VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_441/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 10.09.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_441/2020 vom 26.08.2020
 
 
9C_441/2020
 
 
Sentenza del 26 agosto 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato da Unia Ticino e Moesa, Servizio giuridico,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 giugno 2020 (32.2019.177).
 
 
Visto:
 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 6 luglio 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 2 giugno 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
1
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
2
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
3
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione del 30 agosto 2019 dell'Ufficio assicurazione invalidità (di seguito UAI), con cui ha riconosciuto il diritto a mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2015 e a una intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016, con diritto al pagamento dal 1° novembre 2015 visto la domanda tardiva,
4
che il ricorrente chiede una rendita d'invalidità intera e, in via subordinata, la retrocessione degli atti all'UAI per nuovi accertamenti, domandando in premessa un termine di grazia per completare il gravame, a suo dire cautelare - con lo scopo di salvaguardare la scadenza dei termini ricorsuali - e incompleto,
5
che la richiesta di completare il ricorso del ricorrente, peraltro assistito dal servizio giuridico di un sindacato, va respinta in quanto dinnanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale di 30 giorni (art. 100 LTF) - che non può essere prolungato (art. 47 cpv. 1 LTF, fatta eccezione per una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, di cui non è questione nella presente vertenza - un atto ricorsuale completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare a un momento successivo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 247),
6
che pertanto l'atto ricorsuale sarà esaminato così come presentato,
7
che il ricorrente censura segnatamente gli accertamenti valetudinari, limitandosi però a evidenziare che non rifletterebbero la sua situazione medica, in quanto a suo dire non si sarebbe tenuto conto nel dovuto modo di tutte le problematiche di cui soffrirebbe, alla base della pretesa estromissione dal mondo del lavoro,
8
che l'insorgente si limita pertanto a esporre in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti) la propria opinione senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei medici del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI - sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa - dopo analisi di tutta la documentazione agli atti, omettendo così di allegare e motivare perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 197 LTF,
9
che nemmeno sorregge il ricorrente richiamare il rapporto del dott. B.________ del 28 aprile 2020, d'acchito inammissibile in quanto costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti),
10
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
11
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
12
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
13
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 26 agosto 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).