BGer 2C_9/2017 | |||
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BGer 2C_9/2017 vom 07.08.2020 |
2C_9/2017 |
Sentenza del 7 agosto 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Hänni,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
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Oggetto
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2C_9/2017
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Imposta cantonale e comunale 2007 e 2008,
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2C_10/2017
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Oggetto
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Imposta federale diretta 2007 e 2008,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2015.9 e 80.2015.10).
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Fatti: | |
A. A.________ ha lavorato dal 2005 al 2008 alle dipendenze della B.________ Sagl, il cui scopo era la conduzione di un esercizio pubblico denominato "C.________" (conosciuto postribolo). Oltre ad esserne gerente con diritto di firma individuale e di percepire per tale attività uno stipendio mensile di fr. 6'000.--, egli ne era anche socio, assieme a D.________, E.________ e F.________. Iscritta a Registro di commercio il 31 luglio 2002, la società è stata radiata in seguito a fallimento il 12 marzo 2010.
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Dal 2009 al 2012 A.________ è stato alle dipendenze della G.________SA, sempre quale gerente con uno stipendio mensile di fr. 6'000.--. Scopo della società, iscritta a Registro di commercio il 6 aprile 2004 e di cui D.________ era l'amministratore unico con diritto di firma individuale, era la gestione di esercizi pubblici, segnatamente del "Ristorante H.________" a X.________ (un ristorante con delle camere, luogo noto per l'esercizio della prostituzione), che occupava locali di proprietà della società H.________ SA. Il contratto di locazione, con prima scadenza al 31 dicembre 2011 e poi rinnovabile annualmente, con preavviso di tre mesi per il 31 dicembre, prevedeva una pigione annua di fr. 156'000.--. La G.________SA ha chiuso il "Ristorante H.________" il 30 giugno 2012. Il 21 marzo 2013 la sede della società è stata trasferita a Zugo e il 27 giugno successivo è stato nominato un nuovo amministratore unico.
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B. Nel frattempo, più precisamente il 14 dicembre 2011, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato a A.________ la tassazione concernente l'imposta cantonale (IC) e l'imposta federale diretta (IFD) per l'anno 2007, nella quale il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 197'500.-- (IC) e fr. 201'700.-- (IFD), mentre la sostanza imponibile veniva fissata a fr. 141'000.--.
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Per quanto concerne l'anno 2008, con decisione dell'11 settembre 2013, il reddito imponibile è stato stabilito a fr. 191'000.-- (IC) e fr. 195'500.-- (IFD) mentre la sostanza imponibile veniva determinata in fr. 158'000.--.
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In entrambe le tassazioni l'autorità fiscale ha giustificato l'aggiunta di fr. 100'000.-- (2007) rispettivamente fr. 140'000.-- (2008) a titolo di "altri redditi", indicando che si trattava di prestazioni valutabili in denaro da parte della G.________SA.
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C. Come risulta dall'inserto di causa (art. 105 cpv. 2 LTF), la Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale, ha effettuato nel corso del mese di maggio 2014 un'ispezione fiscale presso la G.________SA (in concomitanza con una verifica effettuata presso la H.________ SA). Detta ispezione, concernente gli anni 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 (la tassazione per il 2008, intimata il 12 settembre 2013, essendo cresciuta in giudicato incontestata), si è conclusa con delle riprese di redditi nelle tassazioni della società. Nel corso della citata verifica è emerso che il 30 maggio 2005 A.________, D.________ e E.________ hanno acquistato, a ragione di un terzo ciascuno, l'intero pacchetto azionario della società H.________ SA, di cui un quarto è stato poi venduto l'8 agosto 2006 a F.________ (diventandone così proprietari in ragione di un quarto ciascuno), il possesso e la proprietà sulle azioni vendute, con tutti i diritti inerenti alla qualità di azionista, passando all'acquirente con effetto retroattivo al 1° giugno 2005. Inoltre dal conto economico 01.01 - 31.12.2012 della società è apparso che il versamento dell'affitto richiesto per i locali occupati dal "Ristorante H.________" (fr. 13'000.-- mensili) è cessato con l'interruzione dell'attività della G.________SA, avvenuta il 30 giugno 2012.
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D. Esprimendosi sui reclami interposti il 27 dicembre 2011 e il 19 settembre 2013 da A.________, che contestava di avere ricevuto prestazioni valutabili in denaro da parte della G.________SA, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona, con due decisioni su reclamo del 17 dicembre 2014, li ha parzialmente accolti e, in base ai dati rilevati in sede di verifica fiscale della G.________SA, ha rettificato la distribuzione dissimulata di utili da parte della società in fr. 62'000.-- per il 2007 e in fr. 70'000.-- per il 2008.
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E. Adita tempestivamente da A.________ con un unico gravame, in cui questi ribadiva di non avere ricevuto alcunché dalla G.________SA, di non essere stato membro di un organo della stessa, ma unicamente il gerente, stipendiato, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello l'ha respinto il 17 novembre 2016, confermando le due decisioni su reclamo. Dopo avere ricordato i criteri per ammettere una distribuzione dissimulata di utili (imponibili quale redditi, cfr. art. 20 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 58 cpv. 1 LIFD [RS 642.11] e 19 cpv. 1 combinato con l'art. 67 cpv. 1 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]), la Corte cantonale ha in primo luogo rimproverato all'Ufficio di tassazione una motivazione carente, siccome non aveva indicato i motivi per i quali erano stati aggiunti i redditi querelati né spiegato come erano stati calcolati. Ha tuttavia ritenuto sanata la violazione constatata, dato che l'autorità fiscale aveva fornito una motivazione esauriente nelle proprie osservazioni al gravame. Pronunciandosi in seguito sulla questione di sapere se il contribuente andasse considerato socio o persona vicina alla società, i giudici ticinesi, sulla base degli elementi emergenti dall'incarto dell'interessato e dal rapporto allestito dall'Ispettorato fiscale sulla G.________SA, vi hanno risposto per l'affermativa, confermando sia la prossimità dell'azionariato delle società H.________ SA e G.________SA e, di riflesso, la presunzione che il contribuente andava considerato come uno degli azionisti della G.________SA sia il fatto che il contribuente, come emergeva dal contesto generale, andava ritenuto persona vicina alla società. È stata quindi confermata l'imposizione, nelle tassazioni 2007 e 2008 dell'insorgente, di prestazioni valutabili in denaro provenienti da quest'ultima società.
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Per quanto riguarda la commisurazione dei redditi aggiunti, la Camera di diritto tributario ha osservato che la ripresa operata presso il contribuente era strettamente connessa a quella effettuata presso la G.________SA sulla base del rapporto allestito dall'Ispettorato fiscale. Da questo documento emergeva che la documentazione contabile della società era carente, che la sua cifra d'affari era stata ricostruita e che l'utile lordo era stato rettificato in base ai coefficienti d'esperienza validi per le aziende del ramo e, infine, che per il 2008 (la corrispondente tassazione essendo cresciuta in giudicato incontestata) essa aveva accettato una ripresa di utile pari a fr. 281'389.--, a fronte dei fr. 18'611.-- dichiarati. Gli azionisti della H.________ SA essendo presunti essere gli stessi di quelli della G.________SA, detta ripresa era stata divisa per quattro, ragione per cui il reddito aggiunto alla tassazione dell'insorgente, pari a fr. 70'000.--, era corretto.
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Per il 2007 la Camera di diritto tributario ha osservato che presso la G.________SA era stata effettuata una ripresa di utile di fr. 248'916.-- che, divisa per quattro, dava un reddito aggiuntivo di fr. 62'229.--, arrotondato a favore del contribuente in fr. 62'000.--. Viste le carenze riscontrate nella documentazione contabile della società e tenuto conto della sua tassazione cresciuta in giudicato per il 2008, l'aggiunta di redditi effettuata per il 2007 sulla base degli stessi criteri appariva corretta.
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Per finire la Camera di diritto tributario, dopo avere osservato che il contribuente, benché citato in udienza dall'autorità di prime cure, non si era presentato per prendere posizione sugli accertamenti effettuati e che, dinanzi ad essa, dopo avere ricevuto le osservazioni dell'Ufficio di tassazione non aveva replicato né fornito altra documentazione, ha sottolineato che nei periodi fiscali precedenti (2005-2006) il fisco aveva (già) provveduto ad aggiungere nelle sue tassazioni dei redditi concernenti delle prestazioni valutabili in denaro effettuate, tra l'altro, dalla G.________SA. Ora queste riprese, dopo rettifica degli importi, erano state accettate dall'interessato.
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F. Il 3 gennaio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli importi (fr. 70'000.-- rispettivamente fr. 62'000.--) aggiunti a titolo di altri redditi nei periodi fiscali 2007 e 2008 siano stralciati. Censura, in sintesi, la disattenzione della normativa federale e cantonale determinante nonché del divieto dell'arbitrio.
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La Camera di diritto tributario e la Divisione cantonale delle contribuzioni hanno chiesto la reiezione del ricorso. Dopo avere sollecitato una proro ga, che ha ottenuto, il ricorrente ha rinunciato a replicare.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).
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1.2. La Camera di diritto tributario si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio sia sulle imposte cantonali che sull'imposta federale diretta. In queste circostanze, anche il ricorrente poteva formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza fare ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Dato che vi sono dei Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti per ogni tipo d'imposta, il Tribunale federale ha comunque aperto due incarti distinti, uno per le imposte cantonali (2C_9/2017) e uno per l'imposta federale diretta (2C_10/2017), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato interposto nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; al riguardo cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
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In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, il ricorrente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza della Camera di diritto tributario. Nella misura in cui sono direttamente volte all'annullamento delle decisioni dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona del 17 dicembre 2014, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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2.2. Il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale così come la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze cantonali alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Generici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti ad altre istanze non bastano (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C_420/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche sono in effetti trattate solo se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.3. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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2.4. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice del merito ha un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
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L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta, sfugge pertanto a un esame di questa Corte.
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Erwägung 3 | |
3.1. Esprimendosi sul fatto che nel giudizio impugnato gli sarebbe stato rimproverato di non avere replicato né fornito altra documentazione alle osservazioni presentate dall'Ufficio di tassazione (concernenti quanto emerso dagli accertamenti fiscali effettuati), il ricorrente fa valere che in sede cantonale non era patrocinato e che, di riflesso, non era a conoscenza del diritto di replica spontanea riconosciuto dalla prassi. Aggiunge poi che, comunque sia, la Corte cantonale non l'ha esplicitamente informato in proposito né gli ha impartito un termine per inoltrare un allegato di replica. Ritiene quindi che la mancata esplicita contestazione da parte sua degli argomenti sollevati dall'autorità di tassazione non potrebbe in alcun modo essere interpretata come acquiescenza rispettivamente quale ammissione della fondatezza delle tesi dell'autorità fiscale, recisamente contestate poiché manifestamente infondate.
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Non è evidente determinare se viene censurata, da parte del ricorrente, la violazione del suo diritto di essere sentito, più precisamente del diritto di esprimersi sugli argomenti fatti valere dalle controparti oppure se egli si limita a riferire dello svolgimento del procedimento cantonale. Il quesito non merita di essere approfondito dato che, per i motivi esposti di seguito, anche se lamentasse la violazione del suo diritto di essere sentito, la critica si rivelerebbe comunque infondata e come tale andrebbe respinta.
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3.2. In forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191; 135 V 465 consid. 4.3.2 pag. 469). Per quanto riguarda l'esame degli atti, l'estensione di tale diritto risulta in primo luogo dalla legge (art. 114 LIFD rispettivamente art. 187 LT; DTF 144 II 427 consid. 3.1.1 pag. 435; sentenza 2C_301/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 2.2).
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In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse è dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve tuttavia aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid. 5 con ulteriori rinvii).
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3.3. In primo luogo va rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata (consid. 4.4 pag. 12) e non contestato dal ricorrente, egli è già stato oggetto di riprese di redditi nei periodi fiscali precedenti quelli ora oggetto di giudizio e all'epoca era rappresentato da un fiduciario (lo stesso di quello della G.________SA). Come constatato dalla Corte cantonale, gli importi aggiunti, inizialmente contestati, sono stati accettati dopo essere stati rettificati. In queste condizioni il ricorrente non può ora trincerarsi dietro una sua pretesa ignoranza dello svolgimento del procedimento. In ogni caso la prassi stessa esige che la parte che vuole esprimersi, sia essa patrocinata o no, si attivi non appena ricevuto le determinazioni di controparte, inviando una risposta spontanea oppure chiedendo all'autorità competente un termine a tal fine. Ciò che il ricorrente non ha fatto. Non va poi tralasciato che le osservazioni dell'Ufficio di tassazione gli sono state trasmesse il 30 gennaio 2015, mentre la notifica della sentenza è avvenuta il 17 novembre 2016. Egli ha quindi avuto a disposizione tempo più che a sufficienza per esaminare questo documento e per informarsi presso un fiduciario (come fatto gli anni precedenti), un avvocato o direttamente presso l'autorità giudicante sui passi da intraprendere per esprimere, se del caso, il proprio disaccordo con il contenuto dello stesso e corroborare le proprie affermazioni. Ciò che, ancora una volta, non ha fatto. È quindi ora del tutto inopportuno lamentarsi di non avere potuto esprimersi sulle determinazioni dell'Ufficio di tassazione in sede cantonale.
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I. Imposta federale diretta
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4. Come già illustrato, oggetto di disamina è la questione di sapere se a ragione le autorità cantonali hanno considerato che il qui ricorrente era uno degli azionisti o una persona comunque vicina alla G.________SA e che per questo motivo aveva beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte della società, imponibili quali redditi nelle sue tassazioni concernenti gli anni 2007 e 2008.
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4.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere. Tra le prestazioni imponibili valutabili in denaro rientrano anche le cosiddette " distribuzioni dissimulate di utili " menzionate all'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD. Una distribuzione dissimulata di utili è data quando, cumulativamente, (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente, (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una persona comunque vicina, (c) non sarebbe invece stata concessa alle medesime condizioni a un qualunque terzo e (d) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione in discussione è riconoscibile per gli organi societari (DTF 143 IV 228 consid. 4.1 pag. 231; 140 II 88 consid. 4.1 pag. 92; 131 II 593 consid. 5.1 pag. 607; sentenze 2C_79/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1 e 2C_898/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 5.1 e rispettivi rinvii).
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Tra le distribuzioni dissimulate di utili rientrano le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto econo mico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro sussiste di regola quando la società non rivendica diritti su introiti di sua competenza, che sono così incassati direttamente dall'azionista o dalla persona vicina, rispettivamente quando queste persone non forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenze 2C_79/2019 citata consid. 5.1, secondo paragrafo, e 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.2 e rispettivi richiami).
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Infine va ricordato che, per prassi, la prova diretta che il beneficiario della prestazione è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è necessaria, essendo infatti sufficiente che non sia possibi le spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione (sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3 e richiami).
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4.2. Secondo consolidata giurisprudenza, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5 pag. 252). In relazione a fattispecie relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un'azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le prove addotte dall'autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (DTF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66; 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158). Dal momento in cui un fatto è considerato come stabilito, la questione dell'onere della prova non si pone più (DTF 137 III 226 consid. 4.3 pag. 235; sentenze 2C_342/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.1; 2C_674/2015 del 26 ottobre 2017 consid. 7.4 e 2C_445/2015 del 26 agosto 2016 consid. 7.1).
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Erwägung 5 | |
5.1. Esposto il quadro legale di riferimento, la Camera di diritto tributario ha considerato che i presupposti esatti per ammettere una distribuzione dissimulata di utili erano adempiuti nella fattispecie. Soffermandosi in primo luogo sul quesito di sapere se il ricorrente andasse ritenuto azionista o una persona comunque vicina alla società, la Corte cantonale, la quale si è fondata sulla ricostruzione fiscale operata dall'Ispettorato fiscale, segnatamente sul conto economico della G.________SA relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 nonché sulla dichiarazione di tassazione 2012 della H.________ SA, ha rilevato in primo luogo che quell'anno l'affitto, dovuto dalla prima società alla seconda per i locali occupati dall'esercizio pubblico (ristorante e camere annesse) da lei gestiti, era stato corrisposto unicamente per i primi sei mesi. Ora il contratto di locazione prevedeva (dopo la prima scadenza fissata al 31 dicembre 2011) un rinnovo annuale con termine al 31 dicembre e tre mesi di preavviso per la disdetta. In queste condizioni il fatto che, cessata l'attività commerciale al 30 giugno 2012, la G.________SA aveva anche smesso di versare il canone di locazione dovuto alla H.________ SA, senza che quest'ultima avviasse poi le procedure usuali d'incasso, costituiva, a parere dei giudici ticinesi, un indizio significativo a conferma della vicinanza dell'azionariato tra le due società. Un simile comportamento non si sarebbe infatti verificato in un usuale rapporto tra proprietari locatari e conduttori terzi. Inoltre, anche se concerneva un periodo fiscale successivo (2012), la rinuncia appariva determinante pure per quelli Per finire la Camera di diritto tributario ha soggiunto che, già per i periodi fiscali 2005 e 2006, il fisco aveva aggiunto nelle tassazioni del contribuente altri redditi relativi a prestazioni valutabili in denaro da parte della B.________ Sagl e della G.________SA. Riprese che, dopo discussioni tra l'allora rappresentante del ricorrente e l'autorità fiscale in sede di udienza e rettifica degli importi in questione, erano state final mente accettate.
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5.2. Da parte sua il ricorrente, il quale contesta essere (stato) azionista della G.________SA e, di riflesso, avere beneficiato di distribuzione dissimulata di utili di detta società, adduce che l'unico debole argomento ritenuto dall'autorità precedente, la rinuncia a sei mensilità di pigione, si riferisce al 2012 e, quindi, ad un periodo successivo a quelli oggetto di disamina. Vista la differenza temporale tra i periodi fiscali, ritiene che non se ne può dedurre, salvo a cadere nell'arbitrio, che egli era azionista della G.________SA negli anni 2006-2007, opinione che peraltro niente negli atti avvalorerebbe. Al limite, ciò che comunque contesta, lo si potrebbe ammettere per il 2012. Rimprovera poi alla Corte cantonale di essere caduta nell'arbitrio poiché non avrebbe considerato i fondati motivi di opportunità che, nel 2012, hanno portato a rinunciare alla pigione dovuta (l'esercizio pubblico essendo stato chiuso all'improvviso in seguito ad un intervento della polizia, la G.________SA non avrebbe più potuto continuare la propria attività né, di conseguenza, versare il canone dovuto e, se la H.________ SA avesse insistito nelle procedure d'incasso, avrebbe avuto solo ulteriori danni e spese a suo carico). Ritiene inoltre che non gli si può rimproverare di non avere agito per incassare la pigione dovuta, dato che non era (né era mai stato) organo né dell'una né dell'altra società. La sentenza impugnata sarebbe pertanto inficiata d'arbitrio, poiché non sorretta da ragioni serie e oggettive oltre a contrastare in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e equità nonché contraria alla normativa applicabile. Conclude quindi chiedendo lo stralcio degli importi aggiunti (fr. 62'000.-- per il 2007 e fr. 70'000.-- per il 2008).
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Erwägung 6 | |
6.1. Come illustrato in precedenza, i motivi che hanno portato la Camera di diritto tributario ad ammettere una prossimità dell'azionariato della H.________ SA e della G.________SA, rispettivamente a considerare che il ricorrente era azionista o persona comunque vicina alla G.________SA, ragione per cui avrebbe beneficiato di una distribuzione dissimulata di utile da parte di quest'ultima società figurano ai considerandi 1.4.1-1.4.4 (pag. 5 a 7) nonché 3.3, 3.4 e 4.4 (pag. 10 a 12) della sentenza cantonale impugnata. Trattandosi dell'apprezzamento dei differenti elementi che hanno permesso alla Corte cantonale di raggiungere questa convinzione, va rammentato che il Tribunale federale li rivede unicamente nell'ottica del divieto dell'arbitrio (vedasi consid. 2.4; sentenze 2C_91/2019 citata consid. 5.1, 2C_605/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.3.2 e 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3).
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Ora il ricorrente non dimostra una simile violazione. Egli si accontenta di esporre una sua propria valutazione della fattispecie, che contrappone a quella della Camera di diritto tributario, rispettivamente si limita a contestare parte degli elementi ritenuti. Più esattamente ridiscute la questione della rinuncia all'incasso della pigione, omettendo però di pronunciarsi sugli altri aspetti rilevati (la circostanza che malgrado il cambiamento del datore di lavoro il suo stipendio sia rimasto invariato per 10 anni; il fatto che abbia accettato, in tassazioni precedenti [2005-2006], delle riprese di utili provenienti dalla stessa società; la circostanza che, benché citato in udienza dall'autorità di prime cure, non si sia presentato per determinarsi su quanto emergeva dagli accertamenti fiscali effettuati rispettivamente che abbia rinunciato dinanzi all'autorità ricorsuale a replicare alle determinazioni del fisco o a fornire altra documentazione). Egli rimprovera in seguito alla Corte cantonale di non essersi espressa su censure e/o argomenti (i motivi che avrebbero spinto, da un lato, la G.________SA a non più versare quanto dovuto e, dall'altro, la H.________ SA a non intraprendere nulla per tentare di ricuperare il dovuto) che però non ha (mai) fatto valere in sede ricorsuale cantonale (cfr. contenuto, più che stringato, del ricorso del 16 gennaio 2015). Ora, una simile argomentazione non basta. Per consolidata prassi il Tribunale federale ammette una violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili (cfr. consid. 2.4) ciò che, come appena illustrato, il ricorrente non ha dimostrato.
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7. Per quanto concerne la quantificazione dei redditi aggiunti nelle tassazioni litigiose, il ricorrente la contesta, senza però nulla addurre e ancora meno opporre ai calcoli e alle cifre ritenuti dalla Camera di diritto tributario, la quale si è basata sul rapporto allestito dall'Ispettorato fiscale e sui dati risultanti dalla dichiarazione fiscale per il 2008 cresciuta in giudicato della G.________SA. Ora, ancora una volta, un tale atteggiamento non è chiaramente sufficiente per dimostrare che l'accertamento dei fatti e/o l'apprezzamento delle prove sarebbe inficiato d'arbitrio. Anche su questo punto il ricorso, infondato, va respinto.
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II. Imposte cantonali
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8. La giurisprudenza in materia d'imposta federale diretta è valida anche per l'applicazione delle disposizioni cantonali armonizzate corrispondenti (art. 19 cpv. 1 e 67 lett. b LT in relazione con l'art. 24 cpv. 1 LAID; DTF 140 II 88 consid. 10 pag. 101; sentenza 2C_79/2019 citata consid. 7.1). Il ricorso interposto - con cui vengono formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza ulteriori distinzioni - dev'essere di conseguenza respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.
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III. Spese e ripetibili
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9. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Le cause 2C_9/2017 e 2C_10/2017 sono congiunte.
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2. In riferimento sia all'imposta federale diretta (2C_10/2017) che all'imposta cantonale (2C_9/2017), il ricorso è respinto.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 7 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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