BGer 5A_681/2020 | |||
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BGer 5A_681/2020 vom 30.09.2020 |
5A_681/2020 |
Sentenza del 30 settembre 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2020 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (9.2020.71).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. A.________ si trova sotto curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC. Con istanza 9 novembre 2019 egli ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio di sostituire la curatrice B.________.
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Mediante sentenza 24 agosto 2020 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo per denegata/ ritardata giustizia introdotto il 27 giugno 2020 da A.________ nei confronti dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio. Dopo aver riassunto i presupposti di un diniego o ritardo di giustizia, la Corte cantonale ha rilevato che non erano realizzati in concreto: l'autorità di protezione, dopo aver ricevuto l'istanza, aveva infatti sentito l'interessato e intrattenuto regolari contatti con la clinica dove è ricoverato, e aveva così appurato che la situazione di A.________ richiede in realtà un esame non soltanto dell'eventuale sostituzione della curatrice, ma, più in generale, del periodo successivo alla dimissione dalla clinica (alla luce anche della volontà espressa dall'interessato di trasferirsi in un altro Cantone per avvicinarsi alla sua famiglia). La Corte cantonale ha comunque invitato l'autorità di protezione a farsi parte attiva nel trovare una soluzione relativa all'organizzazione della vita dell'interessato al di fuori della clinica, dove non sono più dati i presupposti per il ricovero.
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2. Con ricorso 25 agosto 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di sostituire la curatrice.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. | |
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente non si misura minimamente con i dettagliati argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo essa sarebbe contraria al diritto. Egli si limita infatti ad affermare che "non [si] intend[e] con la curatrice". Il rimedio non soddisfa quindi le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 settembre 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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