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Informationen zum Dokument  BGer 6B_155/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_155/2020 vom 25.08.2020
 
 
6B_155/2020
 
Decreto del 25 agosto 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di
 
Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Fulvio Faraci,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti,
 
3. C.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Andrea Valsangiacomo,
 
4. D.________,
 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.245/246/247).
 
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con un'unica sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto in quanto ricevibili tre reclami presentati da A.________ contro tre decreti di abbandono del procedimento penale nei confronti di B.________, di C.________ e di D.________, per i titoli di coazione e di abuso di autorità;
 
che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 4 febbraio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che con scritto del 21 agosto 2020 presentato dal ricorrente personalmente, egli dichiara di ritirare il gravame;
 
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
 
che non si assegnato ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta all'impugnativa (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 agosto 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Muschietti  Gadoni
 
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