BGer 9C_413/2020 | |||
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BGer 9C_413/2020 vom 23.07.2020 |
9C_413/2020 |
Sentenza del 23 luglio 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 maggio 2020 (30.2019.34).
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Visto: | |
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 giugno 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 27 maggio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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la comunicazione del 23 giugno 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato,
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l'assenza di una risposta dell'assicurata,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
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che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 con la quale la Cassa Cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha rifiutato il diritto a un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'AVS in relazione alle difficoltà lamentate da A.________ dal luglio 2017, a suo dire necessitanti dell'aiuto di terzi,
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che, dagli accertamenti del giudice delegato del Tribunale cantonale, emerge che la maggior parte degli impedimenti reclamati dalla ricorrente non concernono attività che rientrano nell'elenco esaustivo degli atti ordinari per i quali l'art. 9 LPGA, a cui l'art. 43 bis LAVS rinvia (sul tema cfr. DTF 133 V 450), definisce la nozione di grande invalido alla base del diritto a un assegno per grandi invalidi,
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che in particolare l'aiuto del marito era necessario solo per due atti ordinari della vita e unicamente in modo parziale - in concreto indossare e sfilare le calze e le scarpe, come pure entrare e uscire dalla vasca da bagno - insufficienti però per giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi (cfr. anche art. 66 bis OAVS e art. 37 OAI),
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che la ricorrente si limita a domandare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) una verifica e una valutazione della decisione impugnata, sottolineando segnatamente che quanto diagnosticato dai medici specialisti tenderà ad aggravarsi, giustificando così "ragionevoli eccezioni",
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che la ricorrente non spiega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (cfr. 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
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che nemmeno sorregge la ricorrente menzionare certificati medici attestanti uno stato doloroso insorto nel mese di marzo 2019 in quanto l'autorità giudiziaria inferiore si è già premurata di evidenziare l'estraneità con la procedura oggetto della vertenza, orientando tuttavia la ricorrente alla presentazione di una nuova domanda di prestazioni alla Cassa di compensazione,
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 23 luglio 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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