BGer 1C_528/2020 | |||
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BGer 1C_528/2020 vom 30.09.2020 |
1C_528/2020 |
Sentenza del 30 settembre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, B.________ e C.________,
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ricorrenti,
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contro
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Repubblica e Cantone Ticino,
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Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Espropriazione; anticipata immissione in possesso,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2020
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dal Tribunale cantonale amministrativo (50.2019.2).
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Considerando: | |
che nel 2015 il Dipartimento del territorio ha pubblicato gli atti di un progetto stradale per la realizzazione tra l'altro di una rotonda, progetto che interessa anche tre particelle appartenenti a C.________ e B.________ nonché a A.________, delle quali è prevista l'espropriazione formale di 3 m2, 4 m2 rispettivamente 105 m2, come pure un indennizzo di fr. 19'635.-- per l'estirpazione di una siepe;
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che entro il termine di pubblicazione degli atti non sono pervenute opposizioni da parte dei citati proprietari e che con decisione dell'11 ottobre 2017 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale;
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che in seguito a un mancato accordo tra le parti sulla cessione degli scorpori di terreno, l'ente espropriante ha trasmesso gli atti al Tribunale di espropriazione, postulando nel contempo l'anticipata immissione in possesso nei diritti espropriati, domanda alla quale si sono opposti i proprietari che, dopo l'esperimento di un sopralluogo del 17 aprile 2018, vi hanno poi acconsentito;
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che, per quanto qui interessa, con due decisioni del 17 dicembre 2018 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto agli espropriati un'indennità di fr. 550.-- al m2, giudizi impugnati dagli interessati dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 12 agosto 2020 ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso;
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che avverso questa decisione C.________, B.________ e A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, di annullarla unitamente a quelle del Tribunale di espropriazione, subordinatamente, di accogliere la loro opposizione all'espropriazione e, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa alla Corte cantonale;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
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che il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese: non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che la conclusione di annullare le sentenze del Tribunale di espropriazione è inammissibile, visto che non si tratta di decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF);
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che i ricorrenti non si confrontano con la dichiarazione d'inammissibilità del loro ricorso aggiuntivo e neppure sull'assenza e sulla tardività di conclusioni circa l'ammontare delle richieste indennità;
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ch'essi, limitandosi a proporre una cronistoria personale della vertenza e a contestare l'operato di funzionari cantonali, criticano in maniera generica l'accertamento dei fatti, censurando inoltre le modalità dell'invio dell'avviso personale, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente ch'essi hanno eccepito per la prima volta l'asserita mancata notificazione degli atti del progetto stradale soltanto dinanzi alla Corte cantonale, obiezione da loro non sollevata nel quadro del sopralluogo del 17 aprile 2018, nell'ambito del quale erano assistiti da un legale;
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che l'atto di ricorso, che si diffonde su questioni che esulano dall'oggetto del litigio, si limita in sostanza a esporre una cronistoria soggettiva della vertenza e a criticare l'operato di funzionari cantonali, ma non si confronta con gli argomenti addotti nel giudizio impugnato;
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che quando la decisione impugnata si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Repubblica e Cantone Ticino, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 settembre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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