BGer 2C_491/2020 | |||
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BGer 2C_491/2020 vom 15.07.2020 |
2C_491/2020 |
Sentenza del 15 luglio 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Beusch,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Roy Bay,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Permesso per frontalieri UE/AELS (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),
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ricorso contro la decisione 27 febbraio 2020 e contro
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la sentenza 30 aprile 2020 entrambe emesse dal
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Giudice delegato del Tribunale amministrativo del
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Cantone Ticino (52.2020.112).
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Fatti: | |
A.
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Il 26 febbraio 2020 A.________, cittadino italiano, ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la risoluzione governativa del 22 gennaio 2020 che confermava la decisione 3 dicembre 2018 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli negava il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
| 2 |
Con decisione del 27 febbraio 2020, spedita per raccomandata al suo avvocato in Ticino, A.________ è stato invitato a versare entro il 16 marzo 2020 un anticipo di fr. 1'200.-- a garanzia delle spese processuali presunte con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 47 LPAmm [RL/TI 165.100]).
| 3 |
L'anticipo domandato è stato versato il 23 marzo 2020, quindi tardivamente. Con scritto del 6 aprile 2020 il patrocinatore di A.________ ha giustificato il ritardo adducendo che la datrice di lavoro del proprio mandante, dichiaratasi disponibile ad effettuare in sua vece il pagamento, non vi aveva potuto provvedere in tempo utile poiché confrontata con problemi di liquidità.
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B.
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Con giudizio del 30 aprile 2020 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, constatata la tardività del pagamento, ha dichiarato il gravame irricevibile. In sintesi ha osservato che non ricorrevano gli estremi per una restituzione in intero del termine di pagamento (art. 15 cpv. 1 LPAmm), siccome non era stato dimostrato che l'insorgente o la datrice di lavoro si erano trovati nell'impossibilità non colpevole di rispettare il termine assegnato. A.________ doveva inoltre sopportare le conseguenze derivanti dal comportamento della datrice di lavoro che aveva agito quale sua ausiliaria. Infine il giudizio d'inammissibilità non costituiva formalismo eccessivo.
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C.
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Con un unico allegato datato 10 giugno 2020 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Postulato il conferimento dell'effetto sospensivo, domanda con il primo rimedio che la decisione incidentale del 27 febbraio 2020 sia riformata e che gli sia accordato di versare un anticipo di fr. 600.-- entro un nuovo termine da fissare, mentre la sentenza d'irricevibilità del 30 aprile 2020 viene annullata. Conclusioni che riformula nel secondo rimedio, presentato in via subordinata. Considera la decisione incidentale del 27 febbraio 2020 lesiva del principio della proporzionalità (art. 5 e 36 Cost.) nonché della garanzia dell'accesso alla giustizia (art. 29a Cost.) ed afferma che la sentenza del 30 aprile 2020 viola il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; DTF 143 III 416 consid. 1 pag. 417 e rinvii). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).
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1.2. Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP [RS 142.203]), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). In quanto è diretto contro la sentenza del 30 aprile 2020, ossia una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) è, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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1.3. Premesso che la via d'impugnazione delle decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4 pag. 264), va osservato che la decisione sull'anticipo delle spese processuali con la comminatoria d'irricevibilità in caso di mancato pagamento è una decisione incidentale notificata separatamente, che può essere impugnata direttamente qualora possa causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) ciò che, di massima, è il caso (sentenza 1C_597/2015 del 12 luglio 2016 consid. 2.1 e richiami). Se il ricorso ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è stato interposto, questo tipo di decisione incidentale può allora essere impugnato mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influisce sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). La questione di sapere se nella presente fattispecie si è in presenza di una simile costellazione può rimanere irrisolta poiché il gravame, sia esperito contro la decisione incidentale che contro quella finale si rivela in ogni caso, per i motivi esposti di seguito, privo di fondamento.
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1.4. Premesse queste considerazioni, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è, quindi, improponibile (art. 113 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Con riferimento alla decisione incidentale del 27 febbraio 2020, il ricorrente censura un'applicazione incostituzionale dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm (RL/TI 165.100). Detta norma prevede che l'autorità di ricorso può esigere, tra l'altro, dal ricorrente non domiciliato in Ticino un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso. Ora, secondo il ricorrente, avergli assegnato soltanto poco più di due settimane, allorché generalmente quale congruo termine è accordato un termine di trenta giorni, per versare un importo corrispondente alla metà del proprio stipendio, peraltro nel vivo di una gravissima pandemia e senza tenere conto degli effetti negativi ivi connessi (lockdown in arrivo, limitazione dell'accesso ai servizi, di cui quelli bancari, ecc.) disattenderebbe il principio della proporzionalità oltre ad essere in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità.
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In aggiunta, il ricorrente si duole della disattenzione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Richiamati i criteri fissati all'art. 47 cpv. 1 LPAmm per determinare l'ammontare delle spese processuali (cioè ampiezza e difficoltà della causa; modo di condotta processuale; situazione finanziaria delle parti), afferma che nel proprio caso non si è tenuto conto del fatto che la causa non presentava difficoltà (il suo gravame in sede cantonale era incentrato su una censura), né del fatto che il proprio allegato non era all'evidenza temerario né, infine, sono state considerate le difficoltà economiche che il COVID-19 ha causato, la propria situazione finanziaria o il fatto che era nell'impossibilità di chiedere l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
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2.2. Come emerge dagli atti in possesso di questa Corte, quando ha adito il Tribunale cantonale amministrativo il ricorrente era già patrocinato dall'avvocato che attualmente lo rappresenta, il quale doveva avere conoscenza delle esigenze poste dalla procedura cantonale, segnatamente in materia di anticipo delle spese, e di riflesso delle conseguenze derivanti dal mancato ossequio delle stesse. Sempre dall'inserto di causa risulta che la decisione incidentale è stata inviata per raccomandata al patrocinatore, che l'ha fatta poi pervenire al cliente. Incombeva pertanto al rappresentante non solo accertarsi che la decisione incidentale era giunta al mandante e che questi ne aveva capito la portata (in particolare riguardo alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della scadenza ivi fissata), ma anche sincerarsi dell'avvenuto pagamento dell'anticipo nel termine fissato. Se quest'ultimo passo fosse stato intrapreso, l'avvocato avrebbe allora potuto chiedere una proroga del termine per il pagamento o di poterlo effettuare a rate o, addirittura, presentare una domanda di assistenza giudiziaria (non essendo dato da vedere perché il mandante non avrebbe potuto beneficiarne, come invece laconicamente affermato nel gravame), ciò che tuttavia non è stato fatto. Va poi aggiunto che anche se la situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia in essere (COVID-19) impediva al ricorrente, domiciliato in Italia, di spostarsi, egli poteva ciononostante contattare perlomeno telefonicamente il proprio avvocato per informarlo delle difficoltà riscontrate. Per quanto concerne infine la censura secondo cui, per non essere arbitrario, il termine impartito per effettuare il versamento dell'anticipo avrebbe dovuto essere di trenta giorni non invece di soli 15 giorni, la stessa, ai limiti dell'ammissibilità (per le esigenze di allegazione e di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, vedasi DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), non è idonea a dimostrare che la norma cantonale determinante (art. 47 cpv. 3 LPAmm) sia stata applicata in maniera arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). A prescindere da ciò, se il termine concesso appariva troppo corto, il ricorrente doveva allora reagire e rivolgersi al proprio legale, il quale avrebbe potuto intraprendere i passi necessari alla tutela dei suoi interessi. Ciò che, ancora una volta, non è stato fatto.
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Infine, per quanto riguarda l'ammontare dell'anticipo richiesto, ci si limita ad ricordare che per prassi costante, la garanzia della via giudiziaria non è violata se le spese di cui si esige il pagamento sono proporzionate (DTF 143 I 227 consid. 5.1 e 5.2 pag. 239). Ora, niente nell'argomentazione del ricorrente dimostra che l'importo chiesto (fr. 1'200.--) in sede cantonale era sproporzionato. Oltre al fatto che detta somma è nei limiti fissati dalla legge (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. a LPAmm che prevede un importo da fr. 100 a fr. 5'000.-- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario), va rilevato che, in caso di difficoltà finanziarie, spettava al ricorrente - il quale anche nella presente sede si accontenta di far valere problemi economici senza minimamente documentarli - rispettivamente al suo patrocinatore presentare tempestivamente una domanda di assistenza giudiziaria rispettivamente di riduzione dell'ammontare preteso e non alla Corte cantonale indagare d'ufficio sulla questione. Visto quanto precede, le disquisizioni ricorsuali su una pretesa lesione della garanzia della via giudiziaria non reggono.
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Erwägung 3 | |
3.1. Con riferimento alla sentenza d'inammissibilità del 30 aprile 2020, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito. Più precisamente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi espressa sulla motivazione principale dell'istanza di restituzione in intero sottopostale il 6 aprile 2020, ossia sul fatto, notorio, e che quindi non necessitava di ulteriore comprova, che a causa della situazione di "lockdown" nella quale si trovava la Lombardia dall'8 marzo 2020, egli era nell'impossibilità di spostarsi o di recarsi in banca per effettuare il pagamento esatto.
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3.2. L'assunto, specioso, non regge. Contrariamente a quanto ora affermato, nell'istanza di restituzione in intero dei termini, figurante agli atti, il ricorrente ha messo in avanti non la sua situazione personale, ma le difficoltà finanziarie della datrice di lavoro. E la Corte cantonale gli ha debitamente spiegato perché ciò non era determinante. La datrice di lavoro non aveva fatto prova della necessaria diligenza: non aveva in effetti verificato in tempo utile di disporre delle necessarie liquidità né avvertito il proprio impiegato della situazione allorché questi, come addotto, l'aveva resa edotta della comminatoria legata al termine impartito. L'interessato doveva quindi lasciarsi imputare le conseguenze derivanti dal comportamento di chi aveva incaricato di agire in sua vece (su questo aspetto vedasi sentenza 2C_373/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 4.3.2 e richiamo). Premesse queste considerazioni, non vi è quindi spazio per un'asserita violazione del diritto ad una motivazione sufficiente (al riguardo cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2 pag. 183; 138 IV 81 consid. 2.2. pag. 84; 137 II 266 consid. 3.2 pag. 270 e riferimenti). A titolo abbondanziale si può aggiungere che, come illustrato in precedenza, anche se confinato a causa della situazione di pandemia vigente in Italia e, di riflesso, nell'impossibilità di recarsi in banca per eseguire il pagamento richiesto, il ricorrente poteva ciononostante contattare telefonicamente il proprio legale affinché questi intraprendesse i passi necessari a tutela dei propri interessi. Ciò che non è stato fatto.
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3.3. Visto quanto precede, l'impugnativa si rivela infondata e, come tale, va respinta.
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Erwägung 4 | |
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2. Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 15 luglio 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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