BGer 9C_460/2020 | |||
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BGer 9C_460/2020 vom 07.10.2020 |
9C_460/2020 |
Sentenza del 7 ottobre 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
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Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 luglio 2020 (32.2019.220).
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Visto: | |
la decisione dell'11 dicembre 2019, con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha attribuito ad A.________ una rendita intera temporanea di invalidità dal 1° ottobre 2018 al 31 agosto 2019 e ha rifiutato il diritto a provvedimenti professionali,
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il giudizio del 6 luglio 2020, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso mediante il quale A.________ aveva chiesto una rendita intera di invalidità già da dicembre 2017 e una parziale da settembre 2019,
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il ricorso al Tribunale federale del 13 luglio 2020 (timbro postale) presentato dal ricorrente contro il suddetto giudizio,
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la comunicazione del 17 luglio 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stata informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'atto aggiuntivo del 22 luglio 2020 (timbro postale) del ricorrente,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la Corte cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,
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che in particolare il Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) ha accertato che il ricorrente, sia nella sua professione di viticoltore che in attività adeguate, era inabile al lavoro al 50% dall'11 febbraio 2017 e all'80% dall'8 maggio 2017 ma che dal 1° agosto 2017 egli rimaneva inabile al 100% quale viticoltore ma abile totalmente in attività adeguate fino all'intervento chirurgico alla schiena del 24 ottobre 2018, a seguito del quale l'incapacità totale è perdurata fino al 22 maggio 2019, data a partire dalla quale egli è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate,
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che la Corte cantonale ha inoltre specificatamente accertato che le conclusioni dei medici del SMR erano allineate con quelle del 22 maggio 2019 del neurochirurgo dott. B.________ che ha eseguito l'intervento chirurgico, come pure che rispecchiava quelle tratte il 9 maggio 2019 dal medico curante dott. C.________,
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che il ricorrente postula per una rendita invalidità già da novembre 2017, in quanto a suo dire da quella data era inabile al lavoro in qualsiasi attività,
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che l'insorgente si limita a esporre, per di più in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), la propria opinione senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei medici dell'UAI,
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che in estrema sintesi il ricorrente non allega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,
| 13 |
che infine la richiesta di riconoscere il diritto a una riqualifica professionale è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio,
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 ottobre 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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