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Informationen zum Dokument  BGer 1C_419/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_419/2020 vom 28.07.2020
 
 
1C_419/2020
 
 
Sentenza del 28 luglio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2020
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.272).
 
 
Considerando:
 
che con risoluzione del 24 luglio 2019, la Sezione della circolazione, dopo la crescita in giudicato della sentenza del presidente della Pretura penale, ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a A.________, nato nel 1942, il quale, il 25 febbraio 2019 alle 17.20, aveva circolato in territorio di Muzzano a una velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 83 km/h, laddove vige un limite di 50 km/h, decisione confermata il 6 maggio 2020 dal Consiglio di Stato, che si è compiutamente espresso al riguardo;
 
che con giudizio del 22 giugno 2020, il giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dall'interessato, ne ha respinto in quanto ricevibile il ricorso;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che il ricorrente, limitandosi a criticare in maniera generica l'accertamento dei fatti, non si confronta con la motivazione principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente che il gravame era irricevibile poiché non motivato;
 
ch'egli non si confronta neppure con la motivazione abbondanziale di merito addotta dal giudice delegato, ossia che secondo la costante giurisprudenza decisiva è la messa in pericolo astratta e non concreta e che la durata del provvedimento corrisponde al minimo previsto dalla legge;
 
che quando la decisione impugnata si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 28 luglio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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