BGer 5A_558/2020 | |||
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BGer 5A_558/2020 vom 03.08.2020 |
5A_558/2020 |
Sentenza del 3 agosto 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,
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B.________,
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rappresentato dalla curatrice C.________,
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D.________,
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patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2020
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dal Presidente della Camera di protezione del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.208).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. B.________ (nato nel 1999) è figlio di A.________ e D.________. Egli è affetto da una grave malattia genetica (sindrome di Holt-Oram), caratterizzata da numerose patologie di diversi organi: egli presenta diverse anomalie a livello cardiaco, una pneumopatia cronica, un ritardo dello sviluppo psicomotorio e un ritardo cognitivo che, associato alla ipoacusia (riduzione dell'udito), comporta difficoltà di comunicazione.
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Mediante decisione 13 novembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito in favore di B.________ una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC) e una curatela di cooperazione (art. 396 CC) per gli atti giuridici, limitando di conseguenza il suo esercizio dei diritti civili. Quale curatrice è stata nominata C.________.
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Con sentenza 2 giugno 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo 13 dicembre 2019 presentato da A.________ contro la predetta decisione, togliendo dai compiti assegnati alla curatrice quello di promuovere il benessere sociale di B.________. Il Presidente ha per contro confermato la scelta di nominare una persona esterna alla famiglia in qualità di curatore, considerate la situazione debitoria del padre, la forte conflittualità tra i genitori e la fragilità dell'interessato dovuta al suo stato di salute.
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2. Con ricorso 6 luglio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
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Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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3. | |
3.1. Le persone vicine all'interessato sono legittimate a introdurre reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti (art. 450 cpv. 1 e 2 n. 2 CC). Per contro, la legittimazione a presentare ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale si determina esclusivamente secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF (sentenze 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2 e 2.3 con rinvii; 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1 con rinvii; 5A_238/2015 del 16 aprile 2015 consid. 2 con rinvio), in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b).
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L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2 con rinvii). L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 33 ad art. 76 LTF; v. anche sentenza 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenze 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; 5A_238/2015 del 16 aprile 2015 consid. 2).
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Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 138 III 537 consid. 1.2 con rinvio).
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3.2. In concreto il ricorrente si limita a osservare che la sua legittimazione a ricorrere sarebbe pacifica. Se l'adempimento della condizione dell'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF è in effetti evidente, quello del presupposto dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF - e meglio di un interesse Nel gravame all'esame, il ricorrente sostiene che l'autorità precedente non avrebbe tenuto conto dello stato di salute dell'interessato (e segnatamente delle sue difficoltà di comunicazione) e non avrebbe accertato le sue reali volontà con riferimento alla misura di protezione. In tal modo il ricorrente non fa però valere il proprio interesse, bensì quello del figlio.
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Un interesse personale non è nemmeno ravvisabile nella misura in cui il ricorrente, nel rimedio all'esame, ribadisce di essere la persona più adeguata per adempiere il compito di curatore. L'art. 401 cpv. 2 CC prevede che, nella designazione del curatore, l'autorità di protezione degli adulti tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato. Da tale norma, tuttavia, questi ultimi non possono trarre un proprio interesse degno di protezione (v. sentenze 5A_729/2015 del 17 giugno 2016 consid. 2.2.3; 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.2).
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale.
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4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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