 1873. Ha ritenuto inoltre che tra i fondi, distanti una cinquantina di metri, vi è una strada di quartiere, dei sedimi inedificati e due edifici, che fungerebbero da barriera visiva e fonica. Adito dall'interessato, con giudizio del 29 aprile 2020 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa sentenza A.A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo ai gravami, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare la risoluzione municipale e di negare la licenza edilizia e, in via subordinata, di annullare la decisione governativa e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché gli trasmetta lo scritto del 9 ottobre 2019 del legale della controparte relativo alla cancellazione del diritto di usufrutto per determinarsi al riguardo.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).
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1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1 pag. 411). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando si invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il giudice delegato ha rilevato che l'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento dell'inoltro del ricorso, ma anche quando viene resa la decisione. Accertato che il ricorrente non si era minimamente confrontato con le differenti motivazioni della decisione governativa, ha rilevato che già prima dell'emanazione della stessa era stata chiesta, anche se non eseguita, la cancellazione del suo diritto di usufrutto, estinzione avvenuta nel frattempo. Osservato che la radiazione avrebbe natura meramente dichiarativa, ha stabilito che già al momento della decisione governativa l'usufrutto era estinto, motivo per cui il ricorrente non aveva più alcun interesse tutelabile, né egli aveva tentato di dimostrare il contrario. Ha considerato che, sia come che sia, dopo la radiazione non si giustificava comunque di retrocedere la causa al Governo, dato ch'esso potrebbe soltanto nuovamente rilevare l'assenza di un interesse personale e attuale del vicino a ricorrere.
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2.2. Anche chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, sia quando lo adisce sia al momento in cui esso si pronuncia nel merito (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143; 141 II 14 consid. 4.4 pag. 29 seg.). Questa esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si esprima su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale: la semplice preoccupazione d'impedire alla controparte di beneficiare di un preteso vantaggio illegittimo non è sufficiente al riguardo (DTF 141 II 307 consid. 6.2 pag. 312 e rinvio; sulle eccezioni, non adempiute in concreto, vedi DTF 140 IV 74 consid. 1.3.3 pag. 78). Ora, il ricorrente né adduce né tenta di spiegare quale interesse degno di protezione, segnatamente quale vantaggio pratico trarrebbe dall'annullamento dell'impugnata decisione (DTF 142 II 80 consid. 1.4.1 pag. 83). Un tale interesse non parrebbe essere ravvisabile, ritenuto che anche in tale ipotesi il rinvio della causa al Consiglio di Stato costituirebbe soltanto una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della procedura, come rettamente ritenuto dal giudice delegato (cd. "formalistischer Leerlauf"; cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226 e rinvii).
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2.3. Certo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e un accertamento arbitrario dei fatti, mentre nel merito adduce che la decisione impugnata sarebbe arbitraria, lederebbe il principio della buona fede (art. 9 Cost.) e l'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.).
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Egli sostiene che, dopo la conclusione dello scambio di allegati, con scritto del 9 ottobre 2019 il patrocinatore di B.________ Sagl avrebbe comunicato spontaneamente al Consiglio di Stato che dall'estratto del Registro fondiario relativo al fondo n. 1873 risultava un'istanza di cancellazione del noto diritto di usufrutto. Omettendo di dargli la facoltà di esprimersi su questo scritto, il Governo cantonale avrebbe violato il diritto d'essere sentito.
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È vero che il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, la facoltà dell'interessato di offrire prove, di ottenerne l'assunzione e di esprimersi sugli elementi pertinenti, qualora possano influire sulla decisione da adottare, come pure d'avere l'accesso all'incarto (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 170 seg.). Il ricorrente, tranne l'ininfluente accenno al fatto che nella sede cantonale non era patrocinato, visto che come rettamente rilevato nel ricorso avrebbe senz'altro potuto rivolgersi a un legale, non spiega tuttavia perché non avrebbe potuto fare valere questa asserita violazione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che l'avrebbe potuta se del caso sanare, visto ch'egli in quella sede ha potuto presentare una triplica. L'accenno al fatto che il giudice delegato avrebbe dovuto esaminare d'ufficio tale questione, non sollevata dal ricorrente, non regge. In effetti, prescindendo dal fatto che l'istanza era verosimilmente nota al ricorrente (cfr. sui fatti notori, che di massima non devono essere provati, DTF 143 IV 380 consid. 1.1 e 1.1.1 pag. 382 seg.), accertato che non sussisteva alcun interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione governativa, egli non era tenuto a ricercare d'ufficio eventuali vizi formali, che non avrebbero comunque modificato l'esito della vertenza.
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2.4. La questione non dev'essere approfondita. In effetti, oltre all'accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto, il giudice delegato ha spiegato perché sarebbe stato inutile rinviare la causa al Governo cantonale. Disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non contesta questa conclusione, peraltro corretta. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
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2.5. In applicazione del principio della buona fede processuale, spettava del resto al ricorrente informare il Consiglio di Stato dell'estinzione, a lui nota, del diritto di usufrutto, comportante notoriamente la perdita di un suo interesse a ricorrere. Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è infatti che le autorità cantonali e il Tribunale federale siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.). L'art. 5 cpv. 3 Cost. impone in effetti ai partecipanti a un processo di agire secondo il principio della buona fede, regola applicabile segnatamente anche ai diritti procedurali delle parti. Ne segue che una parte che si accorge o adottando la necessaria diligenza poteva avvedersi che una regola di procedura sarebbe stata violata a suo scapito, non può lasciare seguire il corso del procedimento senza reagire, per esempio allo scopo di riservarsi d'invocare in un secondo tempo un motivo di nullità quando un giudizio successivo, come in concreto quello impugnato, gli sia sfavorevole. Siffatte misure dilatorie sono inammissibili (DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 101).
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Per di più, incentrando le sue critiche sulla decisione governativa, il ricorrente disattende che oggetto del litigio può essere unicamente la sentenza del giudice delegato (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Per questo motivo anche le censure inerenti a un'asserita carenza di motivazione della decisione municipale, all'operato del Municipio e del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza, questione che peraltro esula dall'oggetto della vertenza in esame, come quelle di merito, non possono né devono essere esaminate.
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Erwägung 3 | |
Queste conclusioni non mutano per l'accenno ricorsuale ad asseriti fatti nuovi, segnatamente alla circostanza ch'egli da decenni è comproprietario del fondo n. 679 di Stabio e che con risoluzione del 4 maggio 2020 il Municipio gli ha rilasciato la licenza edilizia per realizzare una casa sulla sua particella n. 2881.
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In effetti, secondo l'art. 99 cpv. 1 LT, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, condizione manifestamente non adempiuta in concreto, visto che la carenza di un interesse a ricorrere era nota al ricorrente dalla conoscenza dell'istanza di cancellazione, e al più tardi dopo la notifica della decisione governativa. Nulla gli impediva poi di addurre fin dall'inizio della procedura ch'egli era proprietario di altri fondi siti nel Comune, al più tardi dinanzi al Governo e alla Corte cantonale. Per nuovi fatti si intendono in effetti nova in senso improprio, ossia prove che nella procedura precedente si sarebbero già dovute addurre, senza che sia stato il caso, come la circostanza che il ricorrente era ed è proprietario di altri fondi. D'altra parte il Tribunale federale non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova, come il rilascio dell'invocata licenza edilizia del 4 maggio 2020, successiva alla decisione impugnata (DTF 144 V 35 consid. 5.2.4 pag. 39; 142 V 590 consid. 7.2 pag. 598), e neppure di altre circostanze che le parti, per negligenza, hanno omesso di addurre tempestivamente dinanzi alle autorità cantonali (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso, ciò che non si verifica in concreto.
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4. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 luglio 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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