BGer 1B_399/2020 | |||
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BGer 1B_399/2020 vom 21.08.2020 |
1B_399/2020 |
Sentenza del 21 agosto 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Procedimento penale; chiusura dell'istruzione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2020.157).
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Considerando: | |
che, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________ e B.________ in seguito a una denuncia del 6 marzo 2017, in data 20 maggio 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha proceduto con la chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 318 CPP, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono, trasmettendo in seguito atti istruttori e il verbale del procedimento a B.________;
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che, adita dagli interessati, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.157) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo;
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che avverso questa sentenza, e altre decisioni della CRP (cause 1B_397/2020 e 1B_398/2020), A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
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che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente;
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi;
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che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020);
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che con scritto del 18 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare e di ritirare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LF), segnatamente quella del ricorrente;
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che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che, nella misura in cui il gravame, che mischia e confonde procedure diverse, è proposto anche dalla ricorrente, lo stesso è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF), ritenuto ch'ella non si confronta con la motivazione, peraltro corretta, posta a fondamento del criticato giudizio, segnatamente la conclusione che secondo l'art. 318 cpv. 3 CPP, le comunicazioni di cui al capoverso 1, segnatamente quelle relative alla chiusura dell'istruzione, con l'indicazione da parte del PP dell'intenzione di promuovere l'accusa o di abbandonare il procedimento, come pure le decisioni di respingere istanze probatorie di cui al capoverso 2, non sono impugnabili, né tenta di spiegare perché si sarebbe in presenza di una decisione incidentale che potrebbe causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. sentenza 1B_17/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 1.1 e 1.2);
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che la generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del suo ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), ritenuto che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B.________.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 agosto 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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