BGer 1C_522/2020 | |||
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BGer 1C_522/2020 vom 06.10.2020 |
1C_522/2020 |
Sentenza del 6 ottobre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
G.________,
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patrocinata dall'avv. Pascal de Preux,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.132).
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Fatti: | |
A. Con domanda di assistenza giudiziaria del 21 gennaio 2020 l'autorità penale brasiliana ha chiesto il trasferimento ai fini di confisca del saldo di una relazione intestata a H.________ Limited, sulla base di un "acordo de colaboraçao premiada", omologato dal Supremo Tribunal Federal, che I.________ ha concluso con il Ministero pubblico federale brasiliano nel 2016. L'accordo prevede la confisca di determinati valori patrimoniali da lui ricevuti all'estero in provenienza dal Gruppo F.________, tra i quali quelli depositati sul citato conto.
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B. G.________, ex moglie di I.________, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'accesso agli atti della rogatoria, allo scopo di far valere asserite pretese civili su detti averi derivanti dalla convenzione di divorzio del 2012. Con scritto del 22 maggio 2020 il MPC ha respinto la richiesta. Adita dall'istante, con sentenza del 9 settembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa decisione G.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformarla nel senso di concederle l'accesso agli atti della rogatoria e, in via subordinata, di annullarla e di rinviare la causa alla CRP.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la consegna di beni e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
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1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
2.1. La CRP ha ritenuto, rettamente, che la decisione dell'autorità di esecuzione di negare la qualità di parte a un interessato dev'essere assimilata, proceduralmente, a una decisione di chiusura.
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2.2. La ricorrente adduce, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante visto l'ammontare degli averi sequestrati (circa 10 mio USD) e poiché il suo ex marito era un alto dirigente del Gruppo F.________ (sentenza 1C_292/2020 del 16 giugno 2020 consid. 2.5).
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Sostiene che si tratterrebbe di chiarire la portata dell'art. 74a cpv. 4 AIMP (RS 351.1), ossia quando beni sequestrati a scopo di confisca, trattandosi di una personaestranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, e che renda verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali beni in Svizzera, possano essere trattenuti in Svizzera. Asserisce che la CRP avrebbe disatteso la preminenza dell'art. 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile concluso il 12 maggio 2004 (RS 0.351.919.81), che si limita a richiedere l'esistenza di "pretese" avanzate da terzi in buona fede, e non di "diritti", come previsto dall'art. 74a AIMP.
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L'assunto non regge, ritenuto che la CRP ha esaminato tale questione considerando le due normative. Ha ritenuto infatti che, come ammesso dalla ricorrente, la convenzione di divorzio del 2012 non menziona l'esistenza del conto litigioso e che il fatto ch'ella l'avrebbe inserito nel 2016 in una dichiarazione d'imposta destinata al fisco brasiliano non è decisivo, ritenuto che anche il formulario A della relazione in esame indica l'ex marito quale avente diritto economico e non è stato modificato neppure dopo il 2016. Ha ritenuto poi che gli affidavit redatti dal legale brasiliano della ricorrente e da un avvocato fiscalista brasiliano non hanno valore dirimente: ciò sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che il 30 giugno 2020 la ricorrente avrebbe inoltrato dinanzi a un tribunale brasiliano un'istanza volta all'attribuzione in suo favore delle parti della citata società. Anche nell'ipotesi di un esito positivo di tale richiesta, alla ricorrente, a conoscenza del sequestro e dell'origine illecita dei beni litigiosi, farebbe difetto la necessaria buona fede prevista dalla normativa elvetica ed estera. Limitandosi a ribadire le menzionate obiezioni di merito, la ricorrente non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Non si pongono infatti questioni di principio, trattandosi di una contestazione inerente alla criticata valutazione di mezzi di prova.
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 6 ottobre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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