BGer 6B_155/2020 | |||
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BGer 6B_155/2020 vom 25.08.2020 |
6B_155/2020 | |
Decreto del 25 agosto 2020
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Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Muschietti, in qualità di
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Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Fulvio Faraci,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti,
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3. C.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Andrea Valsangiacomo,
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4. D.________,
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patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreti di abbandono (abuso di autorità, coazione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.245/246/247).
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Considerando: | |
che, per quanto qui interessa, con un'unica sentenza del 20 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto in quanto ricevibili tre reclami presentati da A.________ contro tre decreti di abbandono del procedimento penale nei confronti di B.________, di C.________ e di D.________, per i titoli di coazione e di abuso di autorità;
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che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 4 febbraio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
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che con scritto del 21 agosto 2020 presentato dal ricorrente personalmente, egli dichiara di ritirare il gravame;
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che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
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che non si assegnato ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta all'impugnativa (art. 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 agosto 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Muschietti Gadoni
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