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Informationen zum Dokument  BGer 1B_515/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_515/2020 vom 22.10.2020
 
 
1B_515/2020
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Giudice presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Oggetto
 
Procedimento penale,
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 agosto 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.177).
 
 
Considerando:
 
che con scritto del 2 luglio 2020 (60.2020.177), la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), rilevato d'aver ricevuto un reclamo del 27 giugno 2020 di A.A.________ e B.A.________ diretto contro uno scritto del 16 giugno 2020 del Procuratore generale, accertato che non si tratterebbe di un atto strettamente personale, ha fissato al reclamante un termine per farlo ratificare dal suo co-curatore, con l'avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
 
che avverso questo invito della CRP A.A.________ e B.A.________ erano insorti dinanzi al Tribunale federale, che con sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 ha dichiarato privo d'oggetto il gravame stralciandolo dai ruoli in quanto presentato da A.A.________, dichiarandolo inammissibile in quanto inoltrato da B.A.________;
 
che, nel frattempo, con decisione del 18 agosto 2020 (60.2020.177), la CRP, accertato che il curatore di A.A.________ non ha ratificato il reclamo contro il citato scritto del 6 giugno 2020 del Procuratore generale, richiamato l'art. 106 cpv. 1 CPP, secondo cui le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l'esercizio dei diritti civili, ha dichiarato irricevibile il gravame in quanto interposto dal curatelato, come pure quello della reclamante per carenza di legittimazione, poiché non toccata dal contestato scritto;
 
che avverso questa decisione A.A.________ e B.A.________ presentano, con un unico allegato del 30 settembre 2020 concernente anche l'impugnazione di un'altra decisione (60.2020.190; vedi sentenza 1B_398/2020, citata), un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che con scritto del 19 ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - in quanto presentato da A.A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3 pag. 380);
 
che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenze 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6 e 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 4);
 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020) e che quest'ultimo non ha ratificato il ricorso in esame motivo per cui, in quanto inoltrato da A.A.________, il gravame è inammissibile;
 
che come già spiegato ai ricorrenti, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, né la composizione della Corte, peraltro a loro nota, dev'essere previamente comunicata alle parti (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43; sentenze 1B_398/2020, citata, e 5F_15/2020, citata, consid. 4);
 
che la ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica e quindi inammissibile (art. 42 LTF), con la tesi della CRP, secondo cui ella non è toccata dal criticato scritto del Procuratore generale, motivo per cui non è legittimata a interporre un reclamo;
 
che, per di più, come già rilevato (sentenza 1B_398/2020, citata), in particolare ella neppure tenta di dimostrare che si sarebbe in presenza di una decisione finale o incidentale comportante un pregiudizio irreparabile (art. 90 e 93 cpv. 1 LTF), né di avere un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF), trattandosi al suo dire di un mero "sollecito" presentato al Procuratore generale;
 
che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF;
 
che la generica domanda di assistenza giudiziaria di B.A.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del suo ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), ritenuto che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.A.________.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 ottobre 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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