BGer 5A_677/2020 | |||
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BGer 5A_677/2020 vom 07.10.2020 |
5A_677/2020 |
Sentenza del 7 ottobre 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Ioana Mauger,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Carla Zucchetti,
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opponente.
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Oggetto
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protezione dell'unione coniugale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2020
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2020.86).
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Fatti: | |
A. A.________ e B.________, cittadini statunitensi, si sono sposati nel 2010 e si sono trasferiti nel Cantone Ticino nel 2011. Essi hanno tre figli: C.________, D.________ e E.________. Il 26 febbraio 2019 A.________ ha promosso un'istanza a protezione dell'unione coniugale. In data 23 maggio e 23 ottobre 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha omologato la convenzione sottoscritta dalle parti secondo cui i figli sono affidati a A.________ con diritto di visita per il padre e quest'ultimo versa un contributo alimentare mensile di fr. 1'445.-- per C.________, fr. 1'925.-- per D.________, fr. 1'515.-- per E.________ (assegni familiari non compresi) e fr. 775.-- per la moglie.
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A un'udienza del 25 giugno 2020, tenuta nel quadro di un'istanza cautelare promossa il 21 novembre 2019 da B.________, i coniugi hanno raggiunto un nuovo accordo, omologato dal Pretore, che prevede l'affidamento dei tre figli in modo alternato ai genitori, l'istituzione in loro favore di una curatela educativa e la riduzione dei contributi alimentari dovuti loro dal padre a fr. 1'337.-- per C.________, fr. 1'817.-- per D.________ e fr. 1'420.-- per E.________ (assegni familiari non compresi). I coniugi hanno dichiarato di non ricorrere.
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B. A.________ ha appellato il decreto cautelare pretorile 25 giugno 2020, facendo valere di essere di lingua madre inglese e di non aver compreso i termini dell'accordo (atteso che il suo precedente patrocinatore non aveva sufficienti conoscenze di inglese e che non era stato disposto l'intervento di un interprete) e di non essersi quindi potuta esprimere in proposito. Mediante sentenza 20 luglio 2020 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello.
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C. Con ricorso in materia civile 24 agosto 2020 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale di ripristinare l'assetto cautelare fissato nell'accordo del 23 maggio e 23 ottobre 2019 e in via subordinata di rinviare gli atti al Tribunale d'appello per nuovo giudizio.
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Con osservazioni 9 settembre 2020 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Non sono state chieste determinazioni sul merito.
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Diritto:
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1. | |
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Essendo controverso anche l'affidamento dei figli, il ricorso è ammissibile indipendentemente dal valore litigioso. Il gravame si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
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1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).
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Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con rinvii).
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1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).
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L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii).
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2. | |
2.1. Secondo la Corte cantonale, la buona fede processuale (art. 52 CPC [RS 272]) imponeva alla ricorrente di eccepire già all'udienza del 25 giugno 2020 l'asserita mancata comprensione dei termini dell'accordo cautelare per ragioni linguistiche. La censura di violazione del diritto di essere sentita era quindi tardiva e come tale inammissibile.
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Per i Giudici cantonali, la censura era comunque infondata. La ricorrente non poteva infatti seriamente pretendere di non aver capito i termini dell'accordo concluso in presenza del suo precedente patrocinatore. Da un lato perché non era verosimile che quest'ultimo non possedesse sufficienti conoscenze della lingua inglese: egli aveva infatti gestito precedenti udienze di lunga durata senza che la ricorrente lamentasse di non aver da lui ottenuto le spiegazioni necessarie e inoltre l'intervento di un interprete in occasione di altre tre udienze successive non era stato disposto per insufficienti cognizioni di inglese del legale, ma per agevolare quest'ultimo che aveva espresso difficoltà nel dovere contemporaneamente seguire le udienze e spiegarle/tradurle alla cliente. D'altro lato perché in un allegato di replica presentato al Giudice di prime cure l'8 giugno 2020, il patrocinatore aveva ammesso che, se la sua cliente non comprendeva " perfettamente il linguaggio giuridico ", ella però conosceva " adeguatamente la lingua italiana ".
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2.2. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii).
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2.2.1. Contro la motivazione sussidiaria sviluppata nella sentenza impugnata (basata sull'infondatezza della censura di violazione del diritto di essere sentita), la ricorrente fa valere la lesione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. Sostiene che i Giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio per non aver ritenuto verosimile che il suo precedente patrocinatore non avesse sufficienti cognizioni di inglese per tradurle, appunto in inglese, il contenuto dell'accordo: l'audizione dello stesso avrebbe permesso di chiarire che egli le avrebbe spiegato il tenore dell'accordo soltanto in lingua italiana, mentre il riferimento alle udienze nelle quali non era presente un interprete sarebbe insostenibile. A suo dire, i Giudici cantonali avrebbero inoltre dovuto accertare la violazione del suo diritto di essere sentita, nella forma del diritto di farsi assistere da un interprete.
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La ricorrente lamenta la mancata audizione del suo precedente legale, ma nemmeno pretende né tantomeno dimostra di aver richiesto l'assunzione di tale mezzo di prova in sede di appello. Inoltre non si confronta minimamente con gli argomenti dei Giudici cantonali, secondo cui l'occasionale intervento di un interprete non era in ogni modo dovuto a insufficienti cognizioni di inglese del patrocinatore e secondo cui ella comunque possiede adeguate conoscenze della lingua italiana. L'argomentazione ricorsuale è quindi lungi dal sostanziare l'arbitrio o la violazione del suo diritto di essere sentita (v. supra consid. 1.2 e 1.3).
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2.2.2. Dato che la motivazione sussidiaria resiste alle critiche ricorsuali, non occorre esaminare anche le censure rivolte contro la motivazione principale del Tribunale d'appello (fondata sulla tardività della censura di violazione del diritto di essere sentita).
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3. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
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Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio) vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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