BGer 9C_452/2020 | |||
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BGer 9C_452/2020 vom 19.08.2020 |
9C_452/2020 |
Sentenza del 19 agosto 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2020 (31.2020.2).
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Visto: | |
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2019, con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) ha domandato a A.________ il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 28'577.65 dovuti per i contributi paritetici non soluti durante il 2014 da B.________ SA in liquidazione,
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il giudizio del 9 giugno 2020, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione impugnata,
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il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale inoltrati da A.________ al Tribunale federale il 9 luglio 2020 (timbro postale),
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che il ricorso in materia di diritto pubblico contro i giudizi cantonali relativi a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. ugualmente DTF 137 V 51 consid. 4.3 pag. 56) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), che spetta al ricorrente spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che nel caso concreto questi presupposti non sono realizzati, considerato che il valore litigioso di fr. 28'577.65 non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente nemmeno dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale,
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che il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è motivato, in quanto il ricorrente si limita a invocare un apprezzamento arbitrario dei mezzi di prova e una violazione delle garanzie procedurali (sulle esigenze di motivazione v. art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente art. 117 LTF, i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili,
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che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente,
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che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale sono inammissibili.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, a C.________, Copenhagen, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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