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Informationen zum Dokument  BGer 6B_923/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_923/2020 vom 16.09.2020
 
 
6B_923/2020
 
 
Sentenza del 16 settembre 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Istanza di rettifica/revisione irricevibile,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.82).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, registrazione clandestina di conversazioni, contravvenzione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e impedimento di atti dell'autorità;
 
che, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale presentato dall'imputato contro il giudizio della Corte cantonale;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 2 marzo 2020 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione e di rettifica del suddetto giudizio;
 
che, con sentenza del 6 luglio 2020, la Corte cantonale ha rilevato che nessuna delle richieste presentate dall'istante poteva essere fatta valere con un'istanza di revisione o di rettifica e l'ha quindi dichiarata irricevibile;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo di rettificare o riformare la sentenza di condanna, sia riguardo all'accertamento della  "verità materiale" sia per quanto concerne la  "quantificazione della pena";
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
 
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione dell'irricevibilità dell'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica;
 
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare per quali motivi la CARP avrebbe violato l'art. 410 CPP (revisione) e l'art. 83 CPP (rettifica di decisioni), dichiarando irricevibile la sua istanza;
 
che in questa sede egli non adduce le ragioni per cui il gravame da lui presentato dinanzi alla CARP adempiva i requisiti di ammissibilità di un'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica, disciplinate dalle citate disposizioni del Codice di procedura penale;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, alla Corte di appello e di revisione penale e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 settembre 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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