BGer 9C_433/2020 | |||
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BGer 9C_433/2020 vom 25.08.2020 |
9C_433/2020 |
Sentenza del 25 agosto 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 giugno 2020 (32.2019.180).
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Visto: | |
il ricorso, con domanda di assistenza giudiziaria, redatto in lingua tedesca, di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 15 giugno 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 6 giugno 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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la comunicazione del 3 luglio 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato,
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l'atto aggiuntivo, sempre in tedesco, della ricorrente del 6 luglio 2020 (timbro postale),
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considerando: | |
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
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che la sentenza oggetto della presente vertenza sarà pertanto redatta in italiano, lingua comprensibile per la ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto che la stessa abbia elaborato i propri scritti in tedesco, così come del resto era suo diritto,
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
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che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione dell'11 settembre 2019 dell'Ufficio assicurazione invalidità (di seguito UAI) di reiezione della domanda di rendita AI inoltrata da A.________, perché presentava un'invalidità complessiva del 24% (10% quale salariata e 37% quale casalinga, per una quota parte del 50% per ciascun ambito), grado d'invalidità insufficiente per avere diritto a prestazioni AI,
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che in particolare per giungere a tale conclusione l'autorità inferiore ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertando la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232 con riferimenti) della perizia amministrativa disciplinare (psichiatrica e ortopedica), le cui risultanze sono state confermate dalla dott.ssa B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI nei suo rapporti del 16 aprile e 26 giugno 2019,
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che la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'UAI e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per un nuovo esame del caso,
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che così facendo l'insorgente disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF),
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che però sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una rendita AI e pertanto il ricorso, almeno da questo punto di vista,è ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo la motivazione ricorsuale (DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317),
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che la ricorrente si limita a domandare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti) una verifica della decisione impugnata e ad affermare che il rapporto valetudinario dello psichiatra dell'UAI non era concludente, segnatamente in considerazione di una visita di soli 45 minuti, oltre che a ribadire quanto affermato dallo psichiatra curante dott. C.________,
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che l'insorgente si limita a esporre la propria opinione, rispettivamente quella dello psichiatra curante (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti amministrativi, rispettivamente degli specialisti dell'UAI, e che in estrema sintesi la ricorrente non allega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
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che anche la censura circa la mancata assunzione delle prove richieste, in concreto l'audizione dei due psichiatri interessati - quello incaricato dall'amministrazione dott. D.________ e il curante dott. C.________ - non è pertinente in quanto la ricorrente omette di spiegare per quale motivo l'apprezzamento anticipato delle prove operato dal Tribunale cantonale (DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64 con riferimento) sarebbe lesivo dei suoi diritti,
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) perde d'interesse,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 25 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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