BGer 9F_10/2020 | |||
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BGer 9F_10/2020 vom 19.10.2020 | |
9F_10/2020
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Decreto del 19 ottobre 2020
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II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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controparte.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 agosto 2020 (9C_438/2020).
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Visto: | |
la sentenza del 28 agosto 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 3 luglio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 27 maggio 2020 in materia di assicurazione per l'invalidità,
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la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 21 settembre 2020 (timbro postale),
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il decreto del 28 settembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione,
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lo scritto del 9 ottobre 2020 (timbro postale) del "co-curatore" avv. A.________,
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considerando: | |
che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A.________, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6),
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che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A.________ l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti),
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che con scritto del 9 ottobre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 21 settembre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie,
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che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,
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che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF,
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che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF),
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che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF),
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per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al curatore avv. B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 ottobre 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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