BGer 6B_1055/2019 | |||
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BGer 6B_1055/2019 vom 17.07.2020 |
6B_1055/2019 |
Sentenza del 17 luglio 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Muschietti, van de Graaf,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Indennizzo e riparazione del torto morale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 17 luglio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2016.231+233+17.2017.133+134+137).
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Fatti: | |
A. Dopo un iter procedurale che non occorre qui rievocare, con sentenza del 18 agosto 2014 (rettificata il 29 settembre 2014), la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. Oltre alla pena, lo ha condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio, a garanzia del quale ha ordinato il sequestro conservativo di svariati beni a lui riconducibili.
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B. Con sentenza 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso in materia penale inoltrato da A.________, annullato la decisione della Corte cantonale e rinviato la causa alla CARP per nuovo giudizio.
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C. Ottenuto il consenso allo svolgimento dell'appello in procedura scritta, e dopo aver proceduto allo scambio degli allegati conclusosi il 31 maggio 2019, con sentenza del 17 luglio 2019 la CARP ha, constatata la crescita in giudicato della condanna per titolo di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti, prosciolto A.________ da ogni altra imputazione. Gli ha riconosciuto un indennizzo di complessivi fr. 27'711.70, accogliendo così solo parzialmente la relativa istanza da lui presentata.
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D. Contestando l'accoglimento solo parziale delle sue pretese di indennizzo, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula in via principale la riforma della sentenza del 17 luglio 2019 nel senso che, in applicazione degli art. 429 segg. CPP, gli sia riconosciuto un indennizzo di almeno complessivi fr. 1'406'093.65 oltre al 5 % di interesse compensatorio "su tutte le poste di danno tranne gli interessi sulle somme sequestrate, l'indennizzo per il danno economico e la fattura del Dr. B.________". Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto del dispositivo afferente l'indennizzo e il rinvio degli atti alla CARP per nuova decisione sulle relative richieste.
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Invitati a esprimersi sul gravame, il Ministero pubblico è rimasto silente, mentre la CARP ha presentato puntuali osservazioni su alcune censure ricorsuali, rinviando per il resto ai considerandi della propria sentenza.
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Diritto: | |
1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF, DTF 139 IV 206 consid. 1) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente in veste di imputato e, nella misura in cui si duole dell'accoglimento solo parziale delle sue pretese di indennizzo, ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. È quindi legittimato a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF.
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2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 144 III 462 consid. 3.2.3).
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3. L'impugnativa verte esclusivamente sulle pretese di indennizzo in seguito al parziale proscioglimento dell'imputato.
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3.1. A titolo liminare preme osservare che di regola le pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale si giudicano sulla base delle norme legali vigenti al momento in cui sorgono. Eccezionalmente è possibile statuire sull'insieme delle pretese secondo il nuovo diritto, purché non sia più sfavorevole all'imputato (DTF 142 IV 237 consid. 1.4).
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Il procedimento penale a carico del ricorrente è stato avviato prima dell'entrata in vigore del CPP per concludersi dopo. La CARP ha applicato esclusivamente le norme del CPP e il ricorrente formula le sue censure unicamente sulla base delle stesse, senza pretendere che le sue pretese siano state a torto giudicate alla luce delle nuove disposizioni. La loro applicazione all'integralità delle sue richieste di indennizzo non appare del resto essergli sfavorevole e neppure è preteso il contrario. In un'ottica di semplificazione di questa complessa procedura, l'applicazione esclusiva del CPP può dunque essere ammessa.
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3.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
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L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato e può invitarlo a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Essa è tenuta a trattare con il giudizio penale la questione dell'indennità e deve quantomeno interpellare l'imputato al riguardo, al fine di consentirgli di esporre le sue pretese (DTF 144 IV 207 consid. 1.3.1 e 1.3.2). L'esame d'ufficio delle pretese dell'imputato tende a evitare delle disparità di trattamento tra persone patrocinate e quelle che non lo sono (sentenza 1B_370/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 3.1). L'art. 429 cpv. 2 CPP non impone invece all'autorità penale di invitare la parte patrocinata da un avvocato a sostanziare una richiesta di indennizzo non sufficientemente motivata o a provare un danno non meglio dimostrato o il nesso di causalità (sentenze 6B_583/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 2.2; 6B_129/2016 del 2 maggio 2016 consid. 4.4; 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 6.3).
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L'esame esatto dall'art. 429 cpv. 2 CPP non significa che l'autorità penale debba accertare d'ufficio, secondo il principio della verità materiale dell'art. 6 CPP, tutti i fatti rilevanti per statuire sulle pretese di indennizzo. Incombe piuttosto all'imputato motivare e comprovare le proprie richieste, conformemente alla regola di diritto privato che obbliga chi pretende il risarcimento del danno a fornirne la prova (art. 42 cpv. 1 CO). Solo se l'importo preciso del danno non può essere provato, dev'essere stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento probatorio di tale norma si applica in modo restrittivo (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2). L'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 409 consid. 4.3.1; 131 III 360 consid. 5.1).
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3.3. Se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale (art. 431 cpv. 1 CPP). In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2 CPP). Tale diritto decade segnatamente se l'imputato è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione di sicurezza (art. 431 cpv. 3 lett. b CPP).
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Per provvedimenti coercitivi ai sensi dell'art. 431 cpv. 1 CPP s'intendono i provvedimenti ai sensi degli art. 196 segg. CPP, tra cui in particolare la carcerazione preventiva e di sicurezza nonché il sequestro. Sono illegali se, al momento in cui sono stati ordinati o eseguiti, non adempivano le condizioni legali formali e materiali secondo gli art. 196 segg. CPP. In tal caso, l'imputato dev'essere risarcito indipendentemente dall'esito del procedimento rispettivamente dal suo comportamento (sentenza 6B_365/2011 del 22 settembre 2011 consid. 3.2, non pubblicato in DTF 137 IV 352).
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Il solo fatto che un provvedimento coercitivo si riveli in un secondo tempo ingiustificato non lo rende illegale giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP (v. sentenza 6B_1076/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 3.2). Malgrado la versione italiana del titolo marginale della norma ricorra al termine "ingiustificato", il provvedimento deve risultare illegale e non solo ingiustificato come precisato nel primo capoverso ("illegalmente adottat[o]") e come le altre versioni linguistiche confermano ("rechtswidrig angewandte Zwangsmassnahmen", "mesures de contrainte illicites").
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L'art. 431 cpv. 2 CPP concerne unicamente la "sovradetenzione" ( Überhaft), ovvero la "privazione di libertà eccedente" quella consentita. Vi è "sovradetenzione" quando la carcerazione preventiva e/o di sicurezza è stata ordinata nel rispetto delle disposizioni legali sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, ma la sua durata è superiore alla pena effettivamente irrogata. Non è dunque la detenzione in quanto tale a essere ingiustificata, bensì solo la sua durata (DTF 141 IV 236 consid. 3.2). La disposizione prevede, quale principio fondamentale, l'obbligo di risarcire la detenzione che non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, coerentemente con la regola cardine dell'art. 51 CP. Vi è dunque in primo luogo una compensazione reale della privazione della libertà. Una compensazione finanziaria è sussidiaria, entrando in considerazione solo se il carcere preventivo non può essere computato nelle sanzioni inflitte. Al riguardo l'interessato non ha il diritto di scegliere (DTF 141 IV 236 consid. 3.3).
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3.4. Per il modo e la misura dell'indennizzo fondato sugli art. 429 segg. CPP è possibile ispirarsi alle regole generali degli art. 41 segg. CO (DTF 142 IV 245 consid. 4.1). Secondo costante giurisprudenza, il danno comprende anche gli interessi che decorrono dal momento in cui l'evento dannoso si è verificato. Il tasso degli interessi è del 5 % conformemente all'art. 73 CO (sentenza 6B_632/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 2.3). Va tuttavia precisato che l'indennità dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è produttiva d'interessi, perché non costituisce una posta del danno risarcibile, concernendo il rimborso delle spese ripetibili dell'imputato per un avvocato di fiducia (v. DTF 143 IV 495 consid. 2.2.4; 138 IV 205 consid. 1). In quanto parte del danno, gli interessi sono riconosciuti purché postulati (v. sentenza 6B_632/2017 citata consid. 2.4), e non sono quindi concessi d'ufficio dall'autorità penale.
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3.5. È possibile rinunciare all'indennizzo, di principio mediante una dichiarazione esplicita. Un comportamento passivo può essere equiparato a una rinuncia quando l'imputato non ha reagito a un invito rivoltogli espressamente dall'autorità, in virtù dell'art. 429 cpv. 2 CPP, di quantificare e dimostrare le proprie pretese (sentenza 6B_1172/2015 dell'8 febbraio 2016 consid. 2.2, in RtiD 2016 II pag. 187, con rinvii).
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4. La CARP ha osservato che, con la sua prima memoria scritta del 14 gennaio 2019, il ricorrente ha limitato le sue pretese a "un indennizzo integrale delle sue spese legali" e così ridotto quanto postulato con la sua precedente istanza del 4 rispettivamente del 14 aprile 2014, rinunciando in particolare a un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b e lett. c CPP. Negli ulteriori suoi allegati del 18 marzo 2019, 25 aprile 2019 e 16 maggio 2019, egli si è sempre riconfermato nelle conclusioni della sua prima memoria. Un'eventuale estensione dell'istanza di indennizzo non emerge nemmeno dallo scritto del 17 maggio 2019 con cui il patrocinatore dell'insorgente ha prodotto la sua nota professionale. Solo l'11 luglio 2019 ha presentato una nuova pretesa, "in aggiunta alle richieste formulate con scritto del 14.4.2014", volta al riconoscimento di un interesse compensatorio del 5 % annuo sui valori patrimoniali dissequestrati. Per la Corte cantonale, tale ultima richiesta, mai avanzata prima né con la sua istanza di indennizzo dell'aprile 2014 né in occasione delle sue domande di dissequestro del 28 settembre 2018, rispettivamente del 5 marzo 2019, costituisce un'inammissibile estensione delle sue richieste di giudizio. Non è dunque entrata nel merito della stessa. La CARP ha poi rilevato che, mediante lo scritto dell'11 luglio 2019, il ricorrente pareva voler riproporre le pretese avanzate con la sua istanza dell'aprile 2014, malgrado con la sua memoria scritta del 14 gennaio 2019 avesse inequivocabilmente limitato le sue pretese all'indennizzo delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, confermando tale riduzione, già di per sé definitiva, nei suoi ulteriori allegati. Ha ritenuto pertanto non poter entrare nel merito di pretese che esulano da quelle fondate sull'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
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4.1. L'insorgente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente errato e insostenibile, nonché un'applicazione degli art. 429 segg. CPP contraria alla giurisprudenza e alla dottrina e la violazione del diritto di essere sentito. Ritiene inoltre che il rifiuto di chinarsi sulle pretese di indennizzo diverse da quelle afferenti le sole spese legali configurerebbe un diniego di giustizia.
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Il ricorrente sostiene che la sua memoria scritta del 14 gennaio 2019 non conterebbe alcuna rinuncia a formulare ulteriori richieste e ancor meno l'abbandono di quelle precedentemente avanzate. Egli si sarebbe invero riservato in modo esplicito di definire la richiesta di indennizzo in base a quanto sarebbe stato "presentato prima della chiusura della procedura e nei termini" fissati dalla Corte. La riserva espressa di formulare nel seguito le proprie richieste di risarcimento, limitandosi ad anticipare quella di pieno indennizzo delle spese legali, sarebbe conforme alla procedura e protetta dalla giurisprudenza. Con particolare riguardo alla richiesta di interessi compensatori per i beni posti sotto sequestro, l'insorgente rileva che nel gennaio 2019 non era ancora stata emanata alcuna decisione (incidentale) di revoca delle misure, di modo che non avrebbe potuto chiedere e quantificare il danno consecutivo al blocco dei suoi beni. Osserva peraltro che il CPP non istituirebbe alcun obbligo perentorio di formulare, contemporaneamente alle domande di dissequestro, anche le relative pretese di indennizzo, e ciò a maggior ragione laddove le revoche dei sequestri fossero ordinate, come in concreto, in via incidentale "nell'ambito dell'appello pendente". Accogliendo interamente la nota d'onorario per la difesa d'ufficio inoltrata il 17 maggio 2019, in cui erano tra l'altro esposte le prestazioni connesse con le istanze di dissequestro, la CARP avrebbe del resto riconosciuto la tempestività della richiesta di ottenere, con la successiva sentenza di merito, un indennizzo non espressamente menzionato in precedenza. Secondo l'insorgente ciò dimostrerebbe l'incoerenza e l'assenza di validi motivi della sentenza impugnata. La ritenuta rinuncia a pretese diverse da quelle afferenti le spese legali sarebbe pertanto in manifesto contrasto con gli atti processuali e violerebbe pure in modo evidente il principio della buona fede processuale. Abbondanzialmente il ricorrente evidenzia di non essere mai stato invitato espressamente a presentare tutte le sue richieste di risarcimento e neppure a fornire chiarimenti in merito a eventuali rinunce o autolimitazioni rispetto alle precedenti istanze e ancor meno delucidazioni sulla pertinenza delle pretese avanzate. Se, sulla base della prima memoria scritta del gennaio 2019, la CARP avesse nutrito qualche dubbio sull'intenzione di un'autolimitazione del diritto di ottenere gli indennizzi previsti dalla legge, essa avrebbe dovuto interpellare il ricorrente a chiarire la propria posizione. Tale dovere sgorgherebbe anche dal principio della buona fede processuale, considerato viepiù che l'insorgente si era espressamente riservato di formulare la richiesta di indennizzo successivamente. L'autorità cantonale avrebbe pertanto dovuto porlo nella condizione di chiarire preliminarmente e senza equivoci quale fosse l'estensione delle sue richieste. Di transenna il ricorrente osserva che le sue pretese di indennizzo connesse ai sequestri dei suoi beni sarebbero rette dall'art. 431 CPP.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. D'acchito inconferente risulta il richiamo all'art. 431 CPP. Nulla indica che i sequestri dei beni siano stati ordinati o eseguiti non rispettando le condizioni legali formali o materiali e del resto nemmeno il contrario è dimostrato nel ricorso. Il fatto che si siano rivelati ingiustificati a posteriori non li rende illegali ai sensi della citata norma (v. supra consid. 3.3). In simili condizioni, un eventuale indennizzo può fondarsi solo sull'art. 429 CPP (v. STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 388 segg., segnatamente pag. 389).
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4.2.2. Ciò posto, se è vero che l'art. 429 cpv. 2 CPP istituisce un dovere d'interpellare l'imputato, non lo erige tuttavia ad automatismo. Nella misura in cui l'imputato presenta spontaneamente le proprie richieste di indennizzo quantificandole, tale dovere non s'impone più, avendo egli già esercitato il suo diritto di essere sentito e fatto valere le proprie pretese (v. YVAN JEANNERET, Précis de procédure pénale, 2 aed. 2018, n. 5083 pag. 171). In particolare, laddove l'imputato patrocinato ha formulato e quantificato
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4.2.3. Con riguardo alle pretese connesse con il sequestro dei suoi beni, il ricorrente le ha sollevate per la prima volta l'11 luglio 2019, dopo la conclusione dello scambio di scritti del procedimento ripreso a seguito del rinvio pronunciato da questo Tribunale con la sentenza 6B_949/2014 del 6 marzo 2017. Trattasi di una pretesa mai fatta valere prima e del resto lo stesso insorgente precisa essere formulata "in aggiunta" a quanto in precedenza richiesto. Nelle sue istanze dell'aprile 2014 nell'ambito del primo procedimento di appello, in occasione del quale egli non contesta essere stato interpellato conformemente all'art. 429 cpv. 2 CPP, non aveva avanzato pretese di sorta connesse ai vari sequestri. Se ne deve dedurre che all'epoca vi aveva rinunciato e tale rinuncia è definitiva (v. sentenza 6B_632/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 2.3; YVAN JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile 2012, pag. 132; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
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Abbondanzialmente aggiungasi che, come pertinentemente rilevato dalla CARP nelle sue osservazioni al gravame, il rinvio sancito con la citata sentenza 6B_949/2014 non ha comportato l'avvio di un procedimento d'appello completamente nuovo. In seguito al rinvio il procedimento dinanzi all'istanza precedente è infatti ripristinato limitatamente a quanto necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1). In un eventuale successivo ricorso contro la nuova decisione cantonale, le parti non possono formulare delle conclusioni che oltrepassano quelle presentate nel loro precedente ricorso al Tribunale federale (sentenza 6B_440/2013 del 27 agosto 2013 consid. 1.1 con rinvii). Nel suo primo ricorso in materia penale (incarto 6B_949/2014), dopo aver postulato il suo completo proscioglimento, l'insorgente ha domandato il rinvio degli atti alla CARP perché si pronunciasse "nuovamente in merito alla domanda di risarcimento" da lui presentata e decretasse "la decadenza di tutti i sequestri". Se è vero che in questa sede non aveva quantificato le proprie pretese, in virtù dell'art. 99 cpv. 2 LTF non avrebbe potuto chiedere altri o più ampi indennizzi rispetto a quanto fatto in quella cantonale (DTF 136 V 362 consid. 3.4.2). A fortiori non può farlo in occasione del suo secondo ricorso in materia penale, anche se il tema degli indennizzi non è stato oggetto della precedente sentenza di questo Tribunale.
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In simili circostanze, il rifiuto della CARP di entrare nel merito della pretesa di indennizzo per i sequestri, rivelatisi ingiustificati, non costituisce un diniego di giustizia né lede in altro modo il diritto.
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4.2.4. Resta da esaminare se la Corte cantonale poteva dedurre dalla prima memoria scritta del 14 gennaio 2019 una limitazione delle pretese di indennizzo alle sole spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali con conseguente rinuncia alle altre pretese sollevate nell'aprile 2014.
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Come a ragione obiettato nel ricorso, la citata memoria non contiene alcuna rinuncia esplicita alle pretese avanzate nell'aprile 2014 nell'ambito del primo procedimento di appello. Già si è detto che il rinvio sancito con la citata sentenza 6B_949/2014 non ha comportato l'avvio di un procedimento d'appello completamente nuovo (v. supra consid. 4.2.3). Ne consegue che, nella misura in cui non era d'acchito escluso un parziale proscioglimento dell'insorgente, rispettivamente l'abbandono per alcuni titoli di reato, come in effetti avvenuto, le pretese di indennizzo che egli aveva formulato nel 2014 in occasione del primo procedimento d'appello mantenevano la loro ragion d'essere. La stessa CARP, nelle sue osservazioni al ricorso, riconosce che, dopo un rinvio di questo Tribunale, l'ambito del procedimento di appello resta delimitato, per gli eventuali indennizzi, a quanto chiesto in precedenza con la relativa istanza, riservati gli adattamenti dovuti al prolungarsi della procedura. È anche vero che, come rettamente precisato dall'autorità precedente, l'interessato può sempre ridurre, in corso di procedura, le sue richieste. Sennonché in concreto una riduzione non risulta in modo chiaro. Certo, nella sua memoria scritta del 14 gennaio 2019, il ricorrente ha formulato una dettagliata lista di richieste di giudizio per il tramite del suo avvocato, postulando tra l'altro che gli venisse "riconosciuto un indennizzo integrale delle sue spese legali così come da nota che verrà presentata prima della chiusura della procedura e nei termini fissati dalla Corte" (punto G delle conclusioni della prima memoria scritta del 14 gennaio 2019). Tale pretesa di indennizzo però poteva essere intesa come riferita alla procedura successiva al rinvio, che andava ad aggiungersi a quelle avanzate nel precedente procedimento di appello. Con la sua istanza dell'aprile 2014 egli aveva infatti manifestato espressamente l'intenzione di ottenere l'indennizzo di specifiche posizioni di danno. La loro mancata menzione nella sua memoria scritta del gennaio 2019 non significa necessariamente che vi abbia rinunciato. E in effetti, con il suo allegato dell'11 luglio 2019 le ha esplicitamente richiamate. La CARP rileva che, nella prima memoria scritta, si era riservato di produrre in un secondo tempo soltanto la "nota" professionale. Ciò tuttavia si spiega con il fatto che aveva già quantificato le altre pretese in occasione del primo procedimento di appello. Contrariamente al silenzio su eventuali indennizzi connessi ai sequestri nelle sue istanze dell'aprile 2014 (v. supra consid. 4.2.3), il silenzio su quelli relativi ad altre poste del danno nei suoi allegati del 2019 non può nella fattispecie essere interpretato come una rinuncia alle stesse, proprio perché le aveva in precedenza espressamente fatte valere, manifestando così l'intenzione di ottenere i relativi indennizzi. In simili circostanze, la CARP non poteva ritenere che con la sua memoria scritta del 14 gennaio 2019 l'insorgente avesse limitato le proprie pretese di indennizzo alle sole spese legali, considerata peraltro l'assenza di elementi che potessero avvalorare l'ipotesi di un'implicita rinuncia ad altre poste di danno. In caso di dubbio, le incombeva di interpellare il ricorrente in proposito conformemente all'art. 429 cpv. 2 CPP e al principio della buona fede sancito dall'art. 3 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, petit commentaire, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 429 CPP).
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Il mancato esame delle pretese di indennizzo relative al danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e al torto morale costituisce quindi un diniego di giustizia (su tale nozione v. DTF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). Su questo punto il ricorso si rivela fondato e la causa dev'essere rinviata all'autorità precedente affinché si pronunci sulle stesse.
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5. Chinandosi sulle richieste di indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell'imputato, la CARP ha riconosciuto all'insorgente fr. 23'333.35 per il patrocinio dell'avv. C.________, fr. 2'133.35 per quello dell'avv. D.________ nonché fr. 2'000.-- per l'allestimento della perizia di E.________.
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5.1. Con riguardo a tutte e tre le citate posizioni, l'insorgente rimprovera all'autorità cantonale di non avergli accordato d'ufficio gli interessi compensatori del 5 %, non avendovi egli rinunciato esplicitamente.
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A torto. Già si è visto (v. supra consid. 3.4) che l'indennità fondata sull'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è produttiva d'interessi. Inoltre, questi non sono, comunque sia, riconosciuti d'ufficio, ma solo su esplicita istanza in tal senso.
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5.2. Il ricorrente critica in seguito la decurtazione di 1/3 dell'indennizzo chiesto per il patrocinio dell'avv. C.________, operata dalla CARP per tener conto del grado di soccombenza. Lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, non essendo sufficientemente motivata tale decurtazione. Sostiene inoltre che il suo grado di soccombenza sarebbe massicciamente inferiore a quello indicato dall'autorità cantonale. Precisa poi che il patrocinio del citato avvocato concernerebbe unicamente la questione F.________, per la quale sarebbe stato prosciolto, sicché dovrebbe essere accolta integralmente la richiesta di indennizzo di fr. 35'000.-- per il patrocinio dell'avv. C.________.
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5.2.1. La contestata decurtazione è motivata dal grado di soccombenza dell'insorgente. Per determinare il grado di soccombenza occorre esaminare in che misura le conclusioni presentate sono state respinte (v. sentenza 6B_1011/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 2.1 con rinvii, relativa all'art. 428 CPP). In sede di appello egli aveva postulato il suo integrale proscioglimento. Se è effettivamente stato prosciolto dalle accuse di truffa, amministrazione infedele qualificata e di cattiva gestione, la sua condanna per ripetuta appropriazione indebita aggravata e per ripetuta falsità in documenti è invece stata confermata. Il suo proscioglimento riguarda quindi tre dei cinque reati imputatigli. In tali circostanze, stabilendo un grado di soccombenza di 1/3, la CARP non ha ecceduto il vasto potere d'apprezzamento che le compete in materia (v. sentenza 6B_1011/2018 citata consid. 2.1). E d'altronde il ricorrente nemmeno spiega le ragioni per cui il suo grado di soccombenza sarebbe "massicciamente inferiore a 1/3".
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5.2.2. L'asserzione ricorsuale per cui il patrocinio dell'avv. C.________ avrebbe riguardato unicamente la questione F.________ non trova alcun riscontro negli atti e del resto l'insorgente medesimo non pretende il contrario. Non si scorge quindi quale violazione del diritto possa aver commesso la CARP decurtando le spese connesse all'intervento del citato legale sulla base del ritenuto grado di soccombenza globale.
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5.3. Con riferimento all'indennizzo per il patrocinio dell'avv. D.________, il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, riducendo l'importo richiesto sulla base di una stima fondata su criteri errati dell'attività difensiva, in quanto troppo limitati. In virtù del suo dovere d'interpellazione, l'autorità cantonale avrebbe dovuto chiedere una descrizione più dettagliata delle prestazioni fornite in relazione al procedimento penale. Contesta poi anche in questo caso la decurtazione di 1/3 dell'indennizzo.
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5.3.1. La CARP ha rilevato che l'avv. D.________ è intervenuto quale secondo patrocinatore del ricorrente. Tenuto conto che non è stato prodotto alcun dettaglio delle sue prestazioni e considerato quanto dichiarato dal legale e quanto riscontrabile in atti, la Corte cantonale ha osservato come egli abbia effettuato poche prestazioni attinenti al procedimento penale, puntuali e limitate in prevalenza a comunicazioni di questioni societarie in relazione con alcuni dei sequestri penali. Ha definito eccessivo l'importo esposto di fr. 39'000.--, ritenendo giustificato un dispendio di 8 ore alla tariffa oraria di fr. 400.--, somma poi ridotta per tener conto del grado di soccombenza.
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5.3.2. Secondo la giurisprudenza, incombe innanzitutto all'autorità penale valutare il carattere ragionevole dell'attività di un avvocato e in tale ambito dispone di un vasto potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale s'impone per conseguenza un certo riserbo e interviene unicamente in caso di chiaro abuso di questo potere, riconoscendo un onorario manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni fornite (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.1; 45 consid. 2.1).
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5.3.3. A sostegno dell'importo richiesto a titolo di indennizzo per l'intervento del precitato legale, il ricorrente non ha prodotto alcuna nota professionale dettagliata, ma solo uno scritto in cui il patrocinatore precisa di aver fornito le sue prestazioni con riferimento a "chiarimenti di aspetti societari e civili con le autorità penali, numerosi contatti con ex clienti di A.________ danneggiati dalla F.________SA e parecchie verifiche giuridiche di natura civile e penale" dall'apertura del caso fino a fine 2006. Non è indicato né un dispendio orario né la tariffa applicata, ma unicamente l'importo globale di fr. 39'000.--. In simili circostanze, la CARP ha cercato negli atti istruttori i riscontri degli interventi dell'avvocato e ne ha valutato il dispendio a 8 ore. Tale modo di procedere non è censurabile e invano il ricorrente si richiama al dovere d'interpellazione dell'art. 429 cpv. 2 CPP, per il mancato invito dell'autorità cantonale a fornire un maggiore dettaglio nella descrizione delle prestazioni. Come già ricordato (v. supra consid. 3.2), tale norma non impone all'autorità cantonale di sollecitare la parte patrocinata a sostanziare una richiesta di indennizzo non sufficientemente motivata o comprovata. L'insorgente peraltro non contesta né la tariffa oraria applicata né la stima del dispendio orario relativa agli interventi che risultano dagli atti, osservando unicamente che l'attività difensiva non possa essere valutata unicamente sulla base degli scritti agli atti, comprendendo anche numerosi interventi con i clienti di F.________, molti dei quali risulterebbero essersi costituiti accusatori privati. Sennonché, oltre a neppure tentare di stimare l'ampiezza di tale attività, egli non indica in che modo essa debba essere indennizzata sulla base dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e non piuttosto dell'art. 432 cpv. 1 CPP, considerato che lo stesso avvocato ha indicato aver proceduto a parecchie verifiche anche di natura civile.
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Per quanto riguarda la riduzione di 1/3 dell'indennizzo per il patrocinio dell'avv. D.________, si rinvia a quanto già sopra esposto (v. supra consid. 5.2.1).
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5.4. Il ricorrente espone di aver fatto allestire una valutazione di parte da E.________, la cui nota professionale ammonta a fr. 19'300.--, sul rapporto EFIN e su determinate fattispecie oggetto di imputazione. La perizia E.________ affronterebbe temi ampiamente dibattuti, tra cui quello centrale della prova dell'aggravamento dello stato d'insolvenza di F.________ e dell'assenza di un indebito profitto connesso agli emolumenti percepiti dall'insorgente nel periodo in cui era membro del consiglio di amministrazione della società. La perizia di parte tratterebbe quindi di temi pertinenti per la difesa, che avrebbe più volte citato. Secondo l'insorgente, la decurtazione del relativo indennizzo, la cui motivazione sarebbe peraltro scarna, violerebbe pertanto l'art. 429 CPP e risulterebbe incongruente, dal profilo della parità di trattamento, con il riconoscimento al coimputato degli onorari esposti per la perizia di parte da lui prodotta.
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È vero che in proposito la motivazione della sentenza impugnata è alquanto succinta, ma comunque sufficiente. L'autorità precedente ha ritenuto di poter riconoscere i costi di allestimento della perizia di parte solo in ragione di 1/10 (importo poi arrotondato per eccesso a fr. 2'000.--), considerata la sua utilità e il suo utilizzo piuttosto limitati nell'ambito del procedimento e in relazione al suo esito. Essa non ne ha contestato la pertinenza, quanto l'utilità. E in effetti la sentenza impugnata non vi fa praticamente riferimento, salvo menzionare un allegato della perizia nel contesto peraltro di una motivazione abbondanziale (v. sentenza impugnata pag. 38). Alla luce di ciò, l'indennizzo solo parziale della perizia di parte non presta il fianco a critiche. Infatti, l'indennizzo per la relativa spesa può eccezionalmente essere accordato sulla base dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nel caso in cui la perizia di parte appaia necessaria e decisiva per l'esito della causa (SCHMID/ JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 aed. 2017, n. 1812; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 429 CPP; YVAN JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile 2012, pag. 115). Orbene lo stesso ricorrente riconosce che la perizia di parte sarebbe stata ignorata dalle precedenti istanze, dimostrando così che essa non aveva un carattere decisivo per l'esito del procedimento. Quanto poi all'accennata disparità di trattamento riferita all'indennizzo delle spese della perizia di parte del coimputato, la censura non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. in proposito DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). L'insorgente afferma unicamente che anch'essa tratterebbe della problematica del danno, ma non pretende che non fosse decisiva per l'esito della causa.
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5.5. Da quanto precede discende che l'importo riconosciuto dalla CARP a titolo di indennizzo delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non lede il diritto e la sentenza impugnata merita quindi tutela.
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6. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rileva solo parzialmente fondato. La sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente al punto 12 del dispositivo relativo all'indennizzo riconosciuto al ricorrente, e la causa rinviata alla CARP affinché si pronunci sulle richieste di indennizzo per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e alla riparazione del torto morale formulate con le istanze dell'aprile 2014.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente in ragione di 2/3 secondo il suo grado di soccombenza. Ha infatti impugnato senza successo sia il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le misure di sequestro subite come pure degli interessi sui diversi importi richiesti sia il solo parziale accoglimento delle pretese di indennizzo per le spese legali.
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Per la parte in cui risulta vincente, l'insorgente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto 12 del dispositivo e la causa rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 luglio 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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