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Informationen zum Dokument  BGer 1C_305/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_305/2020 vom 24.08.2020
 
 
1C_305/2020
 
 
Sentenza del 24 agosto 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fulvio Biancardi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Tic ino,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 aprile 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2019.589).
 
 
Fatti:
 
A. Il 23 febbraio 2015, alle ore 10.30 circa, A.________ ha circolato alla guida della sua autovettura sull'autostrada A13 in direzione sud. Lo seguiva un'auto civetta della polizia cantonale dei Grigioni. Giunto in prossimità dello svincolo autostradale di Bellinzona Nord, in territorio di Y.________, al km 1.5, si è spostato sulla corsia di destra, ha sorpassato sulla destra un'autovettura che lo precedeva e, al km 1.3, si è riportato sulla corsia di sinistra. La pattuglia di polizia ha continuato a seguire il veicolo verso l'autostrada A2, fermandolo poi presso l'area di servizio di Bellinzona Nord, in località W.________.
1
B. Con decreto d'accusa del 30 marzo 2015 il Procuratore pubblico ha dichiarato A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 23 febbraio 2015 a Y.________ sulla tratta autostradale A13, alla guida del proprio veicolo sorpassato un'autovettura sulla destra. Lo ha altresì ritenuto autore colpevole di ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione per avere, lo stesso giorno sulla medesima autostrada da X.________ a Y.________, circolato a una velocità di 127 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il vigente limite di 120 km/h, nonché omesso ripetutamente di segnalare i cambiamenti di direzione. A.________ ha interposto opposizione.
2
C. Con sentenza del 9 marzo 2016, il Giudice della Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione. Lo ha invece condannato per titolo di ripetuta violazione (semplice) alle norme della circolazione, in ragione del superamento del limite di velocità nei termini indicati nel decreto d'accusa, della mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione e, dopo derubricazione dell'imputazione, anche in ragione del sorpasso a destra. Gli ha inflitto una multa di fr. 800.-- e posto a suo carico solo parte delle tasse e spese di giustizia, considerata la sua parziale assoluzione.
3
D. Adita dal Procuratore pubblico, con sentenza del 13 aprile 2017 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha accolto parzialmente l'appello. Oltre che di ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione in relazione all'eccesso di velocità e alla mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione, A.________ è stato dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere sorpassato un'autovettura sulla destra. Constatata una violazione del principio di celerità, la CARP gli ha inflitto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 230.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa di fr. 1'100.--, fissando a 4 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Con sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso in materia penale dell'imputato contro il giudizio della Corte cantonale.
4
E. Preso atto del giudizio penale e raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione del 22 gennaio 2018 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi. Adito su ricorso del conducente, con decisione del 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame, riducendo a tre mesi la durata della revoca. Il Governo gli ha riconosciuto un importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
5
F. Con sentenza del 21 aprile 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. La Corte cantonale ha confermato l'adempimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr ed ha ritenuto la durata della revoca rispettosa del principio della proporzionalità, corrispondendo al minimo previsto dalla legge.
6
G. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 30 maggio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di annullare pure le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione della circolazione. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti nonché la violazione del diritto federale e del diritto intercantonale.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
8
 
Diritto:
 
1. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per non avere avuto accesso al piano n. 25'412, corrispondente ad una planimetria in scala 1:5000 che è parte integrante della Convenzione concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale N13, sottoscritta il 13 febbraio 1970 tra lo Stato del Cantone del Ticino e lo Stato del Cantone dei Grigioni.
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2.2. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1 pag. 304 e rinvii). Il diritto di essere sentito assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 e rinvii).
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2.3. Tra altre cose, la citata Convenzione attribuisce agli agenti della polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale le competenze che spetterebbero alla polizia ticinese nell'esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 (ora: A13) in territorio del Cantone Ticino. Il ricorrente ha avuto accesso a questa Convenzione, alla quale non è tuttavia allegata la suddetta planimetria. Non sono state chiarite le ragioni della mancanza di quest'atto, né è dato di sapere se esso sia ancora disponibile e quindi accessibile agli interessati. Il piano n. 25'412 in questione dovrebbe esplicitare a livello grafico il tratto della strada nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino in cui, secondo la Convenzione, il servizio di manutenzione e quello di polizia sono eseguiti da parte dello Stato del Cantone dei Grigioni, ossia dall'allacciamento di Castione (km 0.850) fino al confine cantonale (km 3.670; cfr. art. 5.1 e 5.2 della Convenzione unitamente al preambolo della stessa). In concreto è incontestato che l'infrazione litigiosa è avvenuta nel tratto autostradale oggetto della Convenzione e che, d'altra parte, il fermo del ricorrente da parte degli agenti di polizia è stato eseguito fuori da questo tratto. L'esame del piano permetterebbe tutt'al più di confermare tali circostanze, ma non sarebbe suscettibile di portare ulteriori elementi determinanti sotto il profilo della competenza territoriale degli agenti della polizia cantonale dei Grigioni che hanno constatato l'infrazione. Il ricorrente non solleva al riguardo dubbi rilevanti sul contenuto della Convenzione, tali da dovere essere chiariti mediante l'ausilio di una rappresentazione grafica del tracciato in questione. Il mancato accesso alla planimetria non ha in concreto impedito la comprensione del campo di applicazione della Convenzione e non ha quindi comportato per il ricorrente una violazione del suo diritto di essere sentito.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Il ricorrente contesta la competenza territoriale degli agenti della polizia cantonale dei Grigioni che hanno accertato l'infrazione. Riconosce che la Corte di diritto penale del Tribunale federale si è già pronunciata al riguardo nella sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017, ma sostiene di potere contestare nuovamente in modo più approfondito questo aspetto, essendo ora in possesso del testo della suddetta Convenzione intercantonale. Adduce in sostanza che la Convenzione non sarebbe più valida, o non sarebbe comunque stata rispettata dagli agenti, di modo ch'essi sarebbero stati incompetenti ad accertare l'infrazione e il loro rapporto, da cui ha preso origine il procedimento penale, sarebbe nullo.
13
3.2. Secondo la giurisprudenza, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. La sicurezza del diritto impone infatti di evitare l'emanazione di decisioni contraddittorie. L'autorità amministrativa può scostarsi dai fatti accertati in sede penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg. e rinvii). L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 136 II 447 consid. 3.1 pag. 451; sentenza 1C_421/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 3.1). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale, impone all'imputato di non attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova. Egli è infatti tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa pag. 104, 121 II 214 consid. 3a pag. 217 seg.; sentenza 1C_470/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 5.1.2).
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3.3. La fattispecie si fonda sulle constatazioni effettuate il 23 febbraio 2015 da una pattuglia della polizia cantonale dei Grigioni sull'autostrada A13 in direzione sud tra X.________ e Z.________. Nella sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017, relativa al giudizio penale, il Tribunale federale ha rilevato che l'oggetto della procedura di appello dinanzi alla Corte cantonale era limitato alla sola qualifica giuridica dei fatti accertati dal primo giudice: l'accertamento dell'avvenuto sorpasso a destra era passato in giudicato, non avendo il ricorrente interposto appello né appello incidentale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto inammissibili tutte le censure che esulavano dalla questione di sapere se, in concreto, il sorpasso a destra costituiva un'infrazione grave alle norme della circolazione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, al quale era nota l'esistenza di una Convenzione, si era limitato a suggerire soltanto dinanzi al Tribunale federale, l'esame di un'eventuale incompetenza territoriale degli agenti di polizia del Cantone dei Grigioni. Ciò, oltre a non adempiere le esigenze di motivazione della LTF, era anche contrario al principio della buona fede processuale, ritenuto come la tematica non fosse stata sottoposta alle precedenti autorità cantonali. A titolo abbondanziale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato l'esistenza della Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 1970 tra lo Stato del Cantone del Ticino e lo Stato del Cantone dei Grigioni e la conseguente competenza territoriale degli agenti di polizia cantonale dei Grigioni.
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3.4. Il ricorrente riconosce in questa sede di essersi limitato a sollevare in modo generico l'aspetto della competenza territoriale della polizia cantonale dei Grigioni dinanzi alla Corte di diritto penale del Tribunale federale nell'ambito del suo ricorso contro la sentenza d'appello del 13 aprile 2017. Adduce che in quel momento non disponeva del testo della Convenzione e che sarebbe abilitato a sollevare nuovamente la tematica. A torto. Il procedimento penale è come visto stato oggetto di una decisione penale cresciuta in giudicato, pronunciata secondo la procedura ordinaria, nell'ambito della quale sono stati esauriti tutti i rimedi di diritto disponibili. Il ricorrente è stato informato il 24 marzo 2015 dall'autorità amministrativa che il procedimento amministrativo era provvisoriamente sospeso in attesa dell'esito di quello penale. Egli sapeva quindi che nei suoi confronti sarebbe stata avviata la procedura concernente la revoca della licenza di condurre. Gli spettava pertanto, secondo il principio della buona fede, fare valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa e presentare già in quella sede le censure relative all'accertamento dell'infrazione (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a pag. 218).
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In particolare, le contestazioni relative alla legalità e alla pretesa inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP, delle prove raccolte nel procedimento penale non possono essere invocate durante la procedura amministrativa, ma devono essere sollevate nell'ambito del procedimento penale medesimo (sentenze 1C_470/2019, citata, consid. 5.3.2; 1C_202/2018 del 18 settembre 2018 consid. 2.3). L'argomentazione secondo cui il rapporto della polizia cantonale dei Grigioni che ha constatato l'infrazione sarebbe inutilizzabile, siccome gli agenti non sarebbero stati competenti ad intervenire su quel tratto autostradale avrebbe quindi dovuto essere sollevata già nel contesto del procedimento penale. Il ricorrente adduce che, allora, non disponeva del testo della citata Convenzione. Tuttavia, l'esistenza di una Convenzione che avrebbe potuto giustificare lo "sconfinamento" della pattuglia gli era nota, giacché è stata da lui evocata dinanzi al Tribunale federale nell'ambito del ricorso in materia penale contro il giudizio del 13 aprile 2017 della CARP. Nella sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017, il Tribunale federale ha ritenuto contrario al principio della buona fede processuale sollevare soltanto dinanzi ad esso la questione dell'incompetenza territoriale degli agenti della polizia del Cantone dei Grigioni che hanno constatato l'infrazione, tale tematica non essendo stata sottoposta in precedenza alle autorità cantonali. A maggior ragione, risulta perciò lesivo del principio della buona fede riproporre la contestazione in questa sede, nell'ambito della procedura amministrativa, dopo che la stessa già non era stata validamente proposta nel quadro del procedimento penale. Premesso che la pretesa incompetenza territoriale degli agenti di polizia intervenuti nella fattispecie non appare manifesta, sarebbe spettato al ricorrente censurarla nel procedimento penale, essendo suscettibile di influire sull'utilizzabilità degli accertamenti eseguiti dagli agenti. In tale contesto, il ricorrente avrebbe se del caso potuto chiedere alle autorità penali anche il richiamo della citata Convenzione. Poiché ciò non è avvenuto, l'accertamento dell'infrazione in sede penale è determinante per la procedura amministrativa in esame. Al riguardo, il ricorrente non fa valere che, considerati i fatti accertati, il provvedimento della revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi violerebbe gli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr.
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4. Il ricorrente critica l'ammontare delle ripetibili (fr. 100.--) assegnatogli dal Consiglio di Stato a seguito del parziale accoglimento del suo ricorso contro la decisione della Sezione della circolazione. Egli si limita tuttavia ad addurre che tale importo non coprirebbe nemmeno le spese vive. Non fa valere né un abuso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità cantonale né l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, segnatamente dell'art. 49 cpv. 1 della Legge ticinese sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), che disciplina questa materia. Disattende altresì che il suo gravame è stato accolto dal Governo in misura ridotta, limitatamente alla riduzione da quattro a tre mesi della durata della revoca. La censura non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e deve quindi essere dichiarata inammissibile.
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5. Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che non ha diritto a ripetibili di questa sede (art. 68 LTF).
19
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 24 agosto 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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