BGer 6B_920/2020 | |||
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BGer 6B_920/2020 vom 25.09.2020 |
6B_920/2020 |
Sentenza del 25 settembre 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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2. C.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere; gratuito patrocinio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto 60.2020.100).
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Considerando: | |
che il 1° aprile 2020 A.________, titolare della ditta individuale "B.________", ha presentato una denuncia penale contro C.________, deputata al Gran Consiglio del Cantone Ticino, per i reati di discriminazione razziale, abuso di autorità, coazione, sottrazione di dati personali, diffamazione e concorrenza sleale;
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che la denuncia penale è in relazione con il contenuto di un'interroga zione parlamentare presentata da C.________ al Consiglio di Stato riguardo all'attività di assistenza e di consulenza giuridica svolta dalla denunciante nel Cantone Ticino;
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che, con decisione del 6 aprile 2020, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, negando l'adempimento di un qualsiasi reato;
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che A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 7 luglio 2020, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, respingendo contestualmente la domanda di concessione del gratuito patrocinio presentata dalla reclamante;
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che la Corte cantonale ha ritenuto il gravame non rispettoso delle esigenze di motivazione degli art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP;
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che, a titolo abbondanziale, la CRP ha comunque ritenuto infondata la domanda di ricusa del Procuratore pubblico e ha negato l'esistenza di indizi riguardo ai reati ipotizzati, ritenendo altresì superflua l'assunzione di ulteriori prove e concludendo che l'emanazione del decreto di non luogo a procedere non violava il principio "in dubio pro duriore";
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che A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso del 13 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale, segnatamente, di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione, rispettivamente per permetterle di sanare il difetto di motivazione del reclamo;
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che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1 e 3.2.4);
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che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 con sid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
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che nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
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che questa legge è applicabile anche ai membri del Gran Consiglio (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI; FRANCESCO CATENAZZI, Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici: campo di applicazione e procedura, in: La responsabilità dello Stato, 2014, pag. 123);
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che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
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che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
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che il danneggiato può in particolare chiedere il risarcimento del danno derivante da una lesione illecita della sua personalità (cfr. art. 11 cpv. 1 LResp/TI);
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che, in concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti della denunciata in relazione all'esercizio della sua funzione di membro del parlamento cantonale, sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, il quale come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
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che, non trattandosi pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alla ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
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che, a prescindere dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
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che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette però di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che la ricorrente è di conseguenza abilitata a fare valere che la CRP avrebbe dichiarato a torto irricevibile il reclamo per il mancato adempimento dei requisiti formali e di motivazione;
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che, al riguardo, non fa tuttavia valere, con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in relazione con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo;
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ch'ella non dimostra di avere, in virtù di tali disposizioni, sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 6B_130/2013, citata, consid. 3.2 e 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.3);
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che la ricorrente richiama piuttosto l'art. 385 cpv. 2 CPP, adducendo che la CRP avrebbe dovuto assegnarle un termine suppletorio per sanare il difetto di motivazione del reclamo;
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ch'ella lamenta al proposito una violazione del diritto di essere sentita, siccome la CRP non l'avrebbe interpellata prima di dichiarare irricevibile il reclamo;
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che, tuttavia, non si realizza né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione mini ma (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2);
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che la ricorrente disattende come l'assegnazione di un termine suppletorio miri essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura, non essendo per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da una persona cognita del diritto (cfr. sentenze 6B_130/2013, citata, consid. 3.2 e 6B_1273/2019, citata, consid. 2.4.4);
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che, riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, la ricorrente non sostanzia quindi una violazione del diritto (art. 95 LTF) conformemente all'art. 42cpv. 2 LTF;
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che laddove critica la mancata assunzione di ulteriori prove a seguito dell'apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, nonché la violazione del principio "in dubio pro duriore", la ricorrente rimette in discussione il giudizio di merito, ciò che è come visto inammissibile, difettandole la legittimazione;
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che tali censure non costituiscono infatti critiche formali, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito del gravame;
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che la ricorrente critica inoltre la mancata ricusazione del Procuratore pubblico D.________ per il fatto ch'egli ha statuito sulla denuncia penale del 1° aprile 2020 nonostante avesse in precedenza emanato due decreti di accusa nei suoi confronti;
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che, in concreto, la legittimazione della ricorrente a sollevare contestazioni in materia di ricusazione può rimanere indecisa (cfr. sentenza 1B_282/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 1);
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ch 'ella richiama infatti genericamente l'art. 56 lett. a, b e f CPP, ma non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifici motivi di ricusazione ai sensi delle disposizioni invocate;
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che la circostanza secondo cui il magistrato in questione abbia emanato nell'ambito di una procedura anteriore decisioni sfavorevoli alla ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3), tantomeno permette di riconoscere un interesse personale del magistrato nella causa;
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che la ricorrente lamenta altresì la mancata astensione del Presidente della CRP e del Giudice E.________, componenti del collegio giudicante, per il fatto che il primo è pure Presidente della Commissione per l'avvocatura mentre il secondo è parimenti membro della Commissio ne ticinese per la formazione permanente dei giuristi;
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che, a suo dire, detti giudici avrebbero rapporti di amicizia con l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e nutrirebbero inimicizia verso di lei;
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che nuovamente la ricorrente non sostanzia alcun motivo oggettivo idoneo a fondare un'apparenza di parzialità dei giudici in questione, le sue impressioni puramente soggettive non essendo decisive (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74);
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che, in particolare, richiamando semplicemente la partecipazione dei citati magistrati alle suddette Commissioni, la ricorrente non sostanzia seriamente un loro rapporto personale di amicizia o di inimicizia con una parte in causa, idoneo a fondare una prevenzione effettiva nella controversia;
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che, contrariamente alla sua tesi, la presenza dei giudici ricusati nelle citate Commissioni non costituisce una partecipazione alla medesima causa "in altra veste" ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1), né comporta un loro interesse personale nella causa (art. 56 lett. a CPP);
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che la ricorrente critica inoltre il rifiuto della Corte cantonale di concederle il beneficio del gratuito patrocinio;
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che, tra le garanzie procedurali delle parti la cui disattenzione può equivalere ad un diniego di giustizia formale, rientra anche il diritto al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP), sicché la ricorrente è abilitata a fare valere che la CRP le avrebbe negato a torto tale diritto (cfr. sentenze 1B_533/2019 del 4 marzo 2020 consid. 1; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.2);
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che, al riguardo, la ricorrente si limita tuttavia ad addurre che i giudici cantonali non avrebbero esaminato se l'azione civile non appariva priva di possibilità di successo secondo l'art. 136 cpv. 1 lett. b CPP;
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che la censura è inammissibile, giacché la CRP si è espressa sul motivo per cui ha negato l'assistenza giudiziaria, rilevando che il reclamo appariva fin dall'inizio privo di possibilità di successo;
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che questa conclusione non necessitava di particolari spiegazioni considerato che la Corte cantonale ha, come visto, dichiarato irricevibile il reclamo già per il fatto che non adempiva i requisiti di forma e di motivazione previsti dal Codice di procedura penale;
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che, infine, il ricorso è parimenti inammissibile laddove la ricorrente espone argomentazioni riguardanti un processo dinanzi alla Pretura penale a seguito dell'opposizione da lei interposta a due decreti di accusa emanati nei suoi confronti (cfr. sentenza 6B_650/2020 del 19 giugno 2020);
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che si tratta infatti di un procedimento diverso da quello oggetto della presente impugnativa, esulando pertanto dalla causa in esame;
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che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 settembre 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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