BGer 4A_615/2019 | |||
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BGer 4A_615/2019 vom 08.10.2020 |
4A_615/2019 | |
Decreto dell'8 ottobre 2020
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I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SAGL,
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patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
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opponente.
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Oggetto
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contratto d'appalto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2018.74).
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Considerando: | |
che con pronunzia 12 aprile 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha condannato A.________ a versare alla B.________ SAGL fr. 129'115.35, oltre interessi;
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che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 13 novembre 2019, respinto nella misura in cui era ricevibile un appello presentato da A.________;
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che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 15 dicembre 2019 con cui postula, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della petizione;
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che con una breve risposta 24 febbraio 2020 la B.________ SAGL ha proposto la reiezione del gravame;
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che l'11 marzo 2020 il ricorrente ha presentato una replica spontanea e che il 1° aprile 2020 l'opponente si è limitata a comunicare di confermare la propria risposta;
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che con lettera 5 ottobre 2020 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie, anticipate dal ricorrente e comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili, in assenza della produzione del consenso dell'opponente alla loro compensazione, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 ottobre 2020
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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