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Informationen zum Dokument  BGer 9C_438/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_438/2020 vom 28.08.2020
 
 
9C_438/2020
 
 
Sentenza del 28 agosto 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 maggio 2020 (32.2020.60).
 
 
Visto:
 
l'istanza del 20 maggio 2020 inoltrata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino da A.________ con cui egli ha chiesto la revisione del giudizio cantonale del 22 novembre 2019 (incarto n. 32.20019.188), che ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione del giudizio cantonale del 15 novembre 2018 (incarto n. 32.2018.133), di cui alla causa promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la decisione 9 maggio 2018 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino aveva respinto la sua domanda di rendita inoltrata nel mese di maggio 2017,
1
il giudizio del 27 maggio 2020 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha pronunciato l'irricevibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale,
2
il ricorso del 3 luglio 2020 (timbro postale) inoltrato personalmente da A.________ al Tribunale federale, con contestuale richiesta di non prelevare le spese giudiziarie,
3
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241),
4
che, come ben noto al ricorrente (cfr. da ultimo sentenza 9C_14/2020 del 28 gennaio 2020), l'invito ai cancellieri e ai giudici della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale di Lucerna di astenersi dal giudizio, in considerazione soprattutto dei pretesi difetti di valutazione e gestione procedurale continuamente reiterati, è inammissibile in quanto formulato in maniera generica e senza allegare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF,
5
che il ricorso può pertanto essere evaso dal Presidente della Corte adita e dalla Cancelliera, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF),
6
che il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione preventiva della composizione della Corte (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con riferimenti), di modo che la domanda in tal senso è pure inammissibile,
7
che per l'art. 42 cpv. 1, 2 e 5 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), come pure essere firmato dalla parte autorizzata in quanto tale,
8
che il Tribunale cantonale ha pronunciato l'irricevibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale, in quanto dagli accertamenti è emerso che A.________ non era legittimato ad agire personalmente in ambito giudiziario allorquando ha introdotto per conto proprio l'istanza di revisione del 20 maggio 2020, siccome egli sottostava a curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC,
9
che su tale questione il ricorrente rimane silente, limitandosi per lo più a sollevare censure relative a non meglio precisate inadempienze del mandato ad opera del co-curatore avv. B.________, come pure altre sulla sua persona e sulle sue attività, le quali non sono in ogni caso in relazione alla vertenza in esame,
10
che il ricorrente si limita per lo più a esprimere, in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), critiche sulle conclusioni a cui è giunta l'autorità giudiziaria di primo grado, indicando trattarsi di una soluzione semplicista e omettendo però di allegare e motivare perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
11
che ad ogni modo per condurre un processo dinanzi al Tribunale federale A.________ deve per lo meno essere rappresentato da un curatore, in quanto ancora sotto curatela (cfr. a tal riguardo le sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020),
12
che anche se egli ha introdotto personalmente il ricorso al Tribunale federale, si può prescindere dalla questione di sapere se lo stesso debba essere trasmesso al curatore, ovvero se si debba concedere un congruo termine per sanare il vizio (art. 42 cpv. 5 LTF), in quanto esso sfugge in ogni modo a un esame di merito (cfr. a tal riguardo sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 1.2-1.3),
13
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
14
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) è priva di interesse,
15
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al curatore avv. B.________ e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 agosto 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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