BGer 1B_397/2020 | |||
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BGer 1B_397/2020 vom 21.08.2020 |
1B_397/2020 |
Sentenza del 21 agosto 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati.
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Oggetto
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Procedimento penale; accesso a documenti ufficiali,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2020.145).
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Considerando: | |
che in seguito a una decisione del 4 maggio 2020 della Commissione cantonale per la protezione dei dati, con decisione del 18 maggio 2020 il Procuratore generale (PG) ha respinto una richiesta di A.________ volta all'ottenimento di un documento del Ministero pubblico attestante "l'assegnazione secondo picchetto" a determinati Procuratori pubblici di diversi procedimenti penali;
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che il PG, quale rimedio di diritto, ha indicato il ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati;
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che, adita dall'istante, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.145) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) si è dichiarata incompetente a esaminare il reclamo, trasmettendolo, per competenza, alla citata Commissione;
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che avverso questa decisione, e contro due scritti e un'altra decisione della CRP (cause 1B_398/2020 e 1B_399/2020), A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
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che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente;
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi;
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che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020);
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che con scritto del 18 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare e di ritirare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LF), segnatamente quella del ricorrente;
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che, nella misura in cui il gravame parrebbe essere proposto anche da E.________, lo stesso è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione, visto ch'ella non ha partecipato al procedimento dinanzi alla CRP né dimostra d'essere particolarmente toccata da tale decisione e d'avere un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. a-c LTF), nonché per carenza di motivazione (art. 42 LTF), ritenuto ch'ella non si confronta con la motivazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio;
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che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), motivo per cui la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B.________.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 agosto 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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