BGer 8C_561/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 24.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_561/2020 vom 01.10.2020 |
8C_561/2020 |
Sentenza del 1° ottobre 2020 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
| |
Giudice federale Maillard, Presidente,
| |
Cancelliere Bernasconi.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Cassa Disoccupazione UNIA,
| |
piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
| |
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 agosto 2020 (38.2020.29).
|
Visto: | |
la decisione dell'8 ottobre 2019, confermata su opposizione il 30 marzo 2020, di Cassa Disoccupazione UNIA, che ha rifiutato di versare indennità giornaliere per i giorni 15-19 e 22-23 luglio 2019 per assenza ingiustificata a un programma di occupazione temporanea (POT),
| 1 |
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
| 2 |
il ricorso al Tribunale federale presentato il 14 settembre 2020 (timbro postale),
| 3 |
considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
| 4 |
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
| 5 |
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
| 6 |
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamate le disposizioni legali e la prassi, ha concluso come il ricorrente dovesse sopportare le conseguenze relative a carenze organizzative, le quali avrebbero impedito di ricevere tempestivamente gli invii postali,
| 7 |
che la Corte cantonale ha accertato come il ricorrente non abbia informato in maniera chiara ed esplicita l'amministrazione del proprio indirizzo secondario in Svizzera interna,
| 8 |
che il ricorrente si limita a ridiscutere liberamente gli accertamenti della Corte cantonale senza nemmeno pretenderne il loro carattere manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia insostenibile,
| 9 |
che sebbene la conclusione del Tribunale cantonale delle assicurazioni possa apparire severa, competeva al ricorrente, essendosi iscritto in disoccupazione, rendersi reperibile entro un giorno per le misure relative al mercato del lavoro (art. 21 cpv. 1 OADI; cfr. sentenza 8C_322/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 7),
| 10 |
che il mancato pagamento delle indennità giornaliere non ha alcun carattere penale e non mette in discussione l'eventuale buona condotta nella società pretesa dal ricorrente,
| 11 |
che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
| 12 |
che si rinuncia eccezionalmente alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
| 13 |
che la domanda di esenzione dal pagamento delle spese ha perso di interesse giuridico,
| 14 |
per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
| |
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
| |
Lucerna, 1° ottobre 2020
| |
In nome della I Corte di diritto sociale
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Maillard
| |
Il Cancelliere: Bernasconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |