BGer 5A_206/2019 | |||
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BGer 5A_206/2019 vom 04.08.2020 |
5A_206/2019 |
Sentenza del 4 agosto 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Mattia Tonella,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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patrocinati dall'avv. Athos Mecca,
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opponenti.
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Oggetto
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provvedimenti cautelari, ripartizione di spese e ripetibili,
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ricorso contro il decreto emanato il 29 gennaio 2019
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2017.83).
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Fatti: |
A. | |
A.a. A.________ è il vedovo di D.________, deceduta a Locarno in data [...] 2006. Con contratto matrimoniale e successorio 8 settembre 2005, essi avevano fra l'altro convenuto la separazione dei beni e la facoltà di disporre liberamente dei rispettivi beni mediante disposizioni di ultima volontà, con contestuale rinuncia alla rispettiva legittima. In caso di premorienza della moglie, o di morte del marito, B.________ e C.________ erano designati esecutori testamentari.
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A.b. Poche settimane più tardi, D.________ ha redatto un testamento olografo, nel quale A.________ è istituito erede unitamente a un nipote. Vi è inoltre preannunciata la costituzione della E.________ Stiftung. Il testamento contiene diverse condizioni ed oneri a carico degli eredi e legatari, il cui mancato ossequio porterebbe alla perdita dei rispettivi diritti a favore della E.________ Stiftung. Gli esecutori testamentari B.________ e C.________ sono peraltro designati a rivestire funzioni dirigenziali in tutte le società e persone giuridiche facenti parte della successione, al fine di garantire l'esecuzione delle volontà della testatrice.
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A.c. Sono seguiti un contratto di divisione ereditaria datato 3 settembre 2008 fra A.________, il nipote erede e i due esecutori testamentari, con l'attribuzione di diversi beni a A.________, e un contratto successorio 22 settembre 2008, mediante il quale A.________ lasciava i beni ereditati, al momento del proprio decesso, alla E.________ Stiftung.
| 3 |
A.d. In data 4 maggio 2017, la E.________ Stiftung ha prospettato a A.________ la violazione di diverse condizioni testamentarie, ordinandogli il trasferimento immediato di tutti i beni ricevuti a titolo successorio. L'11 maggio 2017, B.________ ha convocato per il 17 maggio successivo una seduta del consiglio di fondazione della E.________ Stiftung, nonché lo svolgimento delle assemblee universali di società e "Anstalten " le cui azioni e i cui "Gründerrechte" erano stati trasferiti in via successoria a A.________.
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A.e. Adito da A.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha vietato in via supercautelare in data 16 maggio 2017 a B.________ e C.________ di disporre in qualsiasi modo delle azioni rispettivamente dei "Gründerrechte" delle società e "Anstalten" toccate.
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B. | |
B.a. Contro la conferma cautelare del divieto, pronunciata dal Pretore il 17 agosto 2017, B.________ e C.________ sono insorti avanti alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con appello 31 agosto 2017.
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B.b. Nel corso del mese di gennaio 2019, la Corte cantonale ha verificato d'ufficio presso il Pretore se A.________ avesse introdotto tempestivamente l'azione di merito volta alla convalida dei provvedimenti cautelari, rispettivamente chiesto di prorogare quel termine, fissato dal Pretore a suo tempo al 31 ottobre 2017. Il Pretore ha risposto per la negativa; in data 16 gennaio 2019, A.________ ha confermato di non aver avviato alcuna azione di merito, ritenendo tuttavia che l'appello pendente sospendesse il termine per agire.
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B.c. Con il qui impugnato decreto 29 gennaio 2019, il Tribunale di appello, constatata la decadenza dei provvedimenti cautelari, ha stralciato dai ruoli il gravame proposto da B.________ e C.________ siccome divenuto senza interesse, ponendo a carico di A.________ le spese di appello e di prima sede, e condannando il medesimo al versamento di ripetibili per entrambe le sedi.
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C. A.________ (qui di seguito: ricorrente) adisce ora il Tribunale federale con un ricorso in materia civile 11 marzo 2019, chiedendo unicamente la riforma della cifra n. 2 del dispositivo cantonale, nel senso che le spese (fr. 11'000.--) e ripetibili (fr. 20'000.--) di prima sede vengano confermate nell'ammontare e poste a carico di B.________ e C.________ (qui di seguito: opponenti); in subordine, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per nuovo giudizio in cui spese e ripetibili di prima sede vengano poste a carico dei citati.
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Con decreto presidenziale 29 marzo 2019 è stata respinta l'istanza del ricorrente di concessione dell'effetto sospensivo al proprio gravame.
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Non sono state chieste osservazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è rivolto contro la decisione di ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima istanza presa nel quadro di un decreto di stralcio dell'appello emanato su ricorso dall'autorità giudiziaria di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). L'appello verteva sulla legittimità di misure provvisionali ottenute dal ricorrente al fine di impedire che gli opponenti disponessero di beni pecuniari (azioni e "Gründerrechte"); si tratta pertanto di una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura patrimoniale e di valore ampiamente eccedente la soglia minima ritenuta all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, quest'ultimo è il valore determinante per l'ammissibilità del gravame (DTF 137 III 47 consid. 1.2.2; sentenza 4A_93/2015 del 22 settembre 2015 consid. 1.3.2.2, non pubblicato in DTF 141 III 426). Peraltro, il ricorrente - che si è visto respingere le proprie conclusioni - è legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF) ed il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). Nell'ottica dei predetti criteri, il ricorso è ammissibile.
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Erwägung 1.2 | |
1.2.1. Misure provvisionali costituiscono decisioni finali giusta l'art. 90 LTF quando adottate in una procedura autonoma; sono, per contro, decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 LTF quando il loro effetto è circoscritto alla durata di un processo già in corso o che la parte istante deve avviare entro un termine impartitole (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1 con rinvii; sentenze 5A_656/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 1.1; 5A_1016/2015 del 15 settembre 2016 consid. 1.1.1). In proposito è irrilevante che la richiesta di misure provvisionali sia accolta o respinta (sentenze 5A_ 656/2015 cit. loc. cit.; 5A_1016/2015 cit. loc. cit.; entrambe con rinvio alla sentenza 4A_478/2011 del 30 novembre 2011 consid. 1.1).
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1.2.2. Nel caso di specie non fa dubbio che l'istanza di provvedimenti cautelari introdotta dal qui ricorrente, accolta dal Pretore, gli ha garantito una protezione in attesa di avviare una causa di merito entro il termine impartitogli dal primo giudice (v. art. 263 CPC). Nella sua interezza, la decisione impugnata sarebbe pertanto suscettibile di essere riesaminata mediante ricorso in materia civile unicamente alle condizioni stabilite all'art. 93 cpv. 1 LTF: l'assenza di corrispondenti allegazioni da parte del ricorrente renderebbe il rimedio avanti al Tribunale federale inammissibile (v. in dettaglio la sentenza 5A_424/2019 di data odierna consid. 2).
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1.2.3. Va tuttavia riservata la situazione particolare che si viene a creare qualora la parte ricorrente rinuncia a contestare la caducità dei provvedimenti cautelari adottati (come nel presente caso), rispettivamente la mancata adozione di quelli richiesti, per limitarsi a contestare spese e ripetibili: venendo meno una procedura di merito nella quale andassero a confluire, senza soluzione di continuità, le misure provvisionali adottate, non sussisterebbe alcuna possibilità per le parti di sottoporre la questione di spese e ripetibili a un riesame - verrebbe, in altre parole, a mancare la possibilità di impugnare tale questione nel ricorso contro la sentenza finale (di merito). Per questa ragione, qualora la decisione cantonale di rifiuto di misure provvisionali, o di constatazione della loro caducità, non venga contestata nella sostanza, bensì unicamente sulle spese e ripetibili, va ritenuto che essa ponga fine alla vertenza e sia pertanto finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Anche in questa prospettiva il ricorso si appalesa dunque ammissibile.
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1.3. Poiché concerne misure provvisionali, contro la decisione impugnata il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
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1.3.1. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2).
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Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3; v. anche sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 2, non pubblicato in DTF 145 III 324). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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1.3.2. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
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2. Controversa è la decisione della Corte cantonale di ribaltare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, accollandole integralmente al ricorrente.
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2.1. In proposito, il Tribunale di appello ha considerato che la decisione del Pretore di porre a carico dei qui opponenti le spese e ripetibili di prima sede "presupponeva che l'istante promuovesse l'azione di merito a convalida dei provvedimenti cautelari. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura cautelare vanno addebitate all'istante [qui ricorrente, n.d.r.], indipendentemente dalla questione di sapere se costui li abbia ottenuti a ragione o a torto".
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2.2. Il ricorrente obietta che il Pretore, a suo tempo, aveva considerato gli opponenti quasi integralmente soccombenti. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di appello, il decadimento del provvedimento cautelare in applicazione dell'art. 263 CPC non comporta l'automatismo dell'inversione della soccombenza, bensì unicamente che la misura decade: richiamando un commentatore (Thomas Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 29 ad art. 263 CPC), egli allega che la decisione di ripartizione dei costi della decisione cautelare rimane immutata in caso di mancata convalida ex art. 263 CPC. Posto che l'art. 107 CPC avrebbe permesso all'autorità cantonale di ripartire le spese giudiziarie secondo equità, riaffermata la buona fede del ricorrente nell'agire in giudizio e le parole di condanna del Pretore nei confronti degli opponenti, egli considera il giudizio impugnato lesivo del divieto dell'arbitrio.
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3. La censura ricorsuale non merita tutela.
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3.1. La facoltà conferita al giudice di ripartire le spese giudiziarie secondo equità in caso di stralcio di una causa divenuta senza interesse (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) è, a non dubitarne, soggetta all'apprezzamento del magistrato medesimo. Il Tribunale federale ne esamina l'esercizio con ritegno (DTF 141 III 97 consid. 11.2; 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4) : in tal caso, il diritto federale - e, a maggior ragione, il diritto costituzionale - è violato soltanto se il giudice ha abusato del proprio potere d'apprezzamento, riferendosi a criteri sprovvisti di pertinenza oppure omettendo di tener conto di criteri essenziali. Il Tribunale federale interviene poi in decisioni fondate sul potere d'apprezzamento del giudice qualora esse si rivelino manifestamente inique e intollerabilmente ingiuste (DTF 141 III 97 consid. 11.2; 137 III 303 consid. 2.1.1; 135 III 121 consid. 2).
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3.2. Ciò premesso, la decisione del Tribunale di appello di fondare anche in caso di stralcio il proprio giudizio sul criterio dell'art. 108 CPC, ovvero sulla responsabilità di colui che causa oneri processuali inutili, non appare insostenibile, bensì, al contrario, comprensibile. L'adozione di misure provvisionali a favore del qui ricorrente era infatti effettivamente un incidente della procedura di merito, che si è rivelato inutile a causa dell'inazione del ricorrente al momento di incoare l'azione di merito a convalida delle stesse. Come viene peraltro espresso in dottrina da Johann Zürcher (in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, vol. II, n. 8 ad art. 263 CPC), è sostenibile ritenere che le misure provvisionali a suo tempo ottenute dall'istante oggi ricorrente fossero di fatto inutili, visto che lui medesimo ha rinunciato a chiederne la conferma mediante tempestiva introduzione dell'azione di merito.
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3.3. Posto che, nel presente caso, la cognizione del Tribunale federale è limitata al divieto dell'arbitrio, la cui violazione non è data nemmeno se la soluzione prospettata dal ricorrente possa dirsi equivalente o addirittura migliore di quella dell'autorità precedente (
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4. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente rifonderà inoltre agli opponenti un importo per ripetibili ridotte per le osservazioni da loro proposte all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 68cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Il ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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